TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201100295
Data del deposito : 25 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00012/2010 REG.RIC.

N. 00295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio di Marsia, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. sig. S F e dal medesimo anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Scarfoglio, N. 33;

contro

Comune di Tagliacozzo in persona del Sindaco p.t.,
Amministrazione Separata della Montagna "Curio" di Roccacerro, in persona del vice presidente sig. G I,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. R S, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gentileschi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;

nei confronti di

Nello Sarrocco, in proprio e quale presidente dell’Associazione proprietari di immobili di Marsia, rappresentati e difesi dall'avv. Eleuterio Simonelli, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Bafile in L'Aquila, via dei Peligni 7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Soc. Marsia a r.l., in persona dell’amministratore unico dott. Cristiano di Giovanpaolo, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Recchia, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Colle Pretara 31/F;
ad opponendum
Consorzio Stradale di Marsia, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gentileschi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27

DEL

25

SETTEMBRE

2009 CON LA QUALE E' STATO COSTITUITO IL CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DEGLI UTENTI DELLA RETE VIARIA DEL CENTRO TURISTICO DI MARSIA, CON OGNI ATTO COMUNQUE CONNESSO.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti premettono:

- il 29 ottobre 1961 Marsia s.p.a. acquistò dall’Amministrazione Separata della montagna “Curio”, previa sdemanializzazione, 103 ettari di terreno già appartenenti al demanio civico della frazione Roccacerro per la realizzazione di un centro turistico denominato “Marsia”, da dotare di abitazioni ed infrastrutture, quali impianti sciistici, strade e piazze, impegnandosi la predetta A.S. a riconoscere all’acquirente la piena proprietà di tali opere ed a costituire in favore della medesima la futura servitù di ulteriori porzioni di terreno interessate da impianti e piste. Con lo stesso atto venivano altresì concessi sette ettari per la costruzione della strada di penetrazione e di collegamento con la via Tiburtina Valeria;

- con atto del 21 settembre 1966 Marsia s.p.a costituiva tra gli acquirenti dei lotti il Consorzio di Marsia (attuale ricorrente), finalizzato alla realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali nonché allo svolgimento delle attività collettive nell’ambito del territorio acquistato con l’atto del 1961;

- realizzate le opere previste, a partire dal 1970, le stesse venivano via via consegnate al Consorzio, che provvedeva alla loro gestione ed in particolare allo sgombero neve, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché alle manutenzione delle strade e degli impianti;

- nel 1974 Marsia s.p.a. acquistava dall’A.S. ulteriori 15 ettari di terreno;

- nel 1982 tra le stesse parti e con la partecipazione del Comune di Tagliacozzo si conveniva la destinazione a strade, piste ed impianti di terreni già destinati a pascolo e bosco, con affidamento in concessione a Marsia s.p.a. delle strade quindi realizzate;

- nel 1989 Montana Nuova s.r.l. subentrava a Marsia s.p.a. in tutti i diritti -scaturenti dagli atti suddetti- da questa vantati nei confronti delle amministrazioni comunale e frazionale, acquistando, ulteriormente, porzioni di terreno sia interni che esterni alla lottizzazione;

- nel 1990 il Comune, a domanda, concedeva la voltura delle concessioni di esercizio dei tre impianti sciistici;

- nel 1991 Montana Nuova s.r.l. promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti dell’A.S. conclusosi con lodo del 10 giugno 1992, confermato dalla Corte d’Appello di L’Aquila (sent. 138/1997) e dalla Cassazione (sent. 13789/1999) e ribadito dal Tribunale di Avezzano (sent. 250/1994), che dichiarava valido ed efficace il suo subentro a Marsia s.p.a.;

- a partire dal 1996 le suddette amministrazioni promuovevano una serie di giudizi presso il Commissariato agli usi civici finalizzati alla reintegra nel possesso di tutti i terreni non edificati ed alla dichiarazione della natura demaniale e civica dei terreni ceduti con i contratti di cui ai punti precedenti;

- la sentenza del Commissario agli usi civici n. 46 del 12 agosto 1998, che disponeva la reintegra in favore dell’A.S. di strade, piazze, impianti nonché delle aree non edificate, riconoscendone la natura demaniale civica universale, veniva riformata dalla Corte d’appello di Roma, sezione Usi civici, con sentenza 9 febbraio 2000 n. 17, con cui era accertata la legittimità del contratto del 1982 nonché dell’occupazione dei terreni in questione da parte di Montana Nuova quale avente causa di Marsia. Con sentenza n. 18/2000 veniva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del Commissario;

- dopo tali giudicati venivano quindi promosse dalle amministrazioni azioni petitorie davanti al Tribunale di Avezzano, tuttora pendenti;

- il Comune di Tagliacozzo avviava d’altra parte azioni amministrative tese a “destabilizzare il Consorzio di Marsia” adottando provvedimenti impugnati davanti al

TAR

Abruzzo;

- nel 2004 la Regione Abruzzo concedeva a Montana Nuova il rinnovo della concessione di esercizio della seggiovia;

- nel 2005 la Regione disattendeva la richiesta delle amministrazioni comunali e frazionali di revoca o annullamento delle relative concessioni di esercizio, fondata sul presupposto della indisponibilità delle aree interessate agli impianti scioviari;

- nel 2006 il Comune negava, sempre sul presupposto della indisponibilità dei suoli interessati, il permesso di costruire relativo alla sostituzione degli impianti relativi alla seggiovia “Piccionaia” che aveva “vita tecnica” scaduta. Nessuna risposta veniva d’altra parte data all’istanza riproposta nel 2009;

- nel 2009 l’A.S. promuoveva ricorso straordinario per chiedere l’annullamento di una determinazione regionale che affermava la natura allodiale delle aree in questione;

- interveniva, infine, la deliberazione consiliare 25 settembre 2009 n. 27 qui impugnata, con cui veniva disposto che gli utenti ed i partecipanti delle sedi stradali ricadenti nel comprensorio territoriale di Marsia fossero costituiti in Consorzio stradale permanente per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e future.

Con motivi aggiunti era quindi impugnato il successivo verbale 31 dicembre 2009 con cui il Comune di Tagliacozzo procedeva alla consegna del complesso viario del centro turistico di Marsia al Consorzio stradale.

Avverso tali atti si deduce in diritto:

- violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili (carenza di presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria e motivazione): le strade in questione sarebbero di due tipologie: a) di natura privata quelle interne ai nuclei di lottizzazione in quanto costruite su terreni sdemanializzati e acquisiti con l’atto del 1961;
b) costruite su terreni demaniali ed affidati alla lottizzante in concessione onerosa a tempo indeterminato, di cui una parte (7 ettari) con il contratto del 1961 ed altra parte con il contratto del 1982. Con la deliberazione impugnata il Comune si è riferito indistintamente ad entrambe le tipologie, pretendendo di applicare la disciplina dei consorzi obbligatori a tutte le strade “aperte al pubblico transito”, prescindendo del tutto dalla situazione proprietaria, mentre l’art. 14 L. 126/1958 si applica unicamente alle strade vicinali “pubbliche”, vale a dire su quelle che soddisfano obiettive esigenze di carattere generale della comunità locale, di cui l’amministrazione sia in grado di dimostrare l’esistenza di un uso pubblico fondato su titolo giuridico idoneo sorreggere il relativo diritto, generalmente rappresentato dall’uso risalente a tempo immemorabile. Il Comune omette di prospettarsi la questione e comunque di motivare sulla ricorrenza delle condizioni in parola, limitandosi a richiamare il verbale di conciliazione davanti al Commissario per gli usi civici del 1968 tra soc. Marsia e A.S. in cui si conveniva che “le strade, i piazzali, i larghi destinati all’uso collettivo sono soggetti all’uso pubblico di circolazione, a norma delle leggi in materia”. Tale atto sarebbe tuttavia inidoneo a tali fini, visto che lo stesso era in realtà diretto a regolare esclusivamente i rapporti tra i proprietari dei singoli lotti del centro e gli abitanti della frazione di Roccacerro in modo da facilitare l’esercizio dei diritti di uso civico di pascolo e bosco, con efficacia perciò limitata alle parti dell’accordo. Viene quindi rilevata l’omissione nel provvedimento di ogni riferimento alla inclusione o meno di dette strade nell’elenco di quelle vicinali di uso pubblico e comunque dell’indicazione di un qualsiasi elemento rivelatore dell’esistenza di un tale uso, a fronte dell’essere sempre state interamente a carico del Consorzio ricorrente tutte le opere relative alla manutenzione, sistemazione, ricostruzione, delimitazione di carreggiate, asfaltatura, posa in opera degli impianti di illuminazione. Si tratterebbe, peraltro, di strade private con l’unica funzione di collegare tra i loro i fondi dei singoli consorziati, del tutto avulse dalla viabilità comunale, inserite all’interno del perimetro dell’insediamento e funzionali unicamente all’accesso dei singoli proprietari, inidonee quindi ad assicurare un qualsiasi collegamento con edifici od altri luoghi pubblici o tra varie parti del territorio medesimo o di disimpegno di insediamenti estranei alla lottizzazione. Tali circostanze dimostrerebbero la oggettiva inidoneità di tali impianti a realizzare l’interesse pubblico che costituisce il presupposto applicativo del richiamato art. 14;

- violazione art. 97 Cost. e art. 3 L. 241/90;
illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, sul presupposto che il Consorzio ricorrente ha nel corso degli anni assolto adeguatamente le funzioni che si è voluto attribuire al Consorzio obbligatorio, circostanza che il provvedimento omette del tutto di considerare e che fa emergere da altro profilo il difetto dei presupposti di legge. La finalità dell’art. 14 l. 126/1958 è infatti di evitare, con la costituzione di ente allo scopo preposto, che strade vicinali aperte al pubblico transito siano abbandonate all’incuria, per cui non vi sarebbe qui necessità di procedere in tal senso visto che tale cura è da decenni assicurata da ente privato a tale fine deputato. Il Comune si viene così a caricare di notevoli oneri finanziari senza alcuna necessità e senza che traspaia un qualche interesse pubblico, anche tenuto conto della mancata valutazione di altre possibili soluzioni ugualmente praticabili, quale poteva ad esempio essere la contribuzione alle spese del Consorzio esistente, con oneri notevolmente inferiori (1/5 ex d.lg. luogotenenziale 1446) rispetto a quanto previsto in delibera (50%). Il fatto, poi, che avendo avuto 50 anni a disposizione, il Comune si è deciso a costituire il Consorzio solo nell’imminenza dell’abrogazione definitiva dell’art. 14 cit., prevista per il 16 dic. 2009, denoterebbe lo sviamento in quanto il potere esercitato avrebbe l’unico scopo di ostacolare l’attività del ricorrente e spogliarlo delle sue funzioni.

- violazione art. 7 L. 241/1990, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento, indubbiamente dovuta, in conseguenza del pregiudizio derivante dal provvedimento, all’ente che svolge l’identica funzione dell’istituito consorzio obbligatorio, senza che possa trovare applicazione l’art. 21octies della legge.

Si costituivano in giudizio il Comune e l’Amministrazione Separata che evidenziavano:

- Montana Nuova è diventata proprietaria solo di alcune aree del comprensorio, con diritti espressamente enucleati nel contratto del 1982. Tutti gli altri terreni del contratto del 1961 sono stati restituiti dalla Società Marsia all’A.S. con verbale del 30.10.1996, la cui validità è stata riconosciuta da svariate pronunce e segnatamente con sentenza 230/2003 di questo TAR. Questa decisione ha anche negato che Montana Nuova sia subentrata nei diritti spettanti a soc. Marsia per contratto del 1989, trattandosi invece di successione a titolo particolare: in realtà Montana Nuova è solo concessionaria degli impianti funiviari non già dei terreni demaniali. Ed anche se con tale contratto si fosse inteso disporre la successione universale dei diritti in questione, lo stesso sarebbe invalido ed inefficace ex art. 1406 c.c., mancando il consenso del contraente ceduto. Per cui solo una minima parte dei fondi del comprensorio avrebbe natura privata, in quanto in proprietà o in concessione, e comunque sull’intera rete stradale sussiste l’uso pubblico. Proprio in riferimento a ciò, nell’ultimo decennio il Comune ha cominciato ad assumere i servizi pubblici nell’area in modo da rimediare al notorio degrado del territorio in questione, visto che l’adeguatezza della gestione da parte del Consorzio di Marsia è contestata dagli stessi consorziati e dell’associazione dei proprietari. La restituzione delle aree all’A.S. e la previsione statutaria di scioglimento allorché lo scopo consortile fosse stato assunto da qualsiasi altro ente, determinerebbero la carenza di posizione legittimante del Consorzio, che tuttavia ha impugnato in passato gli atti con cui il Comune, fin dal 1999, si faceva carico delle sue funzioni di ente esponenziale della collettività insediata, ricorsi respinti dal TAR con sentenze 230, 232 e 233 del 2003.

Replicando alle singole censure concludeva quindi per il rigetto del ricorso.

Chiarito lo scopo statutario che la legittimava a resistere al ricorso, si costituiva altresì l’“Associazione proprietari di immobili di Marsia” in persona del suo presidente, che dichiarava di agire anche in proprio in quanto proprietario consorziato ed evocato personalmente in giudizio.

Eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione del sig. S F a stare in giudizio in rappresentanza del Consorzio ricorrente e ciò alla luce della sentenza 17759/2008 del Tribunale di Roma, sez. V civile, che ne ha dichiarato la decadenza dalla carica in quanto privo del requisito statutario di essere consorziato, ossia proprietario di immobile ricadente nel comprensorio di Marsia. Dalla medesima sentenza emergerebbe che lo stesso non ha legittimazione a ricorrere nemmeno in proprio.

Precisava nel merito che il contratto del 1961 aveva tra le sue finalità, puntualmente espresse nell’atto, il miglioramento delle condizioni di vita dei naturali, la promozione di correnti turistiche, la creazione di nuove opportunità lavorative, la valorizzazione di altre proprietà pubbliche. In aderenza a tali finalità fu concessa alla società Marsia (art. 9 del contratto) una esclusiva della durata di 35 anni per la realizzazione e lo svolgimento delle attività concordate, prevedendosi che allo scadere del 35° anno tutte le strade e le piazze ovunque costruite di cui la società fosse eventualmente proprietaria sarebbero passate senza alcun compenso all’amministrazione, mentre gli impianti sportivi sarebbero diventati di proprietà comune in ragione del 60% all’amministrazione e del 40% alla società. In esecuzione di tale volontà, nell’ottobre 1996 tali strade e piazze furono in effetti riconsegnate all’A.S. Il Consorzio ricorrente d’altra parte fu costituito con una previsione di scioglimento “quando i suoi scopi potranno essere attuati da qualsiasi altro ente”.

Viene evidenziato ulteriormente lo stato di degrado del territorio in questione, la permanente conflittualità della gestione consortile rispetto alle iniziative delle amministrazioni, peraltro avviate su sollecitazione dei proprietari degli immobili al fine di garantire l’espletamento dei servizi essenziali e di invertire il regresso dei flussi turistici, la drastica perdita di valore degli immobili ed il depauperamento di un patrimonio della collettività. La posizione dei consorziati risulterebbe peraltro evidenziata dall’intervento ad opponendum spiegato da molti di essi nei giudizi davanti a questo TAR definiti con le sentenze richiamate della difesa delle amministrazioni, di cui vengono richiamati ampi passaggi a sostegno delle conclusioni assunte di inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso.

Intervenivano in giudizio Marsia s.r.l. e l’istituito Consorzio, la prima aderendo alle conclusioni dei ricorrenti, il secondo opponendosi alle medesime.

Le parti illustravano ulteriormente con memorie le rispettive argomentazioni.

DIRITTO

1. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato S sul presupposto della mancanza di capacità del sig. F, sia in proprio che quale presidente del Consorzio, a rappresentare il medesimo in giudizio. Sono stati infatti depositati gli atti che attestano sia la sua qualità di proprietario di un immobile ricadente in ambito comprensoriale, sia la sua veste di presidente e legale rappresentante del ricorrente per effetto di atti di nomina intervenuti in epoca successiva alla richiamata sentenza del Tribunale di Roma che lo dichiarava decaduto.

Si può prescindere dall’esaminare le ulteriori eccezioni essendo il ricorso infondato.

2. Secondo i ricorrenti l’art. 9 del contratto c.d. Napolitano del 1961 ha, sì, previsto che, decorsi 35 anni dalla stipula, strade e piazze sarebbero state trasferite all’amministrazione, ma tale previsione sarebbe tuttavia espressamente riferita alle sole opere di cui la società Marsia “sarà ancora eventualmente proprietaria”. La predetta società non avrebbe potuto pertanto effettuare alcuna riconsegna dei beni in questione avendoli nel frattempo ceduti a Montana Nuova s.r.l. con il contratto c.d. Battaglia del 1989, la cui validità sarebbe stata confermata con il Lodo c.d. Spera del 1992, su cui si è formato il giudicato, che definisce quella intervenuta tra Marsia e Montana Nuova come “cessione di diritti”, e quindi efficace nei confronti dell’amministrazione ceduta pur in assenza del suo consenso.

Precisato che in questa sede non si tratta di accertare la proprietà delle strade in questione, né la natura vicinale, pubblica o privata, delle medesime o l’esistenza della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 giugno 2010, n. 8536;
Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1968;
Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6406), ai fini dell’accertamento incidentale di tali situazioni, nei limiti in cui rilevano nel presente giudizio, va osservato che sui punti in contestazione questo TAR, con sentenza 230 del 2003, a più riprese richiamata dalle parti resistenti, ha osservato: “Con il contratto Battaglia del 1989 … la soc. Marsia ha venduto alla Montana Nuova i beni immobili indicati nell'art.1, alla pagina rustica 8275 dello stesso contratto e con l'art.2 del medesimo contratto la Soc. Marsia ha soltanto dichiarato di surrogare la soc. acquirente nei diritti vantati nei confronti del Comune di Tagliacozzo - A.S. e nascenti dall'art.4 del contratto Napoletano del 1961 specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni e attrezzature sportive in genere, ma non nelle altre obbligazioni indicate nell'art.9 del contratto del 1961. Da quanto esposto si deve dedurre che tutti gli altri immobili del comprensorio turistico (comprese strade e piazze) sono rimasti nella disponibilità giuridica della soc. Marsia, per cui il verbale di riconsegna di tali beni in data 30.10.1996 dalla soc. Marsia all'Amm.ne separata deve ritenersi pienamente valido, quanto meno sotto il profilo giuridico. I pronunciamenti innanzi ricordati e che vengono citati dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi, lungi dal supportare tali tesi, posto che ad essi si fa dire ciò che non dicono, non scalfiscono la asserita validità del verbale del 30.10.96, e, se anche non v'è stata una restituzione effettiva e materiale dei beni, ciò che rileva è il valore giuridico di detto verbale, che è stato sottoscritto dalle parti in attuazione dell'art.9 del contratto Napoletano e che nessuna Autorità ha annullato o invalidato”. Prosegue la decisione: “Non può, quindi, sostenersi in modo equivoco la tesi di una successione universale in tutti i diritti della soc. Marsia da parte della soc. Montana, che-ripetesi-ha acquistato: a) i beni indicati nell'art.

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