TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2012-11-22, n. 201201901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 2012-11-22, n. 201201901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201901
Data del deposito : 22 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01602/2012 REG.RIC.

N. 01901/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01602/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2012, proposto da:
N D, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore Kleidi -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. S B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S C in Firenze, via dei Servi 12;

contro

Istituto Comprensivo “Don Angeli” di Livorno, Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno;

per l'annullamento

del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Camilla Pasqualini prot. n. 179/B19 dell'11.10.2012, conosciuto alla ricorrente in pari data, attestante assegnazione di n. 14 ore di sostegno;

nonchè ogni altro atto dallo stesso presupposto e/o a questi conseguente ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo “Don Angeli” di Livorno e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La ricorrente N D, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- Kleidi, portatore di handicap con diagnosi di gravità, agisce per l’annullamento del provvedimento con cui la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Don Angeli” di Livorno ha disposto l’assegnazione delle ore di sostegno in favore del predetto minore per l’anno scolastico 2012 – 2013.

La domanda è manifestamente fondata.

L’art. 12 della legge n. 104/1992 garantisce “il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, si tratta di un diritto fondamentale del disabile, sancito sul piano internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18;
e, sul piano interno, dall’art. 38 Cost., il cui quarto comma dispone che ai compiti inerenti l’educazione dei disabili provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, evidenziando in tal modo “la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico” (così già Corte Cost., 8 giugno 1987, n. 215). Pur non negando l’esistenza di margini di discrezionalità del legislatore nell’individuare le misure occorrenti per dare attuazione ai diritti delle persone disabili, il giudice delle leggi ha pertanto riaffermato come detto potere discrezionale incontri il limite del “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, e, sulla base di tale assunto, ha sanzionato con la declaratoria di illegittimità costituzionale quelle disposizioni di legge (art. 2 co. 413 e 414 della legge n. 244/2007) che, intervenendo sull’art. 40 della legge n. 449/1997, avevano soppresso la possibilità – in presenza di handicap particolarmente gravi – di assumere insegnanti di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla stessa normativa statale: tale possibilità costituisce infatti, secondo il pronunciamento della Corte, “un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”, atteggiandosi a strumento di effettività del diritto all’istruzione del disabile grave.

La qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale rappresenta oggi un approdo sostanzialmente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, nel riconoscere che l’obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, reputa peraltro non illegittima l’assegnazione di un numero di ore di sostegno in rapporto inferiore ad 1:1, purché motivata da un’accurata analisi della specifica condizione dell’alunno e della sua gravità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2012, n. 2230). Questo tribunale, segnatamente, ha precisato come l’alunno disabile sia titolare di una posizione di interesse legittimo avente ad oggetto la pretesa all’individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica, delle soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico;
soluzioni che, a norma dell’art. 12 l. n. 104/1992 cit., vanno calibrate in esclusiva ragione delle esigenze dell’alunno medesimo e non, invece, con riguardo ad elementi estranei quali, ad esempio, le disponibilità di organico e di bilancio (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 763).

Tanto premesso in linea di principio, dai documenti di causa risulta come il piano educativo individualizzato redatto per il minore -OMISSIS- Kleidi evidenzi la necessità che allo stesso vengano riconosciute ventidue ore settimanali di sostegno. Si tratta di indicazioni che, come già statuito dal tribunale, vincolano l’amministrazione scolastica a norma dell’art. 12 co. 5 della legge n. 104/1992, esaurendo ogni ipotizzabile ambito di discrezionalità (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 746 e n. 762) e dando luogo in capo agli interessati ad una situazione di vero e proprio diritto soggettivo, incomprimibile in dipendenza di carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio (né, alla luce del P.E.I., appare del tutto satisfattiva l’assegnazione di venti ore di sostegno, frattanto disposta dall’istituto scolastico come da nota del 12 novembre 2012).

Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua , con contestuale ordine alle amministrazioni intimate di provvedere all’immediata attribuzione all’alunno -OMISSIS- Kleidi delle ore di sostegno nel numero di ventidue, come stabilito dal P.E.I., con la precisazione che – nei successivi aggiornamenti del piano educativo – dovrà altresì tenersi conto dell’ulteriore indicazione contenuta nella certificazione rilasciata dalla A.S.L. n. 6 in data 28 settembre 2012, relativamente alla necessità di fornire al minore un supporto individualizzato.

Ritiene il collegio di assegnare il termine di trenta giorni per adempiere alle statuizioni contenute nella presente sentenza, e di provvedere sin da ora, ex art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a., alla nomina quali commissari ad acta per il caso di inadempimento il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. n. 115/02, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna: saranno, eventualmente, le due amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare fra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza). Le competenze dovute al difensore della ricorrente saranno, invece, liquidate con separato decreto, la cui adozione è delegata dal collegio al giudice relatore ed estensore della presente decisione nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 82 e 130 del D.P.R. 115 del 2002, previo deposito dell’istanza di liquidazione corredata dalla relativa notula.

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