TAR Catania, sez. I, sentenza 2016-08-05, n. 201602103
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2016
N. 02103/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2016, proposto da:
A C e F F, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Cannata C.F. CNNLCN51H22F107X, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, piazza L. Ariosto, 21;
contro
Comune di Castiglione di Sicilia non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 1277 del 30 settembre 2014 resa dalla Corte d'Appello di Catania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, meglio indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania ha condannato il Comune di Castiglione di Sicilia alla corresponsione in favore dell’Ing. A C e dell’Ing. F F della somma complessiva di € 61.134,48, con interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, oltre alla metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. La sentenza, notificata in forma esecutiva al predetto Comune il 14 maggio 2012, non è stata impugnata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Catania in data 1 dicembre 2015.
Non avendo il Comune intimato provveduto al pagamento di quanto dovuto, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, al fine di ottenere il pagamento anche per mezzo di commissario ad acta, “ all’ing. A C nella misura del 58%,65 e all’ing. F F nella misura del 41,35% come da accordi tra le parti”.
Il Comune di Castiglione di Sicilia, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003. Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di ottemperare al giudicato.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori: sono dovute, cioè, le eventuali spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, funzionali all’attivazione della domanda che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Va, inoltre, precisato che la richiesta di rimborso di ½ CTU per l’importo di € 3349,00 formulata a pag. 2 del ricorso non trova corrispondenza nel dictum di cui al giudicato di cui si chiede l’esecuzione che ha posto “ le spese di C.T.U. in capo ad entrambe le parti nella misura di metà di ciascuna” , né in alcuna ulteriore documentazione allegata al ricorso quale ad esempio l’avvenuta corresponsione di acconti al CTU.
Analogamente non può accogliersi la domanda di divisione del credito nelle misure richieste dai ricorrenti che - oltre a non risultare da alcun accordo presente agli atti di causa – non è in ogni caso coerente con le statuizioni del giudice civile che ha condannato l’ente al pagamento di una somma complessiva nei confronti due creditori solidali. A tale riguardo si osserva che il giudice amministrativo dell'ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve svolgere un'attività meramente esecutiva senza possibilità d'integrare la sentenza civile, (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952;sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561;sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288;C.G.A., 8 settembre 2014, n. 522)dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato che trova in essa un limite invalicabile ( in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 145;T.A.R. Lazio Roma, III, 1 marzo 2012, n. 2105). Infatti, diversamente da quanto accade in sede di ottemperanza al giudicato del giudice amministrativo - sede nella quale giudizio di ottemperanza ha natura mista, in parte esecutiva, ma in altra parte eventualmente anche cognitiva per la possibilità, ivi sussistente, di integrare il giudicato ottemperando - il giudicato scaturente dalle sentenze del giudice ordinario non è in alcun modo integrabile da parte del giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza.
Nei termini sopra precisati, il ricorso va accolto con conseguente obbligo del Comune di Castiglione di Sicilia di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, corrispondendo le somme per tale ragione dovute ai ricorrenti, entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Randazzo. Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).