TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-06-22, n. 202000692
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Pubblicato il 22/06/2020
N. 00692/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
nei confronti
S D P, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’ordinanza di demolizione prot. n. 3890 del 26/4/2018 e del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0027710 del 13/7/2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S D P;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Luisa Pierina C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. 18/2020, la dott.ssa G M, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
Il ricorrente otteneva, nel 2003, il permesso di costruire n°16, riguardante la realizzazione di un capannone adibito alla lavorazione di prodotti agricoli e palazzina uffici.
In data 26 aprile 2018 l’amministrazione intimata provvedeva a notificare al ricorrente l’ordinanza di demolizione prot. n°3890 attestante talune difformità rispetto al progetto assentito, ovvero: 1. Incremento volumetrico fuori terra del capannone pari a mc. 2.172,00 e per la parte del piano interrato che fuoriesce da piano di campagna di riferimento;2. Incremento di superficie di pavimento del capannone, al piano terra e al piano interrato pari a mq. 570,47;3. un utilizzo del capannone non compatibile con la categoria funzionale assentita con il pdc 16/2003;4. Incremento volumetrico fuori terra della palazzina uffici pari a 117,40 mc. per maggiore altezza fuori terra della stessa e per la maggiore superficie del piano primo;5. Incremento di superficie in primo piano pari a 25.20 mq.
Con ricorso, impugnava il provvedimento per i seguenti motivi.
- Relativamente al punto sub 1) dell’ordinanza di demolizione
1) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del DPR 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
La parte ricorrente lamenta il fatto che l’Amministrazione sia incorsa in errori di calcolo e valutazione nell’individuazione delle difformità contestate, con riferimento alla misurazione dell’altezza.
2) Ancora sul difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta.
Con riferimento al incremento di superficie del capannone al piano terra ed al piano primo per mq. 570.47, il ricorrente si lamenta del fatto che vi sia la realizzazione di una modesta protuberanza laterale della zona destinata al carico/scarico merci, priva di volume proprio in quanto completamente sfinestrata.
3) Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione
La ricorrente si duole del contestato cambio di destinazione dell’immobile, adibito, ora ed allora, alla lavorazione di prodotti agricoli, che, a suo dire, sarebbe frutto di un errore macroscopico.
- relativamente al punto sub 4) dell’ordinanza di demolizione
4) Ancora sul difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento.
Ancora insiste sul fatto per cui il volume calcolato dall’organo accertatore non corrisponde allo
stato dei luoghi poiché, si ripete, l’altezza va misurata dall’intradosso dell’ultimo solaio.
Conseguentemente l’altezza totale dell’edificio è pari a metri 6.93, perfettamente in linea con quanto assentito con concessione edilizia n°16/2003.
-Con riferimento al punto sub 5) dell’ordinanza di demolizione
5) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del T.U. Edilizia.
Il ricorrente si lamenta del fatto che le opere oggetto di contestazione siano suscettibili di sanatoria ai sensi della disposizione normativa suindicata, ricorrendo gli intrinseci presupposti che connotano l’istanza di conformità urbanistica ex art. 36 DPR 380/01.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del DPR 380/01. Difetto di istruttoria.
Il ricorrente invoca la tutela di cui all’art. 33 del T.U. Edilizia, che prevede espressamente l’irrogazione di una sanzione pecuniaria laddove risulti impossibile il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie la violazione normativa va letta unitamente al difetto di istruttoria con riferimento al mancato accertamento, da parte dell’ufficio competente, di tale effettiva impossibilità.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90.
La parte ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per inosservanza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
In data 16.07.2018, si costituiva, per resistere al ricorso Di Palma Salvatore, proprietario di un fondo ubicato alla via Tuoro n. 39, confinante con la proprietà di parte ricorrente.
In data 27.03.2020, C Luisa Pierina, moglie del Di Palma, notificava ricorso incidentale.
E’ stata disposta ed eseguita CTU.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale.
L’eccezione va accolta.
Il ricorso incidentale, contenente domanda riconvenzionale, è irricevibile per tardività della notifica ex art. 42 cpa, secondo l’orientamento prevalentemente seguito in giurisprudenza, dal quale il Collegio non intende discostarsi. Non essendo stata la ricorrente incidentale formalmente destinataria della notifica del ricorso principale, il dies a quo del termine di 60 g. decorre, non dalla notifica dell’atto introduttivo, bensì dalla sua piena conoscenza, che, però, in ragione della dimostrazione della coabitazione ad opera della ricorrente principale, coincide con la notifica del ricorso all’altro comproprietario, ricorrente principale (Cons. Stato, Sez. IV, 21.12.2006, n. 7762). Di qui la sua evidente tardività.
Per altro, il ricorso incidentale sarebbe inammissibile, stante la qualità di interveniente ad opponendum rivestita dalla C.
Il Collegio procede a scrutinare unitamente i due ricorsi, quello principale e quello per motivi aggiunti, attesa l’affinità contenutistica delle censure prospettate.
Il ricorso principale avverso l’ordinanza demolitoria prot. 3890 del 26.04.2018 ed il ricorso per motivi aggiunti avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria prot. n. 27710 del 13.07.2018 sono infondati, in ragione della consistenza e rilevanza delle opere abusive contestate, che consentono di qualificare il provvedimento demolitorio alla stregua di un atto vincolato.
La parte ricorrente si duole essenzialmente del fatto che l’Amministrazione comunale abbia fondato la fase istruttoria dell’iter procedimentale su un’erronea valutazione e verificazione dei fatti e precisamente su errori di calcolo e di misurazioni che abbiano condotto ad una rigorosa configurazione delle difformità contestate.
Orbene, assume valore assorbente e dirimente della res controversa la circostanza che dagli accertamenti espletati dagli uffici comunali siano emerse plurime difformità tra lo stato di fatto dichiarato e quanto rappresentato nelle documentazioni grafiche allegate agli atti, successivamente comprovate dalle risultanze peritali della consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha riscontrato significativi ampliamenti di volumetria e di superficie, maggiori e più consistenti altezze, un’evidente trasformazione del volume tecnico del sottotetto in volume urbanistico residenziale ed una chiusura della tettoia.
Precisamente, la relazione del consulente tecnico d’ufficio, che il collegio condivide, ha evidenziato, con riferimento alla palazzina uffici un ampliamento volumetrico di 101 m ed un incremento di superficie di 21 mq;per il sottotetto, la realizzazione di tramezzature ed impianti che conferirebbero al complesso una evidente destinazione residenziale;per la tettoia, una chiusura su due pareti verticali contigue, che costituisce vero e proprio volume. Ha poi riscontrato una serie di consistenti e numerosi incrementi volumetrici da maggiore altezza della palazzina uffici;da maggiore altezza del capannone;da trasformazione del volume tecnico del sottotetto in volume urbanistico residenziale e da chiusura della tettoia.
Si evince, dunque, un complesso di interventi e di opere che determinano un’alterazione consistente dell’assetto urbanistico nonché del circostante territorio, creando sul medesimo un impatto significativo, attraverso la realizzazione di un organismo edilizio che sia nuovo e diverso da quello originariamente assentito.
Le spese del processo, salvo quelle di CTU, possono essere compensate, tenuto conto: a) della qualità di interveniente (e non di controinteressato) di Di Palma Salvatore;b) dell’irricevibilità del ricorso di C Luisa Pierina.