TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-28, n. 202307283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-28, n. 202307283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307283
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 07283/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01450/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2018, proposto da:
R M e N V, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

G A, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

1. della nota della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5^ Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali del Ministero della Difesa prot. M_D REG2017 0049323 datata 4.12.2017 ed avente ad oggetto “Conferimento della qualifica di Luogotenente ai Primi Marescialli della Marina Militare, compresi nell'aliquota del 31 dicembre 2016” con la quale si dava notizia che “con Decreto Interdirigenziale in corso di perfezionamento ai sottonotati Primi Marescialli, appartenenti al ruolo Marescialli dei Nocchieri di porto, rientranti, in base alla graduatoria formata alla competente Commissione di avanzamento (…) è conferita (…) la qualifica di Luogotenente (…) ai sensi dell'art. 2253 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66” nonché del relativo Decreto Intirdiringenziale di estremi sconosciuti con specifico riferimento alla graduatoria nella quale il M si collocava al 54° posto e non al 2° e il V si posizionava al 51°e non al 4° posto;

2. del Decreto Dirigenziale n. 1724/DD del 20 dicembre 2017 del quale si dava notizia con nota della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5^ Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali del Ministero della Difesa prot. M_D REG2018 0023950 datata 11.01.2018 ed avente ad oggetto “Provvedimenti relativi alla progressione di carriera dei Sottoufficiali della Marina Militare appartenenti ai ruoli dei marescialli C.E.M.M., dei Nocchieri di porto e dei Musicisti” con riferimento all'art. 1 nella parte in cui il M risultava collocato al 54° posto e non al 2° della graduatoria e il V si posizionava al 51°e non al 4° posto della graduatoria; con riferimento all'art. 2 nella parte in cui il M risultava collocato al 54° posto e non al 2° della graduatoria e il V si posizionava al 51° e non al 4° posto della graduatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO

Gli odierni ricorrenti sono sottufficiali della Marina Militare e venivano inseriti nell'aliquota di avanzamento determinata alla data del 31.12.2016, per il conferimento della qualifica di Luogotenente.

In data 8.11.2017, la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare, con processo verbale n. 028/2017, redigeva il quadro di conferimento della qualifica di “Luogotenente” , relativo ai Primi Marescialli appartenenti al ruolo Nocchieri di Porto (al quale appartenevano i due ricorrenti), inclusi nell'aliquota di scrutinio al 31/12/2016.

Nell'allegato n. 3 al citato processo verbale n. 028/2017, si leggeva, tra l'altro, che: “la Commissione Avanzamento sottufficiali e graduati della Marina Militare, con processo verbale n. 028/2017 in data 08/11/2017, ai sensi dell'art. 1059, comma 4 del d.lgs. 66/2010, ha redatto il seguente quadro di conferimento della qualifica di “luogotenente” relativo ai primi marescialli appartenenti al ruolo nocchieri di porto inclusi nell'aliquota di scrutinio riferita al 31/12/2016: NOCCHIERI DI PORTO

1) TROMBETTA SANTO con 25.72 punti;

2) MANGIONE ROBERTO con 25,72 punti;

3) …omissis…;

4) VISONE NUNZIO con 25.19 punti.”

Pertanto i due ricorrenti in epigrafe si collocavano rispettivamente al secondo e al quarto posto della graduatoria in base al punteggio rispettivamente conseguito, su 55 sottufficiali scrutinati per il ruolo.

Nella successiva nota della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D REG2017 0654979, all’articolo 1 si leggeva l’elenco dei Primi Marescialli (appartenenti al ruolo Marescialli del C.E.M.M. e dei Nocchieri di Porto), compresi nell'aliquota di scrutinio determinata alla data del 31 dicembre 2016 per il conferimento della qualifica di Luogotenente, che erano stati giudicati “idonei” dalla competente Commissione di avanzamento Sottufficiali e Graduati della Marina Militare.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1059, comma 6, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.o.m.) venivano, quindi, riportati i punteggi di merito attribuiti dalla citata Commissione a ciascun Sottufficiale e la relativa graduatoria di merito, stilata ai fini della individuazione dei beneficiari di detta qualifica: anche in questo caso i sottufficiali M e V risultavano collocati, rispettivamente, al secondo e quarto posto con i medesimi punteggi sopra riferiti.

Successivamente veniva diffusa la nota della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5^ Divisione - Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali del Ministero della Difesa prot. M_D REG2017 0049323 datata 4.12.2017 (doc. 1 ric.) con la quale si dava notizia che, con Decreto Interdirigenziale in corso di perfezionamento, ai Primi Marescialli ivi indicati, appartenenti al ruolo dei Nocchieri di porto e rientranti, in base alla graduatoria formata alla competente Commissione di avanzamento, nel numero delle qualifiche da attribuire per l'anno 2017, era stata conferita, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolo, la qualifica di Luogotenente con anzianità assoluta dal 1^ gennaio 2017, ai sensi dell'art. 2253 C.o.m..

L’attribuzione della qualifica riguardava 54 Primi Marescialli del ruolo de quo i quali, tuttavia, nella nota in discorso, non comparivano più nell’ordine della graduatoria stilata dalla Commissione di avanzamento ma secondo il diverso ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, nel quale il sig. V N si vedeva collocato al n. 51 dell’elenco ed il sig. MANGIONE Roberto, nella posizione n. 54 (ultimo ad assumere la qualifica di luogotenente).

Ad avviso dei due ricorrenti, così procedendo, l’Amministrazione avrebbe adottato una “nuova graduatoria completamente diversa” da quella approvata dalla Commissione di avanzamento, nella quale il sig. M “passava” dal 2^ al 54^ posto e il V “passava” dal 4^ al 51^ posto.

Ciò trovava conferma nella nota della Direzione Generale per il

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