TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-02-03, n. 202000239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-02-03, n. 202000239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000239
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00239/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02567/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2567 del 2018, proposto da
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, N M G, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Cipe, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia;

Comune di Abbiategrasso, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa istanza di sospensione

- della delibera CIPE n. 7 del 28.02.2018, pubblicata sulla G.U., Serie Generale n. 176 del 31.07.2018, avente ad oggetto “ Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (s.s.) 11 "padana superiore" a Magenta e la tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. 494 "vigevanese" Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo (tratta a CUP F51B160004200001, tratta C CUP F51B160005300001) ”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;

di ogni atto ad essa preordinato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, ha impugnato la deliberazione del CIPE n. 7 del 28.02.2018, avente ad oggetto “ Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (s.s.) 11 "padana superiore" a Magenta e la tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. 494 "vigevanese" Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo ”, in quanto i lavori interessano aree che rientrano nel Parco.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.



1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 228/2011 per mancata analisi costi-benefici del progetto e delle Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La delibera impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 228/2011 in quanto tra gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo, posti a base dell’esame della conferenza di servizi istruttoria del 14.12.2017 e della stessa deliberazione, non è compresa l’analisi costi-benefici del progetto relativo all’infrastruttura di cui trattasi.



2. Violazione e falsa applicazione della normativa sulla programmazione delle opere pubbliche ex art. 201, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per mancato inserimento dell’opera in questione nel Documento di Programmazione Pluriennale (D.P.P.).

La delibera CIPE impugnata sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per mancato inserimento dell’opera in questione nel Documento di Programmazione Pluriennale (D.P.P.). La normativa sopravvenuta in materia di programmazione degli investimenti sarebbe rilevante in quanto l’opera sarebbe stata stralciata dall’elenco delle opere strategiche.



3. Violazione e falsa applicazione delle norme di progettazione e costruzione delle strade di cui al DD.MM. Infrastrutture e Trasporti del 19.04.2006 e del 17.01.2018. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

L’amministrazione ricorrente ritiene illegittima la deliberazione oggetto di impugnativa per violazione delle norme di progettazione e costruzione delle strade di cui al D.M. Infrastrutture del 19.04.2006 e del 17.01.2018.



4. Violazione dell’art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 per inefficacia della VIA.

La delibera CIPE n. 7/2018 sarebbe illegittima per violazione dell’art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto i lavori di realizzazione dell’opera di cui trattasi non sono iniziati entro il termine di cinque anni dal rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale che è stata resa sul progetto preliminare con la deliberazione n. 8 del 31.01.2008, con la conseguenza che il relativo procedimento deve essere ripetuto. Inoltre il progetto approvato nel 2018 si configura quale variante sostanziale, in termini ambientali, del progetto approvato nel 2008 e per tale motivo, anche qualora non ne fosse intervenuta la decadenza dopo il quinquennio, andrebbe in ogni caso nuovamente sottoposto alla procedura di VIA.



5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per assenza della motivazione del rinnovo dell’urgenza del vincolo preordinato all’esproprio a oltre tre anni dalla sua inefficacia.

Secondo l’amministrazione ricorrente il vincolo preordinato all’esproprio che, in base l’art. 17 del DPR n. 327/2001, costituisce presupposto imprescindibile per la dichiarazione di pubblica utilità e per la legittimità dell’attività espropriativa, è stato apposto con la delibera n. 8 del 31.01.2008 ed è divenuto inefficace in data 15 luglio 2015. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che l’opera è stata esclusa dal Programma delle Opere di interesse strategico, con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2015. La reiterazione avvenuta con procedura “urgente” 3 anni dopo, il 28 febbraio 2018 con delibera n. 7 del CIPE impugnata, che ha dichiarato la pubblica utilità senza alcuna motivazione, sarebbe quindi illegittima. La reiterazione di tale vincolo scaduto avrebbe dovuto essere preceduta da un’istruttoria volta ad accertare la permanenza di un interesse attuale alla realizzazione dell’opera, il che non è avvenuto con conseguente illegittimità della delibera in questione sotto tale ulteriore profilo.

Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas S.p.A.

Con memoria depositata in data 26/11/18 la difesa dello Stato ha affermato, in punto di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, che il CIPE ha motivato la persistenza delle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della reiterazione del vincolo (trattandosi della prima reiterazione) affermando che “non era stato precedentemente possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell’indisponibilità dei relativi finanziamenti” ed ha assicurato la disponibilità delle somme per l’indennità dovuta per le aree da espropriare all'interno del quadro economico. In merito alla scadenza della valutazione d’impatto ambientale, inoltre, afferma che il termine quinquennale dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale si applica solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 23 co. 21 quinquies D.L. 78/2009, convertito dalla L. 3.8.2009, n. 102). In merito alla mancanza dell’analisi costi-benefici, poi, afferma che i documenti che costituiscono il progetto definitivo sono elencati in dettaglio nell’art. 8 sez. II dell’allegato XXI di cui all'art. 164 D.Lgs. n. 163/2006, che non comprende l’analisi dei costi e dei benefici del progetto. In merito, invece, al mancato inserimento dell’opera nel documento di programmazione pluriennale, osserva che l’art. 201, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 prevede che fino all’approvazione del primo DPP valgano come programmazione degli investimenti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. In ordine, infine, alla presunta violazione delle norme di progettazione e costruzione delle strade, l’Avvocatura dello Stato evidenzia che per tale aspetto il CIPE si è conformato al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 28.2.2017.

Costituitasi in giudizio, con memoria depositata in data 20/09/19 la Regione Lombardia ha chiesto la reiezione del ricorso. In merito alla presunta decadenza della VIA a causa del tempo intercorso fra il provvedimento di VIA (2005) e l’approvazione del progetto definitivo – stralcio (2018), la Regione evidenzia che la legge che ha introdotto un termine di validità quinquennale per l’espressione del parere VIA è il D.Lgs. n. 4/2018: tale decreto è applicabile ai provvedimenti emessi al momento della conclusione delle procedure VIA avviate in seguito all’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dopo il 13 febbraio 2008. In merito alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, la Regione sostiene che il CIPE ha reiterato il vincolo motivatamente in conformità a quanto previsto dall’articolo 165, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

Con memoria di replica depositata in data 09/10/19 la Città metropolitana di Milano ha ribadito i motivi già proposti evidenziando come, alla data in cui il CIPE si era pronunciato in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare (gennaio 2008), la previsione di legge circa l'obbligo di reiterazione della VIA dopo un quinquennio fosse già in vigore da oltre un anno e mezzo. In merito alla reiterazione del vincolo afferma che il fatto che l'opera sia stata, negli anni successivi, rifinanziata con procedure e modalità esterne all'ambito di programmazione delle opere strategiche di interesse nazionale non appare un motivo sufficiente per reinserire in tale ambito procedimentale un'opera che ne era, per così dire, “uscita” per decisione autonoma dello Stato. Evidenzia poi che con parere n. 307, reso al riguardo in data 5.7.2019, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale ha ritenuto illegittimo il progetto definitivo per mancata verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della VIA.

Con memoria depositata in data 11/10/19 l’Avvocatura dello Stato afferma che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto parte ricorrente, nell'impugnare la delibera CIPE n. 7 del 2018, ha omesso di impugnare specificamente anche la delibera n. 8/2008, con la quale era stato approvato il progetto preliminare dell'opera, e ribadisce i motivi contrari all’accoglimento del ricorso già proposti.

Con memoria di replica depositata in data 17/10/19 l’Avvocatura dello Stato afferma che il richiamo al parere reso dalla Commissione VIA in data in data 5.7.2019 sarebbe inconferente rispetto ai motivi di ricorso, giacché la ricorrente ha censurato nel quarto motivo l’omessa rinnovazione della v.i.a. non già per le sopravvenute modifiche progettuali, bensì per la pretesa scadenza della sua efficacia, legata esclusivamente al decorso del tempo. Il parere in questione non assumerebbe quindi alcuna rilevanza in relazione alla controversia in esame.

All’udienza del 30 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

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