TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100120
Data del deposito : 21 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2021

N. 00120/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00558/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2020, proposto da
M C M I, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Tribunale di Bari – Sezione lavoro, pubblicata il -OMISSIS--OMISSIS-, limitatamente al capo di condanna del Ministero alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, in favore del procuratore distrattario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 l’avv. D T.

Nessuno comparso per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza il difensore in sede civile ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate in proprio favore, a titolo di spese di giudizio, con distrazione.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente, altresì, l’ulteriore termine, pari a n. 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 s.m.i.

Nella specie, all’esito dell’udienza, non è risultato intervenuto alcun adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore dell’istante, quale difensore anticipatario (applicando così i principi già più volte enunciati dalla Sezione in tema di distrazione - ex plurimis , nella sentenza 12 luglio 2016 n. 934), oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il responsabile della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.

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