TAR Lecce, sez. II, sentenza 2017-02-13, n. 201700250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2017-02-13, n. 201700250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700250
Data del deposito : 13 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2017

N. 00250/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02467/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 2467 del 2014, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. I Z, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al viale Foscolo 1;

contro

- il Ministero della Giustizia e la --OMISSIS- rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;

per la condanna

- delle pp.aa. intimate al risarcimento dei danni biologici e morali, nonché da demansionamento, subiti dalla sig.ra -OMISSIS-, come specificati e quantificati nel ricorso, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della --OMISSIS-

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 16 novembre 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Degli Atti, in sostituzione dell’Avv. Zanchi, e Colangelo - per le pp.aa. .

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che la Sig.ra -OMISSIS- agisce per il risarcimento dei danni biologici, morali e da demansionamento ad essa provocati dalla condotta dell’Amministrazione -OMISSIS-, suo precedente datore in lavoro.

2.- Richiamata la sentenza di questo T.A.R. n. 54 del 15 gennaio 2013, che segue: << I. La ricorrente, -OMISSIS-., temporaneamente non idonea al servizio per “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso”, patologia insorta a seguito delle difficoltà riscontrate nell’ambiente lavorativo, impugna le note di diniego del Direttore della --OMISSIS-- ove è in forza organica - a essere assegnata, al suo rientro in servizio, a un settore diverso rispetto a quello originario.

II. Con istanza presentata ai sensi dell’art. 59 del c.p.a. grava, inoltre, il successivo ordine di servizio del medesimo dirigente che, in formale esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento di questo Collegio n. 332/2012, dispone che la stessa presti, per il futuro, la propria attività lavorativa presso il locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, in qualità di addetto alle traduzioni esterne dei detenuti.

Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti.

III. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, falsa rappresentazione, travisamento dei presupposti di fatto, inconferente, omessa e insufficiente motivazione e disparità di trattamento;

b) violazione degli artt. 6, 15 e 18 del d.P.R. n. 461/2001, dell’art. 32 Cost., dell’art. 2087 c.c., degli artt. 11 e 13 del Protocollo di Intesa locale del 12 giugno 2006, dell’art. 21 del d.P.R. n. 82/1999, dell’art. 9, comma 3, lett. c) dell’Accordo Nazionale di Lavoro del 24 marzo 2004, dell’art. 2, comma 2, del Protocollo di Intesa Regionale del 22 dicembre 2005 e degli artt. 1 e ss. dell’Accordo Regionale del 20 dicembre 2005 nonché elusione dell’ordinanza n. 332/2012 del Tribunale;

c) nullità ex art. 21 septies della l. n. 241/1990.

VI. Il ricorso, come integrato dall’istanza di corretta esecuzione della misura cautelare proposta a seguito dell’adozione dell’atto elusivo “medio tempore” intervenuto, è fondato.

VI.

1. Si premette che i provvedimenti d’impiego del personale all’interno della struttura -OMISSIS- costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa, censurabile in sede giurisdizionale solo per vizi formali, ivi compreso il difetto di motivazione, e per macroscopica illogicità. In altri termini, il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione essenzialmente nei limiti in cui la valutazione sottesa alla decisione assunta contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente. Può, altresì, accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 2446;
Cons. di St., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140).

VI.

2. Ciò posto:

A) quanto ai provvedimenti del 23 febbraio e dell’1 marzo 2012, si osserva quanto segue.

VI.

2.1. I dinieghi dell’Autorità dirigente all’utilizzo della ricorrente in un settore diverso dal Reparto femminile, di provenienza, sono illegittimi in quanto viziati da profili d’irragionevolezza.

VI.

2.2. Invero, le condizioni di lavoro devono prioritariamente tutelare l’integrità psico-fisica dei dipendenti (2087 c.c.), tanto che la stessa Amministrazione -OMISSIS-, mediante l’emanazione di copiosa normativa interna, ha riservato particolare attenzione allo stato di disagio psicologico del personale sollecitando i dirigenti, nell’adozione delle misure organizzative, a non riproporre le condizioni che hanno già determinato l’insorgere di malattie di natura psicologica (posti particolarmente impegnativi e/o prestazioni di lavoro straordinario).


VI.

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