TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-03, n. 201800213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800213
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 00213/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00711/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Euroinga Group s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F S e D F, domiciliata ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I P, domiciliato in Ancona, via San Martino, 23;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Fermo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- con riferimento al ricorso introduttivo,

del provvedimento di reiezione della domanda di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) adottato dalla Sede Inps di Fermo in data 31 maggio 2016, notificato in pari data, già oggetto di ricorso amministrativo gerarchico presentato in data 28 giugno 2016 (per il quale, in data 26 settembre 2016, è maturato il silenzio rigetto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1199 del 1971), nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla concessione del beneficio della integrazione salariale ordinaria per il periodo dal 2 novembre 2015 al 2 gennaio 2016;

- con riferimento ai motivi aggiunti,

della deliberazione adottata dal Comitato per la Gestione Prestazioni Temporanee operante presso la sede Inps di Fermo n. 170 del 27 febbraio 2017, con cui è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso introduttivo la ricorrente, società che opera nel settore della produzione di fondi per calzature in poliuretano, gomma e materiale termoplastico, impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la sede Inps di Fermo ha respinto la sua domanda volta ad ottenere una integrazione del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.), già concessole per il periodo dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015 relativamente a n. 69 lavoratori dipendenti, in considerazione della condizione di crisi aziendale che la stessa società stava vivendo. Detto provvedimento di diniego, adottato in data 31 maggio 2016, è stato fatto oggetto di ricorso amministrativo gerarchico presentato in data 28 giugno 2016, rispetto al quale, data l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente assume essere maturato il silenzio rigetto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1199 del 1971. Quest’ultima chiede, in questa sede, anche l'accertamento del proprio diritto alla concessione del beneficio in parola per il periodo dal 2 novembre 2015 al 2 gennaio 2016.

Il diniego impugnato è motivato sulla circostanza che la crisi dell’azienda sarebbe da ritenersi strutturale anche alla luce della concessione del beneficio della cassa Integrazione Guadagni straordinaria (C.I.G.S.) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94682 del 16 marzo 2016 e che quindi non sarebbe risolvibile con gli strumenti ordinari.

A sostegno del ricorso introduttivo la ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità.

Con ordinanza n. 7 del 16 gennaio 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione. In particolare, il TAR ha così disposto:

Considerato che:

- il ricorso presenta profili di fondatezza tali da indurre il Collegio ad accogliere la domanda cautelare e, per l’effetto, a disporre il riesame della vicenda da parte del Comitato per la Gestione Prestazioni Temporanee operante presso la sede centrale dell’INPS (il quale dovrà quindi pronunciarsi espressamente sul ricorso gerarchico proposto da Euroinga in data 28/6/2016). Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza;

- poiché l’esito del procedimento di riesame potrebbe implicare, alternativamente, la cessazione della materia del contendere o la proposizione di motivi aggiunti, non si ritiene opportuno, allo stato, fissare l’udienza di trattazione del merito… ”.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza cautelare, il Comitato per la Gestione Prestazioni Temporanee operante presso la sede Inps di Fermo ha adottato la deliberazione n. 170 del 27 febbraio 2017, con cui è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente. Il rigetto è essenzialmente basato, con una più ampia motivazione, sulle medesime ragioni che avevano indotto l’Inps a negare la proroga della C.I.G.O.;
l’Amministrazione ritiene che la crisi aziendale in cui versa la ricorrente sarebbe una crisi strutturale e non transitoria, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che sin dal 2012 la società ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, ultimo dei quali la C.I.G.S. per 12 mesi a partire dal 4 dicembre 2016, e dal fatto che l’attività lavorativa a pieno organico non sarebbe mai ripresa, diversamente da quanto annunciato dall’interessata.

Detto ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti, affidati alle seguenti censure (sostanzialmente le stesse che la ricorrente aveva addotto a sostegno del ricorso introduttivo):

- violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 164 del 1975 ed eccesso di potere sotto distinti profili. In particolare, la ricorrente contesta l’assunto dell’Inps secondo cui la crisi aziendale, per cui è stata negata la proroga della C.I.G.O., sarebbe una crisi strutturale, come tale non affrontabile con gli strumenti ordinari. Assume la ricorrente che l’ammissione all’istituto della C.I.G.S. da parte del Ministero è relativa ad una crisi aziendale e non strutturale e si riferisce ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello per cui è stata richiesta la proroga della C.I.G.O., pertanto non può influire sulla scelta amministrativa di negare quest’ultima. Inoltre, il fatto che la crisi aziendale fosse temporanea e quindi sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1 della legge n. 164 del 1975 sarebbe stato avallato dalla stessa Inps, che nelle nove settimane precedenti aveva già concesso la C.I.G.O (provvedimento del 18 marzo 2016 per il periodo dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015). Ancora, la ricorrente avrebbe fruito di periodi di cassa integrazione inferiori rispetto a quelli richiesti, anche ciò a dimostrazione del fatto che la crisi non sarebbe strutturale;

- violazione dell’art. 1 della legge n. 164 del 1975 ed eccesso di potere sotto ulteriori profili (in particolare, illogicità e contraddittorietà della motivazione). L’Inps, infatti, avrebbe concesso il beneficio della C.I.G.O. per le nove settimane precedenti al periodo in questione quando già era intervenuto il provvedimento ministeriale di concessione della C.I.G.S.;
ne consegue che sarebbe contraddittorio l’operato dell’Amministrazione che, prima reputa sussistenti i requisiti alla data del 31 ottobre 2015 e poi, inopinatamente, li reputa non più sussistenti alla data del 2 novembre 2015. Inoltre, il provvedimento di rigetto impugnato, oltre a non motivare adeguatamente la scelta, si baserebbe su fatti successivi rispetto al periodo per cui è stata inoltrata la richiesta, con ciò disattendendo a quanto previsto nel D.M. n. 95442 del 14 aprile 2016.

L’Amministrazione resistente, già costituita in giudizio a seguito della notifica dell’atto introduttivo, difende il proprio operato ribadendo, nei propri scritti difensivi, l’insussistenza dei presupposti per la proroga della C.I.G.O. dato il carattere strutturale della crisi aziendale;
conseguentemente, chiede il rigetto di entrambi i gravami.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017 la causa è stata posta in decisione.

II. Preliminarmente, si rileva che le censure che la ricorrente pone a sostegno del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono sostanzialmente le stesse, dato che detto ultimo gravame ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto da Euroinga avverso il diniego di proroga della C.I.G.O., con il quale detto diniego viene di fatto confermato, con una più ampia motivazione;
il Collegio reputa, pertanto, che entrambi i ricorsi possano essere trattati congiuntamente.

II.

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