TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-03-08, n. 201700243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2017-03-08, n. 201700243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700243
Data del deposito : 8 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2017

N. 00243/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02167/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2003, proposto da:
M B (erede di P L) e P M, rappresentate e difese dagli avvocati A C e A P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Santorso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

nei confronti di

A S, rappresentata e difesa dagli avvocati G Attilio De Martin, Andrea Minozzi e Carla Bianchi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

per l'annullamento

- della concessione edilizia n. 75 del 9.6.2003 rilasciata dal Responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica del comune di Santorso alla ditta Anastasia srl;

- dei certificati di agibilità rilasciati alla ditta Anastasia srl dal Responsabile del Settore edilizia privata ed urbanistica del comune di Santorso n. 26 del 236.6.2003 e n. 33 del 18.8.2003;

del parere favorevole sul rilascio della concessione espresso il 20.5.2003 dalla Commissione edilizia comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Santorso e di A S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017 il dott. S M e uditi per le parti i difensori A. Cimino per la parte ricorrente, E. Bergamin per il Comune resistente, G.A. De Martin, C. Bianchi e A. Minozzi per Anastasia srl;


Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti impugnano la concessione edilizia n. 75 del 9 giugno 2003, rilasciata dal Comune di Santorso per la ristrutturazione di un complesso artigianale con parziale cambio di destinazione d’uso di proprietà della Società controinteressata, unitamente ai certificati di agibilità relativi alla medesima struttura;

- che successivamente sono stati rilasciati ulteriori titoli edilizi e sono stati approvati degli strumenti urbanistici oggetto di impugnazione con autonomi ricorsi chiamati all’odierna udienza pubblica, che hanno mutato il contesto fattuale e giuridico esistente al momento della proposizione del ricorso;

- che la Società controinteressata nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza alla luce di tali mutamenti ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

- che alla pubblica udienza del 16 febbraio 2017, con dichiarazione resa a verbale, il difensore della parte ricorrente ha aderito a tale eccezione;

- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- che infatti, ove la parte, come nel caso di specie, abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ne discende l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito dato che, in applicazione del principio dispositivo, gli è precluso procedere d'ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);

- che le spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della controversia per la risalenza della lite e il carattere in rito della pronuncia, possono essere integralmente compensate;

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