TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202216242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202216242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216242
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 16242/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08080/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8080 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G L P, F C e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F C in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;
Telecom Italia s.p.a., non costituita in giudizio;



per l’annullamento

per quanto concerne il ricorso introduttivo :

- del provvedimento dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 18 aprile 2018, n. 27134, adottato a conclusione del procedimento PS11004 e notificato in data 26 aprile 2018, con il quale l’Autorità ha sanzionato Vodafone Italia s.p.a. per asserite violazioni degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo ed ha irrogato una sanzione amministrativa complessiva di € 4.600.000,00;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS10684 del 22 novembre 2017 e la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria e di precisazione delle contestazioni, il provvedimento comunicato in data 16 febbraio 2018 con il quale sono stati rigettati gli impegni proposti da Vodafone nel corso del procedimento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti :

- del provvedimento dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27866 del 17 luglio 2019, notificato in data 5 agosto 2019, adottato a conclusione del procedimento IP315, con il quale l’Autorità ha sanzionato Vodafone Italia s.p.a. per asserita violazione, nei limiti di cui in motivazione, della delibera n. 27134 del 18 aprile 2018 ed ha irrogato una sanzione amministrativa di € 200.000,00;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi il provvedimento di avvio del procedimento IP315.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Codacons;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe per mezzo del quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ravvisata una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pari ad € 4.600.000,00.

1.1. In particolare, l’Autorità, all’esito del procedimento PS 11004, censurava « il comportamento posto in essere dal professionista consistente nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie “IPERFIBRA”, “IPERFIBRA FAMILY”, “VODAFONE ONE” e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata ». Oltre alla sanzione, l’Agcm intimava anche la cessazione della pratica.

2. Si costituivano in resistenza le Autorità; si costituiva in giudizio anche un’associazione di consumatori.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società gravava l’atto dell’Agcm che sanzionava (ai sensi dell’art. 27, comma 12 cod. cons.) l’inottemperanza del professionista al precedente provvedimento (procedimento IP 318). Difatti, secondo l’Autorità, l’impresa avrebbe proseguito nella contestata pratica commerciale scorretta.

4. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 9 novembre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

5. Terminata l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame delle doglianze spiegate nel ricorso.

6. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà ed illogicità dell’operato dell’Agcm che solo pochi mesi prima aveva esaminato una condotta assimilabile, giungendo, all’esito di un’opera di moral suasion , ad archiviare il procedimento (PS 9732) in ragione degli accorgimenti adottati dal professionista che avrebbero rimosso i « profili di possibile scorrettezza della pratica commerciale oggetto di indagine ». Conseguentemente, avendo l’impresa impostato la propria campagna pubblicitaria in conformità ai precedenti dettami dell’Autorità, la pratica commerciale non potrebbe considerarsi scorretta, essendosi creato in capo alla società un legittimo affidamento sulla bontà del proprio operato.

6.1. La censura non può essere accolta.

6.2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare come il servizio offerto concerna la connessione internet tramite fibra ottica; ciononostante, esistono varie ipotesi di connessione, in base al luogo di «arrivo» della fibra ottica. In particolare, si distingue principalmente la connessione completa in fibra ottica (c.d. Ftth – ossia fiber to the home ), da quella che si interrompe all’armadietto in strada e poi «prosegue» su un cavo di rame sino all’abitazione dell’utente finale (c.d. Fttc – fiber to the cabinet ): è abbastanza intuitivo comprendere che quest’ultima connessione sarà tanto meno performante quanto piú lungo è il percorso che i dati debbono compiere sul cavo in rame.

6.3. Fatta questa precisazione «tecnologica», va rilevato come la situazione fattuale sia completamente differente nei due casi vagliati dall’Autorità: se è pacifico che le finalità ed i canali pubblicitari analizzati siano i medesimi, deve altresí rivelarsi come l’oggetto ed i contenuti dell’informazione siano dissimili. Difatti, il procedimento PS 9732 concerneva la commercializzazione della fibra Vodafone e si risolveva nell’invito a indicare (nelle comunicazioni commerciali) le caratteristiche tecniche della rete e le limitazioni geografiche, soprattutto puntualizzando come il servizio offerto non sarebbe stato reso su una rete interamente in fibra ottica.

6.4. Viceversa, la campagna pubblicitaria analizzata nel provvedimento impugnato (la c.d. Iperfibra Vodafone ) concerne l’offerta di un prodotto differente, ossia una connessione piú veloce, sicura ed

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