TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202402096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-02, n. 202402096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402096
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 02096/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00183/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2024, proposto da
Ecoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A00E99EA49, rappresentata e difesa dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Viveracqua s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acque Veronesi s.c. a r.l., non costituita in giudizio;

nei confronti

S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Montemezzo e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione n. 05/24 del 16.1.2024, con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. ha disposto l'aggiudicazione in favore di Svet s.r.l. del lotto n. 9 della procedura aperta per l'affidamento del “ servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara nella parte in cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ha ammesso Svet s.r.l. al prosieguo della procedura anziché disporne l'esclusione sin dalla fase di verifica della documentazione amministrativa;

- per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto relativo al lotto n. 9, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;

- per la condanna dell'Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viveracqua s.c. a r.l. e di S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato il 25 settembre 2023, Viveracqua s.c. a r.l. (in seguito, Viveracqua), quale centrale di committenza permanente per le aziende consorziate, indiceva una procedura aperta per l’affidamento, mediante il criterio del minor prezzo, dell’appalto suddiviso in 12 lotti del servizio di “ raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane” , per la durata di 24 mesi, dall’1 febbraio 2024, prorogabile per ulteriori 12 mesi.

Alla procedura relativa al lotto n. 9, riferito alla consorziata Acque Veronesi s.c. a r.l., oggetto del presente giudizio, partecipavano tra i vari operatori economici anche Ecoambiente s.r.l. (in seguito, Ecoambiente) e S.V.E.T. Società Veneta Ecologica Trasporti s.r.l. (nel prosieguo, S.V.E.T.), entrambe quali intermediari senza detenzione dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. l) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. All’esito delle operazioni di gara, Ecoambiente risultava collocata al secondo posto della graduatoria, alle spalle della prima classificata, S.V.E.T., cui veniva aggiudicato il servizio.

3. In questa sede, la ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione, in epigrafe descritto, unitamente agli atti di gara, sulla base di un unico articolato motivo, così rubricato:

Violazione dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023 - violazione della lex specialis di gara - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità manifesta - violazione dei principi di par condicio e di trasparenza ”.

Viene contestata la mancata esclusione di S.V.E.T., in quanto priva dell’iscrizione alla categoria 4 o 5 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA) per lo svolgimento delle prestazioni di raccolta e trasporto rifiuti, richiesta dall’art. 7.2.1, lett . a.3), del disciplinare di gara quale requisito di “ Idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a) ”.

S.V.E.T., infatti, pur essendo un intermediario senza detenzione dei rifiuti iscritto all’ANGA nella categoria 8 e quindi mancante dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, avrebbe dichiarato in sede di DGUE di non voler fare ricorso all’istituto del subappalto e, al contempo, all’atto dell’offerta non avrebbe indicato che intendeva subappaltare la parte del servizio relativa al trasporto rifiuti, come invece sarebbe stato richiesto dagli artt. 9 e 16 del disciplinare. In base alla lex specialis di gara – sostiene a tal riguardo la ricorrente – il requisito di idoneità professionale inerente al possesso dell’iscrizione all’ANGA alla categoria 4 o 5 avrebbe potuto essere comprovato dal concorrente intermediario solo mediante ricorso al cd. subappalto necessario, il quale avrebbe imposto l’espressa dichiarazione della volontà di avvalersi di tale istituto.

A ciò si aggiunge che la mancata dichiarazione di voler fare ricorso al subappalto necessario non potrebbe essere oggetto di soccorso istruttorio, dal momento che S.V.E.T., all’interno del DGUE (punto 1.47.1), avrebbe invece espressamente dichiarato di non avvalersene.

La volontà dell’aggiudicataria di ricorrere al subappalto necessario non potrebbe neppure essere desunta in via implicita o per facta concludentia dall’allegazione all’offerta di S.V.E.T. delle dichiarazioni dei soggetti in possesso del requisito di cui alla citata lett. a.3), con le quali questi ultimi si sono impegnati ad eseguire la raccolta e il trasporto del rifiuto per tutta la durata dell’appalto. Sostiene, in proposito, la ricorrente che la dichiarazione di subappalto necessario dovrebbe essere espressa in quanto diretta a dimostrare il possesso di un requisito – vale a dire l’iscrizione alla categoria 4 o 5 dell’ANGA – diverso e ulteriore rispetto a quello di cui all’art. 7.2.1, lett. b.2), del disciplinare, concernente gli intermediari.

Sotto altro profilo, si sottolinea che, mancando nel contesto di tali dichiarazioni ogni riferimento all’istituto del subappalto, difetterebbe nella fattispecie un elemento essenziale e qualificante collegato alla stipulazione di tale figura contrattuale, corrispondente alla consapevole assunzione da parte dei subappaltatori della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

4. Viveracqua e S.V.E.T. si sono costituite in giudizio, evidenziando che la legge di gara aveva specificamente disciplinato la partecipazione alla procedura degli intermediari.

In particolare agli intermediari veniva richiesto di essere iscritti all’ANGA alla categoria 8 e di allegare una dichiarazione di soggetti iscritti all’ANGA alla categoria 4 o 5 con la quale questi ultimi si impegnassero ad eseguire la raccolta e il trasporto del rifiuto per tutta la durata dell’appalto. Inoltre, la possibilità dell’intermediario di affidare a terzi l’esecuzione della prestazione sarebbe insita nella natura stessa di tale figura che svolge le attività di recupero, trasporto e smaltimento per conto di terzi, anche senza detenzione di rifiuti.

L’esclusione dell’aggiudicataria, che ha presentato la migliore offerta e ha dichiarato di affidare l’esecuzione della prestazione di trasporto dei rifiuti a operatori economici in possesso dell’iscrizione all’ANGA alla categoria 4 o 5, sarebbe in contrasto con il principio del risultato e frutto di un ingiustificato formalismo.

La controinteressata S.V.E.T., in subordine, ha chiesto che le fosse consentito sanare la propria posizione, in applicazione dei principi generali di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede, correttezza e leale collaborazione, rimarcando di avere puntualmente rispettato le prescrizioni della legge di gara.

5. All’udienza pubblica del 10 luglio 2024 – fissata all’esito della camera di consiglio del 6 marzo 2024, in seguito alla rinuncia, da parte della ricorrente, all'istanza cautelare – la causa, dopo approfondita discussione, è stata trattenuta in decisione.

6. Le censure della ricorrente, compendiate nell’unico motivo d’impugnazione, non sono fondate.

Ecoambiente sostiene che la controinteressata S.V.E.T. avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza del requisito concernente l’iscrizione all’ANGA alla categoria 4 o 5, di cui all’art.

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