TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-07-01, n. 201401892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-07-01, n. 201401892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401892
Data del deposito : 1 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2013 REG.RIC.

N. 01892/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2013, proposto da:
New York New York s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scuderi, Giovanni Mandolfo, con domicilio eletto presso avv. Andrea Scuderi in IA, via V. Giuffrida, 37;



contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di GI NA, non costituito;
SS NE - Ente Attuatore Comune di Randazzo, non costituito;



per l'annullamento

- della nota del 9 novembre 2012, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di GI NA ha comunicato alla società ricorrente il provvedimento del 13 giugno 2012 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica;

- del provvedimento del 13 giugno 2012 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica;

- del voto negativo del Consiglio Regionale Urbanistica dell'11 aprile 2012 n. 50;

- della nota del 17 maggio 2011 dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica;

- della proposta di parere dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica n. 8/2010;

- del voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica del 10 maggio 2011 n. 313;

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento precedente e/o successivo, comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La New York New York s.r.l. espone di essere titolare di una iniziativa progettuale diretta a realizzare un albergo a cinque stelle in località Iannuzzo – Mareprovvido nel Comune di GI NA, inserita nel programma del PRUSTT NE con il numero 237/1074.

L’intervento ricade in zona E dello strumento urbanistico comunale, in parte nella fascia compresa tra i 150 e i 500 metri dalla battigia ed in parte nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri, e la sua realizzazione richiede pertanto la deroga ex art. 16 della legge regionale 78/1976 agli indici di densità edilizia territoriale massima fissati dalle lettere b e c dell’articolo 15 della medesima legge regionale 78/1976 ( “ …b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq ”.).

In relazione a tanto, dopo che il Comune di GI NA aveva autorizzato la ricorrente, con delibera del Commissario Straordinario del 29 ottobre 2009 numero 43, a richiedere all’A.R.T.A., ai sensi del 1° comma dell’art.16 della L.R. 78/76, la deroga agli indici di densità fissati dall’art.15 predetto, il PRUSST NE quale responsabile ente attuatore del progetto, con nota del 27 luglio 2010, chiedeva al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la concessione della deroga ex art. 16 citato per la realizzazione dell’insediamento alberghiero predetto.

Il Dipartimento Regionale Urbanistica, con nota del 17 maggio 2011, comunicava al Comune di GI NA la proposta di parere negativo del 23 novembre 2010 numero 8 ed il voto anch’esso negativo del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 10 maggio 2011 numero 313; seguivano le osservazioni del Comune con memorie del 30.05.2011, del 18.07.2011, del 18.10.2011 e del 15.11.2011.

Tuttavia, nonostante il parere favorevole all’iniziativa reso il 23 novembre 2011 dall’Unità Operativa 3.1 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Urbanistica – Servizio 3, il Consiglio Regionale Urbanistica, con voto dell’11 aprile 2012 numero 50, ha confermato il proprio precedente voto negativo del 10 maggio 2011 numero 313, cui ha fatto seguito il provvedimento del 13.06.2012, con il quale l’ARTA, con riferimento al voto del CRU dell’11 aprile 2012 numero 50, ha rigettato la richiesta di deroga agli indici di densità edilizia territoriale, avanzata dal PRUSST NE per la realizzazione dell’iniziativa imprenditoriale in argomento.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli altri atti del procedimento meglio specificati in epigrafe, è insorta la società ricorrente con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, affidato in diritto alle seguenti censure:

1.- Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni sul procedimento - violazione dell’articolo 3 della legge numero 241/90 - difetto di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento di potere.

2.- Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’articolo 3 della legge numero 241/90 - difetto di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento di potere.

3.- Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale 78/76 – eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità ed erroneità - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale del 27 dicembre 1978 numero 71, dell’articolo 3 della legge regionale del 30 aprile 1991 numero 15,

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