TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-04-12, n. 202400470
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Guaccero in Bari, via Roberto da Bari 112;
contro
Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 420 del 29 maggio 2019, con cui la Provincia di Barletta Andria Trani ha denegato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991 e s.m.i., e della allegata relazione in data 28 maggio 2019;
- della nota dirigenziale prot. n. 0012424-19 del 15 aprile 2019, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso a quelli impugnati, anche endo-procedimentale ed ignoto o implicito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori, avvocati Giovanni Bruno, in sostituzione dell’avvocato G C, per la parte ricorrente, Mara Caponio, in sostituzione dell’avvocato D C, per la Provincia di Barletta Andria Trani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 8 febbraio 2019, la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della società “-OMISSIS- di -OMISSIS- & C.” con sede in Andria, ha chiesto alla Provincia di Barletta Andria Trani il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/91, a seguito della cessione del relativo ramo di azienda da parte del sig. -OMISSIS-, già titolare dello studio di consulenza denominato "-OMISSIS-", in forza della autorizzazione rilasciata dal Servizio Trasporti della Provincia di Bari in data 17 gennaio 2005.
Con nota dirigenziale prot. n. 0012424-19 del 15 aprile 2019, la Provincia di Barletta Andria Trani ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in considerazione del fatto che “ Dalla verifica dei requisiti, è emerso che uno dei soci accomandatari (sig. -OMISSIS-) non possiede il requisito di cui al comma 1, lett. c) del citato articolo 3 ”.
La predetta comunicazione è stata riscontrata dal sig. -OMISSIS- con nota di controdeduzioni in data 23 aprile 2019.
All’esito della valutazione delle controdeduzioni, con la determinazione dirigenziale n. 420 del 29 maggio 2019 la Provincia di Barletta Andria Trani ha definitivamente denegato il rilascio dell’autorizzazione in ragione delle motivazioni articolate nella allegata relazione istruttoria, con cui è stata ravvisata la sussistenza di “ criticità in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 264/1991 a carico di uno dei soci accomandatari (sig. -OMISSIS-); in particolare, per il reato di cui all'art. 348 c.p., non ricorreva la condizione di "non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione" ”.
2. Con l’odierno ricorso, la società interessata ha denunciato l’illegittimità del provvedimento di diniego sotto i seguenti profili:
- carenza della motivazione quanto alla puntuale indicazione degli estremi “dei riferiti provvedimenti giurisdizionali”;
- “trattandosi di voltura a favore del cessionario di ramo d’azienda di autorizzazione precedentemente già rilasciata al cedente, è da ritenere che il semplice cambio di intestazione resti ancorato ai presupposti” indicati “dall’ente emittente” e quindi dalla Provincia di Bari, il cui regolamento non contemplava il reato di cui all’art. 348 del codice penale tra quelli rilevanti ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 264/1991 e dell’art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento Provinciale n. 54/2012;
- il sig. -OMISSIS- è “stato attinto da pronunzia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per fatti risalenti agli anni 1999 e 2000 (con applicazione di una multa di Euro 600,00)”, la quale non è