TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-14, n. 202207011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-14, n. 202207011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207011
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 07011/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02828/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2020, proposto da
C.G.N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione degli atti,

- del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico AREA IV n. 4328 del 18.05.2020, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria e di ogni atto preordinato, collegato ivi compreso e per quanto presupposto del diniego dell'art. 4, seconda linea e art. 29 lett. b) delle N.T.A. del P.R.G. di Vitulazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone di aver chiesto, in data 16.07.2019, un permesso di costruire in sanatoria relativo ad opere interne di diversa distribuzione e realizzazione di un muro interno con parziale demolizione di opere e ripristino integrale dell’assetto edile dell’immobile originariamente assentito.

L’immobile di proprietà della ricorrente è stato edificato in virtù di licenza edilizia n. 1/1981, rilasciata dal Comune di Vitulazio in data 01.12.1981.

Il cespite immobiliare, da sempre destinato ad attività produttiva - opificio industriale – è rimasto immutato nella volumetria, nella superficie coperta e nella destinazione d’uso. Lo stesso è allocato su area che ha come destinazione urbanistica (come da P.R.G. approvato con atto del 2002): “ zona D3 Insediamenti Produttivi Artigianali e piccole industrie e fascia di rispetto della Strada Provinciale Vitulazio – Capua ”.

Il 21.10.2019 la società ricorrente comunicava l’inizio dei lavori con CILA finalizzata alla eliminazione delle opere difformi dalla concessione edilizia n. 1 del 1981 e ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune, non adottando atti inibitori sulla predetta CILA, legittimava pienamente la realizzazione con la stessa comunicata.

In data 08.10.2019, con atto n. 8928, il Comune chiedeva chiarimenti sulla istanza di permesso di costruire presentata in data 16.07.2019.

Il 03.12.2019 la ricorrente presentava l’integrazione documentale richiesta.

In data 18.05.2020 veniva emesso il provvedimento n. 4328, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria.

La C.G.N. s.r.l., con ricorso notificato il 17.07.2020 a mezzo pec e depositato il 7.08.2020, ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15.09.2020 la ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari, con richiesta di abbinamento al merito.

All’udienza pubblica del 9.11.2022 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.

In ordine alla prima censura, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 20 e 36 del d.P.R. n. 380/2001; violazione degli artt. 4, 29 e 34 delle

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