TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2022-03-07, n. 202200224
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 00224/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
CASTELLINI RENATO, CASTELLINI LUIGI, CASTELLINI GUIDO, rappresentati e difesi dall'avv. E Emondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’intimazione di pagamento n 064 2021 90003749 53/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003748 52/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al terzo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/810;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cpa;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano le intimazione di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificate a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002. L’impugnazione è estesa agli atti di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811 e n. 64/2021/810, e al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” .
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti che seguono:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare sarebbero quindi stati inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, per mancata notifica dell’accertamento ai produttori responsabili dell’esubero di latte, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo imposte dalle sentenze della Corte di Giustizia di cui al punto (iii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8- ter comma 5 del DL 5/2009;
(v) vi sarebbero infine alcuni vizi propri delle intimazioni di pagamento. In particolare, nel ricorso si evidenzia che la riscossione sarebbe ormai improcedibile ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica delle intimazioni è intervenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo, e la decadenza si sarebbe verificata prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2020.
3. Le questioni sopra esposte sono complesse, e richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito. Ai fini cautelari, tuttavia, sembra