TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202300751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202300751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300751
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00149/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2007, proposto da
Ditta Errepi S.A.S di P R &
C., rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Mondolfo, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti

Soc. Edilform S.r.l. Costruzioni Edili, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giuseppe Tansella in Ancona, via Marsala, 12;

per l'annullamento

- della nota Settore Urbanistica Comune di Mondlfo, prot. 29533 del 15/12/2006, ricevuta il 19/12/2006, avente ad oggetto il diniego del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato sito in Comune di Mondolfo via Beato Angelico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mondolfo e di Soc. Edilform S.r.l. Costruzioni Edili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con dichiarazione congiunta depositata in data 10/10/2023 tutte le parti costituite, inclusa la ricorrente, dichiarano di non avere più interesse alla trattazione della causa e pertanto chiedono la declaratoria di cessazione materia del contendere ovvero si sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Spese compensate su accordo delle parti.

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