TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2021-01-04, n. 202100017
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2021
N. 00017/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2020, proposto da
-OSIS--OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della determinazione del Comandante del Comando Legione Carabinieri “P”, n. -OSIS-di prot., datata 27.7.2020, conosciuta in data 19.8.2020 (all. 1);
- e di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato, ancorché non conosciuto e comunque lesivo ed in particolare:
- della comunicazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di-OSIS-(BA), n. -OSIS-, datata 18.8.2020, conosciuta in data 19.8.2020 (all. 2);
- ove occorra, del verbale di consegna e notifica del 19.8.2020 (all. 14);
2) conseguentemente, per l’accertamento e la conseguente declaratoria di reviviscenza
- del provvedimento n. -OSIS-di prot. datato 3.7.2020, conosciuto il 7.7.2020 emesso dal Comandante Provinciale di Bari dei Carabinieri (all. n. 3), in accoglimento del ricorso gerarchico (all. n. 4), corredato di integrazione (all. n. 5) e documenti, proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. -OSIS-del 28 febbraio 2020, emesso dal Comandante della Compagnia Carabinieri di-OSIS-- notificato all'interessato il 1° marzo 2020 (all. n. 6), di irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare del "Rimprovero", in tutto e/o nella parte in cui è stato riformato dalla determinazione del Comandante del Comando Legione Carabinieri “P”, n. -OSIS-di prot., datata 27.7.2020, conosciuta in data 19.8.2020;
3) nonché per la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere:
3a) alla immediata espunzione di ogni riferimento alla sanzione disciplinare comminata e, successivamente, annullata dalla scheda personale dello scrivente;
3b) nonché alla revoca del trasferimento disposto con determinazione del Comandante del Comando Legione Carabinieri “P” n. -OSIS-di prot. conosciuta il 27.6.2020 (all. 7) dalla sede di servizio di -OSIS- (Ba) a quella di -OSIS-(Ba), ovvero alla apertura del procedimento di revoca di detta movimentazione in vista della conferma del ricorrente presso la sede di servizio di -OSIS- (Ba);
4) ovvero, in subordine a quanto richiesto al precedente punto 3b), per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico ed ogni altro emolumento, ivi compresa l'indennità di prima sistemazione ex l. 836/1973, di spettanza del personale trasferito d'autorità previsto dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento e, in tale caso, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di trasferimento e l'indennità di prima sistemazione previste rispettivamente dall'art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e dalla l. 836/1973, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di -OSIS- (Ba) a quella di -OSIS-(BT), oltre gli interessi legali e la rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 il dott. A G A;
Sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm. ex art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, omesso ogni avviso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.10.2020 e depositato in Segreteria il 14.11.2020, -OSIS--OSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Parte ricorrente esponeva in fatto di essere maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di -OSIS- (BA).
In data 13.1.2020, gli veniva trasmessa la contestazione di cui alla comunicazione nr. -OSIS-di prot. datata 10.1.2020, recante il seguente addebito: “ In data 27 dicembre 2019, lo scrivente, presso la stazione dei Carabinieri di -OSIS- (BA), riceveva a colloquio alcuni residenti di quel centro, i quali ritenevano necessario rappresentarmi taluni comportamenti assunti dalla S.V., sia nel recente periodo che già in passato, ritenuti incompatibili ed inadeguati per un appartenente all’Arma dei Carabinieri ”.
In particolare veniva contestato al ricorrente l’intrattenere, sebbene coniugato, una relazione sentimentale con una donna sposata di quel Comune e che tale relazione sarebbe divenuta di dominio pubblico.
Inoltre gli si contestava il fatto che, pur svolgendo servizio presso la Stazione Carabinieri di Gravina in Puglia, allorquando frequentava l’abitato di -OSIS-, in più circostanze e alla presenza di più persone, avrebbe disprezzato apertamente tale località.
Alla luce degli addebiti, il ricorrente formulava proprie memorie difensive, a mezzo delle quali provvedeva a contestare gli addebiti mossi, domandando, previa esecuzione di riscontri ed approfondimenti istruttori, l’archiviazione del procedimento disciplinare.
Tuttavia, con provvedimento n. -OSIS-del 28 febbraio 2020, emesso dal Comandante della Compagnia Carabinieri di-OSIS-veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare del " Rimprovero ", per violazione degli artt. 732 c.1 e 733 c.1 del D.P.R. 15 mar. 2010, n. 90, motivata come segue: “ Ispettore in servizio a stazione distaccata di piccolo centro urbano, intratteneva, sia nel corso di attività di servizio che in ambito privato, relazione interpersonale non appropriata, concretizzatasi in incontri non occasionali, con persona di sesso femminile già coniugata, tali da causare diffuse maldicenze e conseguenti riflessi pregiudizievoli al prestigio personale ed a quello dell’istituzione nonché, in più di un’occasione, pubbliche esternazioni di spregio verso il paese ed i suoi abitanti da parte dello stesso sottufficiale. (Infrazione accertata in -OSIS- il 27 dicembre 2019, nel grado di -OSIS-). ”
Il 17 marzo 2020, pertanto, il ricorrente adiva il Comandante del Comando Provinciale di Bari dei Carabinieri con ricorso gerarchico, integrato con successiva memoria datata 6 aprile 2020, chiedendo la revoca e/o l’annullamento e/o o, comunque, di dichiarare la nullità e/o la inefficacia del provvedimento n. -OSIS-del 28 febbraio 2020, nonché di tutti gli atti presupposti, eccependone vizi formali e sostanziali.
Nelle more della celebrazione del procedimento disciplinare veniva avviato nei confronti del ricorrente procedimento di trasferimento “ per incompatibilità ambientale ”, basato sulle stesse motivazioni alla base del procedimento disciplinare.
Il procedimento di trasferimento, che vedeva la partecipazione del ricorrente, si concludeva con determinazione del Comandante del Comando Legione Carabinieri “P” n. -OSIS-di prot. del 16.6.2020, conosciuta il 27.6.2020, con la quale si disponeva il trasferimento “ a domanda ” del ricorrente dalla Stazione di -OSIS- alla Stazione di -OSIS-.
In data 3.7.2020 il Comandante del Comando Provinciale di Bari dei Carabinieri emanava provvedimento n. -OSIS-di prot. datato 3.7.2020, con cui accoglieva il ricorso