TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-05-25, n. 201100295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201100295
Data del deposito : 25 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00012/2010 REG.RIC.

N. 00295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio di Marsia, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. sig. S F e dal medesimo anche in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Scarfoglio, N. 33;



contro

Comune di Tagliacozzo in persona del Sindaco p.t.,
Amministrazione Separata della Montagna "Curio" di Roccacerro, in persona del vice presidente sig. G I,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. R S, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gchi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;



nei confronti di

N S, in proprio e quale presidente dell’Associazione proprietari di immobili di Marsia, rappresentati e difesi dall'avv. Eleuterio Simonelli, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Bafile in L'Aquila, via dei Peligni 7;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Soc. Marsia a r.l., in persona dell’amministratore unico dott. Cristiano di Giovanpaolo, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Recchia, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Colle Pretara 31/F;
ad opponendum
Consorzio Stradale di Marsia, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso avv. Eleonora Gchi in Civita Di Bagno (Aq), via Marsicana N. 53;



per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DEL 25 SETTEMBRE 2009 CON LA QUALE E' STATO COSTITUITO IL CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DEGLI UTENTI DELLA RETE VIARIA DEL CENTRO TURISTICO DI MARSIA, CON OGNI ATTO COMUNQUE CONNESSO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti e gli atti di intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti premettono:

- il 29 ottobre 1961 Marsia s.p.a. acquistò dall’Amministrazione Separata della montagna “Curio”, previa sdemanializzazione, 103 ettari di terreno già appartenenti al demanio civico della frazione Roccacerro per la realizzazione di un centro turistico denominato “Marsia”, da dotare di abitazioni ed infrastrutture, quali impianti sciistici, strade e piazze, impegnandosi la predetta A.S. a riconoscere all’acquirente la piena proprietà di tali opere ed a costituire in favore della medesima la futura servitù di ulteriori porzioni di terreno interessate da impianti e piste. Con lo stesso atto venivano altresì concessi sette ettari per la costruzione della strada di penetrazione e di collegamento con la via Tiburtina Valeria;

- con atto del 21 settembre 1966 Marsia s.p.a costituiva tra gli acquirenti dei lotti il Consorzio di Marsia (attuale ricorrente), finalizzato alla realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali nonché allo svolgimento delle attività collettive nell’ambito del territorio acquistato con l’atto del 1961;

- realizzate le opere previste, a partire dal 1970, le stesse venivano via via consegnate al Consorzio, che provvedeva alla loro gestione ed in particolare allo sgombero neve, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché alle manutenzione delle strade e degli impianti;

- nel 1974 Marsia s.p.a. acquistava dall’A.S. ulteriori 15 ettari di terreno;

- nel 1982 tra le stesse parti e con la partecipazione del Comune di Tagliacozzo si conveniva la destinazione a strade, piste ed impianti di terreni già destinati a pascolo e bosco, con affidamento in concessione a Marsia s.p.a. delle strade quindi realizzate;

- nel 1989 Montana Nuova s.r.l. subentrava a Marsia s.p.a. in tutti i diritti -scaturenti dagli atti suddetti- da questa vantati nei confronti delle amministrazioni comunale e frazionale, acquistando, ulteriormente, porzioni di terreno sia interni che esterni alla lottizzazione;

- nel 1990 il Comune, a domanda, concedeva la voltura delle concessioni di esercizio dei tre impianti sciistici;

- nel 1991 Montana Nuova s.r.l. promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti dell’A.S. conclusosi con lodo del 10 giugno 1992, confermato dalla Corte d’Appello di L’Aquila (sent. 138/1997) e dalla Cassazione (sent. 13789/1999) e ribadito dal Tribunale di Avezzano (sent. 250/1994), che dichiarava valido ed efficace il suo subentro a Marsia s.p.a.;

- a partire dal 1996 le suddette amministrazioni promuovevano una serie di giudizi presso il Commissariato agli usi civici finalizzati alla reintegra nel possesso di tutti i terreni non edificati ed alla dichiarazione della natura demaniale e civica dei terreni ceduti con i contratti di cui ai punti precedenti;

- la sentenza del Commissario agli usi civici n. 46 del 12 agosto 1998, che disponeva la reintegra in favore dell’A.S. di strade, piazze, impianti nonché delle aree non edificate, riconoscendone la natura demaniale civica universale, veniva riformata dalla Corte d’appello di Roma, sezione Usi civici, con sentenza 9 febbraio 2000 n. 17, con cui era accertata la legittimità del contratto del 1982 nonché dell’occupazione dei terreni in questione da parte di Montana Nuova quale avente causa di Marsia. Con sentenza n. 18/2000 veniva poi dichiarato il difetto di giurisdizione del Commissario;

- dopo tali giudicati venivano quindi promosse dalle amministrazioni azioni petitorie davanti al Tribunale di Avezzano, tuttora pendenti;

- il Comune di Tagliacozzo avviava d’altra parte azioni amministrative tese a “destabilizzare il Consorzio di Marsia” adottando provvedimenti impugnati davanti al TAR Abruzzo;

- nel 2004 la Regione Abruzzo concedeva a Montana Nuova il rinnovo della concessione di esercizio della seggiovia;

- nel 2005 la Regione disattendeva la richiesta delle amministrazioni comunali e frazionali di revoca o annullamento delle relative concessioni di esercizio, fondata sul presupposto della indisponibilità delle aree interessate agli impianti scioviari;

- nel 2006 il Comune negava, sempre sul presupposto della indisponibilità dei suoli interessati, il permesso di costruire relativo alla sostituzione degli impianti relativi alla seggiovia “Piccionaia” che aveva “vita tecnica” scaduta. Nessuna risposta veniva d’altra parte data all’istanza riproposta nel 2009;

- nel 2009 l’A.S. promuoveva ricorso straordinario per chiedere l’annullamento di una determinazione regionale che affermava la natura allodiale delle aree in questione;

- interveniva, infine, la deliberazione consiliare 25 settembre 2009 n. 27 qui impugnata, con cui veniva disposto che gli utenti ed i partecipanti delle sedi stradali ricadenti nel comprensorio territoriale di Marsia fossero costituiti in Consorzio stradale permanente per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e future.

Con motivi aggiunti era quindi impugnato il successivo verbale 31 dicembre 2009 con cui il Comune di Tagliacozzo procedeva alla consegna del complesso viario del centro turistico di Marsia al Consorzio stradale.

Avverso tali atti si deduce in diritto:

- violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili (carenza di presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza di istruttoria e motivazione): le strade in questione sarebbero di due tipologie: a) di natura privata quelle interne ai nuclei di lottizzazione in quanto costruite su terreni sdemanializzati e acquisiti con l’atto del 1961; b) costruite su terreni demaniali ed affidati alla lottizzante in concessione onerosa a tempo indeterminato, di cui una parte (7 ettari) con il contratto del 1961 ed altra parte con il contratto del 1982. Con la deliberazione impugnata il Comune si è riferito indistintamente ad entrambe le tipologie, pretendendo di applicare la disciplina dei consorzi obbligatori a tutte le strade “aperte al pubblico transito”, prescindendo del tutto dalla situazione proprietaria, mentre l’art. 14 L. 126/1958 si applica unicamente alle strade vicinali “pubbliche”, vale a dire su quelle che soddisfano obiettive esigenze di carattere generale della comunità locale, di cui l’amministrazione sia in grado di dimostrare l’esistenza di un uso pubblico fondato su titolo giuridico idoneo sorreggere il relativo diritto, generalmente rappresentato dall’uso risalente a tempo immemorabile. Il Comune omette di prospettarsi la questione e comunque di motivare sulla ricorrenza delle condizioni in parola, limitandosi a richiamare il verbale di conciliazione davanti al Commissario per gli usi civici del 1968 tra soc. Marsia e A.S. in cui si conveniva che “le strade, i piazzali, i larghi destinati all’uso collettivo sono soggetti all’uso pubblico di circolazione, a norma delle leggi in materia”. Tale atto sarebbe tuttavia inidoneo a tali fini, visto che lo stesso era in realtà diretto a regolare esclusivamente i rapporti tra i proprietari dei singoli lotti del centro e gli abitanti della frazione di Roccacerro in modo da facilitare l’esercizio dei diritti di uso civico di pascolo e bosco, con efficacia perciò limitata alle parti dell’accordo. Viene quindi rilevata l’omissione nel provvedimento di ogni riferimento alla inclusione o meno di dette strade nell’elenco di quelle vicinali di uso pubblico e comunque dell’indicazione di un qualsiasi elemento rivelatore dell’esistenza di un tale uso, a fronte dell’essere sempre state interamente a carico del Consorzio ricorrente tutte le opere relative alla manutenzione, sistemazione, ricostruzione, delimitazione di carreggiate, asfaltatura, posa in opera degli impianti di illuminazione. Si tratterebbe, peraltro, di strade private con l’unica funzione di collegare

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