TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-03-06, n. 201903028
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2019
N. 03028/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11329/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11329 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuovo Sistina s.r.l., Officine Culturali s.r.l., I Magi s.r.l.i.s., Solemio s.r.l., Quirino s.r.l., Attori & Tecnici società cooperativa a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati C Mnconico e M O, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 284;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
Eo s.r.l. – Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eo e Piccolo Eo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Catricalà, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- in parte qua , del decreto n. 142791 del 14 settembre 2017 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il capitolo n. 6630 “ Contributo al Teatro Eo per le spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario ” con uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 giugno 2018, dei decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non notificati e comunicati ai ricorrenti:
- 12 dicembre 2017 n. 2148, recante l’autorizzazione dell’impegno della somma di 4 milioni di euro per l’esercizio 2017 a favore di “ Eo S.r.l. Teatro Nazionale dal 2018 ” e relativo positivo riscontro preventivo amministrativo-contabile della Ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 22 gennaio 2018;
- 17 gennaio 2018 rep. n. 7, con cui sono state assegnate, per l’esercizio finanziario 2018, le risorse finanziarie allocate sul capitolo 6630.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali) e di Eo s.r.l. – Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eo e Piccolo Eo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti Nuovo Sistina s.r.l., Officine Culturali s.r.l., I Magi s.r.l.i.s., Solemio s.r.l., Quirino s.r.l. e Attori & Tecnici società cooperativa a r.l. sono società che gestiscono teatri aventi sede a Roma, ossia – rispettivamente – i Teatri Sistina, Ambra Jovinelli, della Cometa, Parioli, Quirino e Vittoria.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le predette società hanno impugnato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 142791 del 14 settembre 2017 ( rectius : 3 agosto 2017), nella parte in cui il suddetto decreto ha istituito nel bilancio dello Stato il capitolo di spesa n. 6630, denominato “ Contributo al Teatro Eo per le spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario ”. Ciò a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale ha previsto, all’articolo 22, comma 8, che “ In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2017, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all’erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ”.
Le ricorrenti hanno evidenziato che il sostegno finanziario dello Stato in favore delle attività teatrali avviene mediante la ripartizione dell’apposito Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, le cui modalità di ripartizione sono state stabilite con decreto ministeriale 1° luglio 2014 (“ Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ”) e sono informate in gran parte a criteri di tipo oggettivo e automatico. In tale contesto, l’attribuzione a un solo teatro, al di fuori degli ordinari canali di finanziamento statale, di un contributo ulteriore di rilevante entità, sarebbe, a loro avviso, del tutto ingiustificata e determinerebbe un grave effetto distorsivo della concorrenza in danno degli altri teatri che attingono al medesimo bacino di utenti.
3. Più in dettaglio, il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 8, del decreto legge n. 50 del 2017, per violazione degli articoli 3, 9, 33, 41, 97 e 117 della Costituzione, in quanto la previsione normativa privilegerebbe un solo teatro, discriminando tutti gli altri che versano nelle stesse condizioni, e in particolare quelli che operano nello stesso settore di spettacolo e che insistono nello stesso ambito geografico, con conseguenti ripercussioni sulla concorrenza e sulla libertà di iniziativa economica; sarebbero violate anche norme costituenti interposizione e attuazione diretta di principi costituzionali, ossia la legge n. 163 del 1985, il decreto ministeriale 1° luglio 2014 e l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; la disposizione censurata sarebbe affetta anche da eccesso di potere legislativo, perché consisterebbe in una legge-provvedimento, adottata al solo fine strumentale di derogare immotivatamente ai criteri generali per la destinazione delle risorse nel settore dello spettacolo dal vivo;
II) violazione dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto l’erogazione una tantum in favore del Teatro Eo configurerebbe un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; la disposizione primaria dovrebbe conseguentemente essere disapplicata; in subordine, la valutazione della compatibilità con il Trattato dovrebbe essere rimessa dal giudice amministrativo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
III) violazione della legge n. 163 del 1985 e del decreto ministeriale 1° luglio 2014; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; ciò in quanto la previsione dell’articolo 46, comma 2, del decreto ministeriale del 2014, concernente il finanziamento di “progetti speciali”, confermerebbe che tutte le forme di sostegno statale allo spettacolo dal vivo – inclusi i contributi c.d. extra FUS – dovrebbero attenersi agli obiettivi strategici posti dall’articolo 2 dello stesso decreto; tutte le erogazioni dovrebbero, inoltre, essere attribuite in ossequio non solo alle norme procedurali, ma anche ai criteri di valutazione pure stabiliti dal decreto ministeriale, i quali prevedono, tra l’altro, un meccanismo di ponderazione che privilegia l’assegnazione vincolata e automatica di gran parte del punteggio, limitando il peso della valutazione tecnico-discrezionale dei progetti artistici; la necessità di attenersi a tali obiettivi, procedure e criteri dipenderebbe dall’esigenza di evitare di avvantaggiare un unico soggetto, mettendolo in condizione di praticare un’offerta complessivamente più appetibile per gli utenti, in danno degli altri operatori del settore;
IV) eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in quanto le fonti di reperimento del contributo straordinario attribuito al Teatro Eo sarebbero del tutto estranee al sostegno statale all’attività teatrale, provenendo per 2 milioni di euro dal Fondo per il cinema e l’audiovisivo, di cui all’articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 e all’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e per i rimanenti 6 milioni di euro dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quest’ultimo istituto per “ agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale ”, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze e per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).
Si è, inoltre, costituita Eo s.r.l. – Teatro Nazionale dal 1918 Teatro Eo e Piccolo Eo.
4.1. In particolare, la società controinteressata, che gestisce il Teatro Eo, ha eccepito preliminarmente plurimi profili di inammissibilità del ricorso, allegando:
a) il difetto di idonee procure speciali, come emergerebbe dalla circostanza che le procure conferite dai legali rappresentanti delle ricorrenti sarebbero state sottoscritte in una data (8 novembre 2017) antecedente rispetto a quella indicata in calce al ricorso (13 novembre 2017);
b) la carenza di interesse concreto e attuale all’impugnazione, in quanto l’atto censurato non sarebbe costituito dal provvedimento di impegno delle risorse adottato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì dall’atto di natura meramente contabile che ha costituito la posta di bilancio;
c) la carenza di interesse al ricorso anche sotto un diverso profilo, poiché soltanto il Teatro Eo, unico nel Lazio, è classificato come “ di rilevante interesse culturale ”, e questa circostanza testimonierebbe una significativa differenza strutturale rispetto ai Teatri gestiti dalle ricorrenti, i quali opererebbero in settori del tutto diversi; le ricorrenti non sarebbero danneggiate, quindi, dal sostegno a un teatro attivo in un