TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2012-11-22, n. 201201901
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Testo completo
N. 01901/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01602/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2012, proposto da:
XH HI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore KL -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12;
contro
Istituto Comprensivo “Don Angeli” di Livorno, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno;
per l'annullamento
del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Camilla Pasqualini prot. n. 179/B19 dell'11.10.2012, conosciuto alla ricorrente in pari data, attestante assegnazione di n. 14 ore di sostegno;
nonchè ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “Don Angeli” di Livorno e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente XH HI, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- KL, portatore di handicap con diagnosi di gravità, agisce per l’annullamento del provvedimento con cui la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Don Angeli” di Livorno ha disposto l’assegnazione delle ore di sostegno in favore del predetto minore per l’anno scolastico 2012 – 2013.
La domanda è manifestamente fondata.
L’art. 12 della legge n. 104/1992 garantisce “il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, si tratta di un diritto fondamentale del disabile, sancito sul piano internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18; e, sul piano interno, dall’art. 38 Cost., il cui quarto comma dispone che ai compiti inerenti l’educazione dei disabili provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, evidenziando in tal modo “la doverosità delle misure di integrazione e sostegno