TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-05-17, n. 202105811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-05-17, n. 202105811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105811
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 05811/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07420/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7420 del 2018, proposto da
Energie Tecnologie Ambiente S.r.l. - E.T.A., Ital Green Energy S.p.A., Powerflor S.r.l., San Marco Bioenergie S.p.A., Società Italiana Centrali Elettrotermiche - Sicet S.r.l., Tampieri Energie S.r.l., Zignago Power S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G B C, V L, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la condanna del G.S.E. alla restituzione degli importi percepiti in eccesso dalle società ricorrenti sulla base dell'illegittimo criterio utilizzato, maggiorati degli interessi moratori di cui alla L. n. 231/2002, decorrenti dalla data del pagamento con riserva o, in subordine, dalla data di messa in mora o, in ulteriore subordine dalla data domanda giudiziale o, in ulteriore subordine, dal giorno della sentenza 24 maggio 2016 n. 6102 emessa dal T.A.R. Lazio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 5 maggio 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Le società ricorrenti lamentano l’errato parametro preso in considerazione dal G.S.E. al fine del calcolo del contributo che le medesime devono corrispondere per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Lamentano che il G.S.E., al fine di determinare il contributo spettante, anziché operare secondo il dettato previsto dall’art. 21, co. 5 del D.M. 6 luglio 2012, avrebbe addebitato un contributo calcolato sulla base dei certificati verdi emessi, anziché sulla base dell’energia incentivata. A causa di detto errore, i produttori di energia sarebbero stati costretti a pagare una somma maggiore rispetto a quella che avrebbero dovuto corrispondere al Gestore per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Contestando il metodo di calcolo adottato e l’importo illegittimamente trattenuto, il legale delle società attrici, con note 25, 29 settembre e 14 ottobre 2014 (doc. nn. 56 e 57 del fascicolo di parte ricorrente) richiedeva al G.S.E. il computo dei contributi effettivamente dovuti e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

Con nota 7 novembre 2014 il G.S.E. precisava che “ la Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi pubblicata sul sito internet del GSE, in conformità al Decreto, chiarisce che il Soggetto Responsabile di un impianto incentivato mediante il rilascio dei Certificati Verdi deve corrispondere per ogni certificato percepito un contributo pari a 0,5 euro. Ciò in ragione del fatto che il CV emesso corrisponde all’energia incentivata ai sensi dell’art. 21, comma 5 del Decreto”.

Le società proponevano allora ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo, previo accertamento dell’ammontare della somma effettivamente dovuta al G.S.E. per la copertura degli oneri di gestione, la disapplicazione delle procedure applicative del G.S.E.; nonché la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.

Deducevano in giudizio:

a) la violazione del disposto normativo di cui all’art. 21, co. 5 del D.M. 6 luglio 2012 in virtù dell’atteggiamento posto in essere dal G.S.E. il quale, invece di addebitare ai produttori di energia un contributo di 0,05 euro/cent per ogni kWh di energia incentivata, ha calcolato il contributo moltiplicandolo per ogni certificato verde emesso che, però, non corrisponderebbe all’effettiva energia incentivata;

b) non corrisponde al vero quanto sostenuto dal G.S.E. in merito al fatto che l’energia incentivata verrebbe assimilata ad un CV emesso, in quanto al punto 2.18 delle Procedure applicative del gennaio 2014 è specificato che il contributo di 0,05 c/euro è previsto per ogni kWh di energia incentivata.

Il Tribunale di Roma con sentenza 12 marzo 2018 n. 5233, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo vertendosi in materia di controversia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a.

Con il ricorso in epigrafe proposto in riassunzione le ricorrenti deducono:

I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del D.M. 6 luglio 2012, violazione dell’ art. 21 co. 5 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, violazione del D.M. 28 novembre 2009, punto 3.2; del D.M. 18 dicembre 2008, art. 2 lett. a). Eccesso di potere per violazione dei presupposti generali di efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di certezza giuridica; violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa; travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di diritto ;

II) indebito oggettivo, in quanto le società attrici avrebbero corrisposto importi superiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto corrispondere al G.S.E. per i servizi dallo stesso resi; i pagamenti, così come pretesi dal Gestore, per la parte in eccedenza, si considerano effettuati senza titolo, non essendo supportati da alcuna causa giustificativa dell’attribuzione .

Concludono le ricorrenti chiedendo:

- in via preliminare, per quanto occorra, qualora si ritengano di natura regolamentare le Procedure Applicative del G.S.E., di disapplicarle e/o annullarle in quanto contrarie al dettato normativo di cui all’art. 21 del D.M. 6 luglio 2012 e, conseguentemente, di disapplicare e/o annullare ogni altro atto illegittimo del G.S.E. che ne faccia applicazione;

-nel merito, di condannare il G.S.E. alla restituzione degli importi illegittimamente percepiti in eccesso dalle società attrici sulla base dell’illegittimo criterio utilizzato, maggiorati degli interessi moratori di cui alla L. n. 231/2002, decorrenti dalla data del pagamento con riserva o, in subordine, dalla data di

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