TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-06-18, n. 201907849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-06-18, n. 201907849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907849
Data del deposito : 18 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2019

N. 07849/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05283/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2004, proposto da
Consorzio Depurazione Reflui Industriali e Acetati spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati E M, F P, con domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via Nizza, 53;



contro

Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio, Prefettura di Verbano - Cusio - Ossola non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della nota del Direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Qualità della Vita, con cui è stato indicato il limite allo scarico del benzene in misura equivalente al limite di quantificazione, a sua volta indicato in 0,1 mg/litro, nonché degli atti conseguenti e in particolare della nota n. 1601/EMER/ILM/20.8/GAD del Prefetto della Provincia di Verbano - Cusio – Ossola, nella qualità di Commissario Delegato ex D.P.C.M. n. 3257 dell'11.12.2002, inviata al Consorzio ricorrente in data 27.02.2004, con cui si preannuncia l'ordine a due delle società consorziate, Acetati S.p.A. ed Expedio Otto S.r.l., di redigere un progetto per la costruzione e l'attivazione di un nuovo impianto di depurazione dei reflui industriali delle anzidette aziende, capace di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla legge per gli scarichi in acque sensibili e i valori limite indicati per acetammide e formaldeide, e benzene;

e della successiva nota 13.4.2004 prot. n. 2412/EMER/ILM/20.8/GAB del Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola, nella predetta qualità, con cui, preso atto del contenuto della nota del Ministero dell'Ambiente prot. 534l/Qdv/DI/B del 5 aprile 2004, alla stessa allegata e parimenti impugnata, autorizza il Consorzio ricorrente alla prosecuzione dell'attività di sperimentazione supplementare sul benzene per il raggiungimento dei valori limiti di scarico di 0,1 mg/litro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con D.P.C.M. del 29.11.2002 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio-ambientale fino al 31.12.2003 in ordine all’inquinamento causato dai reflui prodotti da Acetati S.p.A., Italpet spa ed Expedio Otto S.r.l., immessi nel lago Maggiore attraverso il torrente San Bernardino, nel comune di Verbania.

Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11.12.2002, il Prefetto di Verbano Cusio Ossola veniva nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare l'anzidetta situazione di emergenza socio-ambientale. Con la medesima ordinanza veniva altresì disposta l'adozione di misure volte a conseguire, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, "il pieno rispetto delle più restrittive disposizioni di legge in materia di scarichi in acque sensibili".

Con provvedimento del 18.12.2002, il Commissario delegato ordinava al Presidente del Consorzio per la Depurazione dei reflui industriali (costituito fra Acetati S.p.A., Italpet S.p.A. ed Expedio Otto S.r.l., con lo scopo di assicurare l'organizzazione comune dell'attività di trattamento e scarico dei rispettivi reflui industriali) di predispone un progetto di massima finalizzato a conseguire tale risultato.

Nel contempo, preso atto del parere positivo del Gruppo Tecnico di Esperti nominato dal Commissario, quest'ultimo, con decreto del 21.12.2002, autorizzava il Consorzio a effettuare lo scarico di acque reflue nel lago Maggiore per un periodo di sei mesi, prevedendo altresì l'installazione di un complesso sistema di monitoraggio e fissando i limiti di immissione per ogni sostanza.

Il progetto di massima per la realizzazione di un impianto di acque reflue del Consorzio veniva approvato dal Commissario delegato con provvedimento del 24.02.2003.

A seguito di alcune analisi di laboratorio, dalle quali emergeva la presenza nei reflui industriali di ulteriori sostanze - antimonio e acetammide - precedentemente non rilevate, il Commissario delegato interpellava il Ministero dell'Ambiente, affinché fossero proposti dei limiti di emissione per le dette sostanze, visto che tali limiti non sono determinati in espresse previsioni normative.

Preso atto del parere del Ministero dell'Ambiente, trasmesso con nota del 14.03.2003, con ordinanza n. 452 del 30.04.2003 il Commissario revocava l'approvazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue del Consorzio, e ordinava ai legali rappresentanti delle tre citate società di presentare un protocollo, con relativo cronoprogramma attuativo, delle attività di sperimentazione necessarie alla rimodulazione del progetto di impianto depurativo, così da conseguire il rispetto di nuovi valori - limite per l'acetammide, la formaldeide, l'antimonio e l'acetaldeide, più rigorosi rispetto a quelli precedentemente fissati.

Con ordinanza n. 531 di pari data, poi, il Commissario disponeva l'adozione in via immediata di misure atte a ridurre la concentrazione delle sostanze pericolose negli scarichi industriali del Consorzio e a ottimizzare il funzionamento dell'impianto.

Con decreto prefettizio del 21.06.2003 il Commissario prorogava sino al 20.11.2003 l'autorizzazione allo scarico già rilasciata con il provvedimento del 21.12.2002, confermando i valori limite per le predette sostanze, le prescrizioni già emanate, ed emanando un'ulteriore serie di disposizioni cogenti finalizzate a

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