TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-08-06, n. 202100737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-08-06, n. 202100737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100737
Data del deposito : 6 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2021

N. 00737/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2016, proposto da
G C D, R C, B D, S D, rappresentati e difesi dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Gramsci, 30;

contro

Comune di Ceto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Diaz, 13/C;

per l'annullamento

della deliberazione n. 33 del 27/11/2015 di acquisizione dell'area indicata ex art. 42 bis DPR n.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2021 il dott. Bernardo Massari;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto del 3.12.2013, al fine di consentire l'ampliamento del cimitero della frazione di Nadro, il Comune di Ceto acquisiva i terreni non edificabili di cui ai mappali n. 234 e n. 239, di proprietà della Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio e il mappale n. 967, di proprietà dei ricorrenti.

L’accordo fra il Comune e i proprietari, preceduto da deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 15.11.2013, prevedeva la cessione della proprietà e l’immissione immediata nel possesso del terreno a fronte del pagamento di una somma pari ad € 13.227,09, corrispondente al valore di concessione perpetua di una cappella cimiteriale consegnata in conto pagamento del prezzo.

Con deliberazione di Giunta n. 67 del 6.9.2014 il Comune riesaminava l’accordo di acquisizione dell’area dei ricorrenti, proponendo di riconoscere a questi il minor importo di € 8.425,00 e di non procedere alla permuta di tale somma con la cappella cimiteriale.

A tanto l’Amministrazione addiveniva dopo aver accertato la necessità di acquisire una minore estensione di terreno del mappale 967 (mq. 337 anziché 415) e l’opportunità di riconoscere agli alienanti il medesimo prezzo riconosciuto alla Parrocchia, ossia € 25 al mq.

Il Comune invitava, quindi, i ricorrenti alla sottoscrizione del nuovo accordo con avvertenza che, in difetto, avrebbe proceduto all’espropriazione dei terreni.

I ricorrenti rifiutavano il nuovo accordo e adivano il Tribunale di Brescia per sentire dichiarare la perdurante validità ed efficacia dell’accordo del 3.12.2013 con la condanna del Comune al pagamento del corrispettivo della cessione pattuito in € 13.227,00, da corrispondere mediante concessione della cappella cimiteriale sopra menzionata.

Con nota del 23.10.2015 l’Amministrazione comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento per acquisire al patrimonio comunale l’area ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001, determinando l’indennità da riconoscere in € 10 al mq.

Con la deliberazione n.33/2015 il procedimento veniva concluso con l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area del mapp. 967 verso corresponsione dell’indennità di € 3.707,00, subordinando risolutivamente il provvedimento all’esito eventualmente incompatibile con la controversia civile cui si è fatto cenno.

Avverso tale atto proponevano ricorso il sig. Donina e consorti chiedendone l’annullamento e deducendo:

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