TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300626
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 00626/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2022, proposto da
D S &
C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via G. Leopardi n. 2;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour n.23;

Regione Marche P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, non costituita in giudizio;

nei confronti

I Tre Porcellini S.n.c. di F Piccioni e Matteo Ferretti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1) della nota prot. n. 25042 del 10.01.2022 avente ad “Oggetto: L.R. n. 27/09 – Interventi finanziari per il commercio – Bando Anno 2021 – DGR n. 492/2021 - DGR n. 532/2021 – DDPF n. 137/2021 – DDPF n. 149/2021 - DDPF n. 186/2021 - Intervento n. 1 “Interventi di sostegno alle imprese commerciali” – Esclusione definitiva”;

2) della nota prot. n. 0218984 del 24.02.2022 avente ad “Oggetto: Società D S &
C. snc – L.R. N. 27/09 – Interventi finanziari per il commercio – Bando Anno 2021 – DGR N. 492/2021 – DGR 532/2021 – DDPF n. 137/2021 – DDPF n. 149/2021 – DDPF n. 186/2021 – Intervento n. 1 “interventi di sostegno alle imprese commerciali” – “Esclusione definitiva” – Riscontro nota prot. n. 188515 del 17/2/2022.”;

3) di ogni atto precedente, presupposto e/o – comunque – connesso, ivi incluso – per quanto occorrer possa e nella parte in cui arreca pregiudizio alla ricorrente – il Decreto del Dirigente Della P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori n. 337 del 02.12.2021, avente ad “Oggetto: L.R. 27/09 – DGR n. 492/2021 DGR n. 532/2021 – DDPF n. 137/2021 – DDPF n. 149/2021 - DDPF n. 186/2021 - Interventi finanziari per il commercio – Approvazione graduatoria ditte ammesse, non ammesse e concessione contributo – Intervento n.

2 - Progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei Comuni sotto i 5.000 abitanti. Dotazione finanziaria € 200.000,00 sul cap. 2140220006 – Bilancio 2021/2023 annualità 2022.” e i suoi allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ditta ricorrente - esercente nel campo della ristorazione con somministrazione sul posto di cibi e bevande - ha preso parte alla procedura selettiva indetta dalla Regione Marche per l’erogazione di contributi a sostegno del commercio a valere sul bando approvato con decreto dirigenziale n. 137 del 26 maggio 2021.

Per quanto di interesse nel presente giudizio, la lex specialis della procedura prevedeva che:

- i concorrenti potessero presentare una domanda per ogni singolo esercizio commerciale (art. 9.4.) e per una sola delle due tipologia di interventi previsti dal bando, ossia Intervento 1 o Intervento 2 (art. 9.8.);

- sarebbero state dichiarate inammissibili le domande presentate: i) fuori del termine fissato;
ii) ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato (regione.marche.finanzcom@emarche.it);
iii) con modalità diverse dalla PEC (art. 9.6.);

- erano ammissibili le domande presentate utilizzando modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione, purché contenenti tutte le informazioni previste dal bando (art. 9.7.);

- alla domanda andassero allegati i seguenti documenti: “ …a) elenco delle spese da sostenere o sostenute corredato delle copie dei preventivi dei lavori, debitamente firmati dalla ditta fornitrice, e degli acquisti da effettuare e/o dalle copie delle fatture dei lavori e degli acquisti già effettuati… ” (art. 10.1, let. a);

- “ …Qualora si renda necessario, gli uffici regionali, nell’esercizio della propria attività istruttoria, potranno richiedere all’impresa la regolarizzazione dell’autentica della firma e/o chiarimenti sugli investimenti, sulla documentazione e sulle spese stesse. L’impresa dovrà far pervenire dette integrazioni e/o chiarimenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro, nel termine suindicato, della regolarizzazione dell’autentica verrà considerato come rinuncia all’intera domanda;
il mancato chiarimento relativo agli investimenti ed alle spese entro il termine suddetto, comporterà l’inammissibilità delle spese o del tipo di investimento
” (art. 10.2.);

- “ …L’esclusione delle domande avverrà nei seguenti casi:

a) …

b) …

c) …

d) mancato invio della documentazione di cui al bando…” (art. 15.1., let. d)”.

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