TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-26, n. 202400542
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2024
N. 00542/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2020, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-“-OMISSIS-” in Liquidazione, Comune di Fontana Liri, Comune di Arce, Comune di Santopadre, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Beniamino Di Bona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 27 luglio 2020 dal Commissario ad Acta Dott. -OMISSIS-, nei confronti del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto “ l’ordine al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di -OMISSIS-, di porre in essere gli atti determinativi ed esecutivi al fine di provvedere alla immediata corresponsione della somma complessiva di -OMISSIS- a favore del sig. -OMISSIS-”, notificato in data 30 luglio 2020 e del successivo provvedimento notificato in data 20 agosto 2020 a rettifica dei refusi del primo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori Modestino in sostituzione dell'avvocato Clemente, Di Bona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 settembre 2020 e depositato il 16 ottobre 2020, il Comune di -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del Commissario ad Acta-OMISSIS-del 27 luglio 2020, come successivamente rettificato in data 20 agosto 2020.
2. Il Comune espone in fatto che con sentenza n.-OMISSIS- del 19 ottobre -OMISSIS-, il Tribunale Civile di -OMISSIS-, nella causa RG -OMISSIS- promossa da -OMISSIS- contro l’Unione del Comuni “-OMISSIS-”, condannava quest’ultima al pagamento di Euro -OMISSIS- in favore dell’attore, per indennità di carica quale amministratore della suddetta Unione.
Il Comune di -OMISSIS- è rimasto estraneo al predetto giudizio e, conseguentemente, allo stesso la predetta sentenza non è stata mai notificata.
Con ricorso RG n.-OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- proponeva giudizio di ottemperanza nei confronti dell’-OMISSIS-“-OMISSIS-”, all’esito del quale, con sentenza n. -OMISSIS-pubblicata il -OMISSIS-, il TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, così disponeva:
“a) ordina all’-OMISSIS-"-OMISSIS-” di provvedere alla piena esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi determinate in favore del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, all’-OMISSIS-si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Direttore della ragioneria territoriale di Frosinone su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione;
c) pone a carico dell’-OMISSIS-intimato il compenso del commissario che sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che a essa allegherà una sintetica relazione sull’attività svolta;
d) condanna l’Unione dei comuni intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato”.
Il predetto ricorso di ottemperanza non è stato notificato al Comune di -OMISSIS-, che quindi è rimasto estraneo al relativo giudizio, così come la suddetta sentenza conclusiva del giudizio.
Nelle more del giudizio civile, nel mese di marzo 2008, l’-OMISSIS-è stata posta in liquidazione
Ciò nonostante, in data 30 luglio 2020 perveniva al Comune, via pec, il gravato provvedimento del 27 luglio 2020 con il quale il -OMISSIS-, nella qualità di Commissario ad acta ordinava al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di -OMISSIS- “di porre in essere tutti gli atti determinativi ed esecutivi al fine di provvedere alla immediata corresponsione della somma complessiva di -OMISSIS- a favore del Sig. -OMISSIS-”, somma determinata ripartendo l’importo complessivo derivante dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS- (dal Commissario determinato in -OMISSIS-) tra i Comuni facenti parte dell’Unione, in misura proporzionale al numero di abitanti indicato dal Commissario nel provvedimento stesso.
Il provvedimento suddetto veniva poi rettificato per emendarlo da errori materiali, con un nuovo provvedimento del 20 agosto 2020.
3. Avverso il gravato provvedimento il ricorrente Comune deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Prescrizione di ogni diritto vantato dal creditore, per decorso del termine decennale nei confronti dell’ente comunale.
II. Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere;carenza di legittimazione passiva dell’ente comune di -OMISSIS-.
III. Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge;inesistenza del titolo esecutivo.
IV. Illegittimità dell’atto impugnato per carenza di potere;nullità dell’atto del commissario ad acta.
V. Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge;improcedibilità dei provvedimenti adottati dal commissario ad acta.
4. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero dell’Economia.
5. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- chiedendo, nel merito, di rigettare il ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di prescrizione decennale del diritto vantato dal sig.-OMISSIS- nei confronti dell’ente comunale, in quanto come si dirà appresso, il diritto di credito sussiste nei confronti dell’Unione, per la quale la prescrizione è stata interrotta con l’instaurazione del procedimento civile conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, e non dell’ente comunale.
3. Per ragioni di economia processuale i restanti motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati.
Con la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, questo Tribunale accoglieva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-OMISSIS-, con la quale l’-OMISSIS-“ -OMISSIS- ” è stata condannata al pagamento delle somme ivi meglio specificate in favore del medesimo ricorrente e, per l’effetto, così disponeva:
“ a) ordina all’-OMISSIS-"-OMISSIS- di provvedere alla piena esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- indicata in epigrafe, mediante il pagamento delle somme ivi determinate in favore del ricorrente nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, all’-OMISSIS-"si sostituisca in qualità di commissario un funzionario che sarà nominato dal Direttore della ragioneria territoriale di Frosinone su semplice richiesta della parte ricorrente, secondo quanto precisato in motivazione.
c) pone a carico dell’-OMISSIS-intimato il compenso del commissario che sarà liquidato dalla sezione su richiesta del commissario che a essa allegherà una sintetica relazione sull’attività svolta.
d) condanna l’Unione dei comuni intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ”.
Dunque, tanto la sentenza di condanna del Tribunale civile quanto la sentenza di ottemperanza sopra richiamata vedevano, quale unico soggetto obbligato, l’-OMISSIS-- al tempo dei fatti esistente e nelle more del giudizio civile posta in liquidazione - e per la quale Unione il sig. -OMISSIS- aveva prestato la sua opera in qualità di amministratore dall’ultimo trimestre del 2004 fino al dicembre del 2008.
Più in particolare, dalla visura delle Agenzia delle Entrate depositata in giudizio, l’Unione, costituita nel 2003, risulta essere stata posta in liquidazione a far data dal 26 marzo 2008, con conseguente nomina di un commissario ad acta.
Dunque, l’Unione di Comuni, ente resistente della sentenza oggetto di ottemperanza in qualità di soggetto obbligato al pagamento dei compensi per cui è causa, risulta ad oggi ancora in liquidazione.
In via generale, la messa in liquidazione dell'ente associativo non comporta ipso iure l'estinzione dello stesso come persona giuridica pubblica, dato che tale effetto è destinato a prodursi soltanto al termine delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio di ripartizione finale.
Con la messa in liquidazione, più in particolare, si determina il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.
La Corte dei Conti ha ancor meglio precisato come “l'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, ai fini del testo unico, si intendano per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. La norma accomuna, pertanto, queste ultime (che trovano la loro disciplina nell'art. 32 del medesimo TUEL, nonché in altra legislazione speciale emanata di recente) agli altri enti locali, affermandone, sotto questo profilo, la chiara natura pubblicistica (mentre il comma 2 dello stesso art. 2, distingue per i consorzi a seconda dell'attività esercitata).
(…) L'unione di comuni, infatti, non può essere assimilata ad un soggetto avente natura giuridica di diritto privato e, di conseguenza, la liquidazione non deve seguire le regole previste dal codice civile. Queste ultime, in assenza di espressa disciplina legislativa, possono essere richiamate dagli enti locali costituenti l'unione in sede di approvazione dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero, in mancanza (come avvenuto nel caso di specie), nei provvedimenti con cui è stato deliberato lo scioglimento ” (Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., 27 aprile 2016, n. 132).
Ciò posto il provvedimento oggetto della presente impugnativa, con cui il Commissario ad acta, nominato con sentenza n.-OMISSIS-, ha ripartito l’obbligazione dell’Unione scaturente dalla sentenza di condanna del giudice civile in favore del sig.-OMISSIS-, nei confronti dei singoli Comuni partecipanti all’Unione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Unione, è affetto da un palese difetto di motivazione e di istruttoria in quanto:
a) il commissario nel provvedimento gravato non dà minimamente conto della messa in liquidazione dell’Unione;
b) ha applicato l’art. 9 dello Statuto, valevole per l’ordinaria ripartizione tra i Comuni dell’Unione delle spese generali dell’Unione, senza considerare che l’Unione è attualmente in liquidazione;
c) il provvedimento non contiene alcun richiamo alla delibera con cui l’Unione è stata posta in liquidazione e con la quale è stato nominato il commissario liquidatore e, quindi, alle norme che regolano la suddetta procedura di liquidazione, rammentandosi, sulla base dei principi sopra richiamati, che per la procedura di liquidazione delle unioni di comuni, in mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, occorre fare riferimento alle disposizioni recate nello statuto dell’ente ovvero alle disposizioni contenute nel provvedimento con cui è stato deliberato il suo scioglimento.
4. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento del Commissario ad acta del 27 luglio 2020, come rettificato con suo provvedimento del 20 agosto 2020.
5. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.