TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-09-16, n. 202100638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-09-16, n. 202100638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100638
Data del deposito : 16 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2021

N. 00638/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00954/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 954 del 2018, proposto da:
Società Consortile a responsabilità limitata Sa Perda Mulla, rappresentata e difesa dagli avvocati G e G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Gianturco n. 4;

contro

Comune di Quartu Sant’Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale di Quartu S. Elena n. 135 del 18 luglio 2018, pubblicata il 30 luglio 2018 sull'Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu S. Elena, avente ad oggetto: deliberazione G.C. n. 49 del 29/03/2018. “ Determinazione canone per affidamento gestione Mercato Civico2 ”: Rideterminazione canone.

- tutti gli atti presupposti e conseguenziali del procedimento, anche non conosciuti o impliciti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant’Elena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il dott. T A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il Comune di Quartu Sant’Elena è proprietario del Mercato Civico Comunale sito nella Piazza G.B. Dessì.

L’art. 6, comma 1, del Regolamento per il commercio su aree pubbliche coperte (approvato con DCC n. 149/1998 e DCC n. 247/1999) prevedeva che “ L’Amministrazione comunale promuove… la costituzione di una Società Consortile tra i concessionari del Mercato che avrà il compito istituzionale di provvedere alla gestione del Mercato civico ”.

A tal fine, nel febbraio 2008, si costituiva la società “Operatori Mercato civico Sa Perda Mulla società consortile a responsabilità limitata”.

La Società Consortile Sa Perda Mulla ha riunito tutti i 27 esercenti titolari di concessione per l’esercizio delle attività commerciali insistenti all’interno del Mercato Civico di Quartu Sant'Elena ed aventi ad oggetto il commercio al dettaglio di carne, pesce, salumi e formaggi.

Aderendo alla Società Consortile gli operatori ottenevano il rinnovo provvisorio delle concessioni individuali di posteggio in essere fino all’affidamento della gestione del mercato al Consorzio (D.G.C. n. 223 del 27.12.2007).

Il termine di scadenza delle concessioni individuali, fissato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1 comma 1180 L. n. 205/2018, è stato prorogato per altri 12 anni dall’art. 181 comma 4bis L. n. 77/2020 (di conversione del cd. “Decreto Rilancio” - D.lgs. n. 34/2020).



2. Nelle more del procedimento di affidamento dell’intera gestione, da attuarsi in coincidenza con la conclusione dei lavori di adeguamento funzionale della struttura (D.G.C. n. 223 del 27.12.2007), alla Società ricorrente veniva trasferita la gestione dei soli servizi di pulizia e facchinaggio inerenti il mercato civico.

Nel frattempo il Comune non avrebbe preteso il pagamento del canone di gestione al fine di consentire al Consorzio di predisporre da subito la necessaria organizzazione di mezzi e risorse atte a garantire il regolare approvvigionamento del mercato (D.G.C. n. 231/2008).

Per la disciplina dei rapporti conseguenti al detto trasferimento parziale il 27 gennaio 2009 il Comune e la Società consortile stipulavano una Convenzione valida “non oltre la data di affidamento alla Società dell’intera gestione del Mercato Civico” (art. 9), ove stabilivano che, fino all’approvazione di nuovi atti, l’attività del mercato sarebbe stata regolamentata dalla normativa di settore e dal Regolamento per il funzionamento del mercato civico approvato con D.C.C. n. 149/1998 e D.C.C. n. 247/1999 (art. 7).



3. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 maggio 2009 veniva approvato il nuovo regolamento per il funzionamento del mercato civico.



4. L'art. 6 di tale regolamento prevede la corresponsione di un canone, a titolo di corrispettivo per l’affidamento della gestione, nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

L’art. 31, invece, prevede che le spese di funzionamento e gestione del mercato, compreso il canone di concessione, siano da ripartire tra tutti gli operatori secondo il parametro della superficie lorda assegnata.



5. A seguito del conseguimento del certificato di agibilità dei locali (prot. n. 126329 del 28 novembre 2017), con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29 marzo 2018, al fine di procedere al perfezionamento dell’avviato passaggio di gestione, si determinava il canone annuo di concessione per la gestione del Mercato Civico in € 58.000,00 oltre IVA di legge.



6. Il canone veniva determinato tenendo conto dalla tariffa prevista per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 44 d. lgs. n. 507 del 1997 per le città inserite nella III fascia (che prevede un canone minimo di € 27,89/mq e un canone massimo pari a € 41,83/mq), con l’applicazione della media tra i due valori pari a € 34,86/mq, e sulla base della superficie lorda dell'area del Mercato (mq 1.653).



7. Con nota del Dirigente del Settore Attività produttive, beni culturali e controllo partecipate del 20 aprile 2018 la deliberazione veniva trasmessa alla legale rappresentante della società consortile, chiedendo l’invio di osservazioni e controdeduzioni.



8. Con nota del 18 maggio 2018 la presidente della società consortile inviava una dettagliata relazione in cui contestava la sostenibilità del canone stabilito con la delibera GC del 29 marzo 2018.



8.1 In particolare nella relazione si esaminavano i costi sostenuti dagli operatori del mercato, le economie per l’amministrazione e la situazione economica delle attività svolte all’interno del mercato, si evidenziavano gli errori contenuti nella deliberazione della Giunta e si proponeva l’adozione di un canone nettamente inferiore.



9. Seguivano vari contatti (anche informali) tra l’amministrazione comunale e la società consortile al fine di addivenire ad una soluzione della questione condivisa tra operatori e amministrazione.

10. Malgrado le interlocuzioni intercorse, con nota del 15 giugno 2018 il Dirigente comunale chiedeva tuttavia ai dirigenti competenti di procedere allo slaccio delle utenze intestate al Comune relative al energia elettrica, acqua e rifiuti.

11. Con la deliberazione n. 135 del 18 luglio 2018 la Giunta Comunale ha quindi modificato la propria deliberazione 49 del 29 marzo 2018 e rideterminato il canone annuo di concessione per la gestione del Mercato Civico quantificandolo in € 44.560,00 oltre IVA.

12. Il canone è stato stavolta determinato anche con l’applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 507 del 1997 che prevede che le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti possano essere calcolate in ragione del 10%.

13. Nella sostanza, mentre nella prima deliberazione (di marzo), si era scelto di applicare la tariffa media all'interno della forbice prevista dall’art. 44 del d.lgs. n. 507/1993 per poi moltiplicarla per i mq lordi complessivi del mercato, nella deliberazione di luglio (che ha rideterminato il canone sostituendo la precedente) si è scelto di applicare la tariffa massima, salvo applicare la riduzione al 10% della superficie eccedente i 1000 mq, come prescritto dall’art. 42 del d.lgs. n. 507/1993.

14. Avverso tale determinazione comunale è insorta la società ricorrente che l’ha impugnata ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (violazione dell’art. 22, comma 2, del Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Quartu S. Elena n. 14 del 1998): in quanto l’anzidetta disposizione stabilisce, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti, la riduzione della tariffa al 50% per le occupazioni realizzate da “ pubblici esercizi o da venditori ambulanti o da produttori che vendono direttamente il loro prodotto ”.

Detta riduzione, invece, non è stata operata dall'amministrazione che ha determinato il canone applicando la tariffa più alta della forbice prevista dall'art. 44 d.lgs n. 507/1993 per i comuni inseriti nella III fascia (da 27,89 a 41,83 €/mq).

L'unica riduzione effettuata nella deliberazione impugnata, infatti, è stata quella prevista dall’art. 42 d.lgs n. 507/1993 (che considera solo il 10% della superficie eccedente i 1.000 mq.).

2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti: in quanto l’amministrazione non avrebbe compiuto alcuna istruttoria prodromica all’adozione dell’impugnata deliberazione al fine di accertare l’attuale situazione nella quale si trova il Mercato Civico di Quartu S. Elena, essendo inoltre rimaste inascoltate tutte le osservazioni contenute nella relazione della società consortile del 18 maggio 2018.

Sarebbe inoltre assente la motivazione della decisione dell'amministrazione comunale di determinare in quella misura il canone di concessione (in particolare la decisione di calcolare la tariffa sulla base della superficie lorda anziché su quella netta calpestabile e di non procedere alla riduzione del 50% della tariffa prevista dall'art. 22 del regolamento TOSAP del Comune di Quartu S. Elena.

Infine vi sarebbe una contraddittorietà tra la premessa della deliberazione del 29 marzo 2018 (non modificata dalla deliberazione del 18 luglio 2018) e la nuova determinazione del canone, nonché nel fatto di aver prima deciso di applicare il valore medio tra la tariffa minima e la massima (nella deliberazione del 29 marzo 2018) per poi modificare tale decisione nella deliberazione del 18 luglio 2018, applicando quella massima di € 41,83/mq, senza motivare sul punto.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché manifestamente ingiusto, illogico e sproporzionato in quanto la decisione dell'amministrazione di stabilire il canone in misura tanto elevata, senza tenere in alcuna considerazione la particolarità della situazione economica degli operatori, apparirebbe dettata da motivazioni del tutto avulse da quelle sovraordinate di buon andamento, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa.

15. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

16. Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Quartu che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

17. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

18. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

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