TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-12-17, n. 201901375
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2019
N. 01375/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2018, proposto da
Italpollina S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati L B, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivoli Veronese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N L B e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
Provincia di Verona– Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto, A.R.P.A. Veneto – Dipartimento Provinciale di Verona, Aulss 9 Scaligera, Aulss 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica non costituitisi in giudizio;
Comune di Affi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo 2988;
Comune di Caprino Veronese, Comune di Costermano Sul Garda, Comune di Garda, Comune di Bardolino, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Amatore Sciesa, 10;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Rivoli Veronese n. 35 del 24/10/2018 avente ad oggetto “Ditta Italpollina S.p.A. – Ordinanza per l'assunzione di tutti gli accorgimenti tecnici al fine di far cessare le emissioni odorigene” in toto e nella parte in cui “ordina alla ditta Italpollina S.p.A. sita in località Casal Menini n.10 in Rivoli Veronese, di assumere tutti gli accorgimenti tecnici al fine di far cessare le emissioni odorigene entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente”, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli Veronese, del Comune di Affi, del Comune di Caprino Veronese, del Comune di Costermano sul Garda, del Comune di Garda e del Comune di Bardolino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente produce fertilizzanti organici naturali utilizzando come materia prima sottoprodotti della filiera agro-zootecnica nel Comune di Rivoli Veronese.
Nel corso di un procedimento di riesame dell’autorizzazione unica ambientale è stata prescritta l’esecuzione di alcuni interventi volti a contenere le emissioni odorigene, e per risolvere tali problematiche la ricorrente ha incaricato degli esperti che hanno indicato gli accorgimenti da eseguire.
Il Sindaco del Comune di Rivoli Veronese con ordinanza n. 35 del 24 ottobre 2018, facendo riferimento alle segnalazioni dei cittadini, agli accertamenti effettuati dalla Polizia municipale ed al permanere di tali problematiche, ha ordinato alla ricorrente di far cessare le emissioni odorigene entro 30 giorni.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
I) violazione degli artt. 5, 268, 271, 272-bis e Allegato I alla parte V del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione del principio di proporzionalità, illogicità e irragionevolezza perché in tal modo il Comune si sostituisce allo Stato nel dettare disposizioni in materia ambientale, in violazione delle disposizioni che prevedono l’adozione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, senza tener conto degli ingenti investimenti già effettuati dalla ricorrente per ridurre l’entità del problema;
II) violazione dell’art 97 Cost., dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorietà estrinseca, illogicità, irragionevolezza e travisamento perché l’ordinanza contraddice l’autorizzazione unica ambientale che contiene un elenco di specifiche prescrizioni volte al contenimento e alla progressiva riduzione delle emissioni odorigene con specifici limiti alle emissioni e interventi sugli impianti;
III) violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 97 Cost., carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’inadeguatezza della motivazione perché non viene fornita nessuna evidenza della sussistenza di effettivi rischi sanitari;
IV) violazione degli artt. 97 Cost., e 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art.