TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-25, n. 201805919

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-25, n. 201805919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805919
Data del deposito : 25 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2018

N. 05919/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06261/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M L S e P M, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C - 3;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della determinazione n. 279952/d-4-8 del 20 aprile 2007 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificata in data 7 maggio 2007, con la quale è stata disposta a carico del ricorrente la sospensione precauzionale dal servizio a decorrere dalla data della determina.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 26 giugno 2007 e depositato l’11 luglio 2007, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 20 aprile 2007, notificatagli in data 7 maggio 2007, con la quale è stata disposta la sospensione precauzionale dal servizio, a seguito del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Matera per il reato di “truffa aggravata continuata”.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione e violazione degli artt. 3 e 7, l. n. 241/1990, in quanto il gravato provvedimento si fonderebbe esclusivamente sulla circostanza del rinvio a giudizio.

II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 24 cost. e dell’art. 3, l. n. 241/90.

III. Violazione dell’art. 10, l. n. 241/90. Illegittimità della norma di cui all’art. 6, d.m. n. 603/1993.

IV. Violazione dell’art. 22, l. n. 241/90, perché non sarebbe stato consentito l’esercizio del diritto di accesso agli atti del procedimento.

3. La resistente amministrazione si è costituita in giudizio contestando, nel merito, la fondatezza del gravame sulla base della documentazione relativa al procedimento di cui in causa versata in atti.

4. All’esito della camera di consiglio del 25 luglio 2007, con ordinanza cautelare n. 3787/2007, è stata respinta la domanda cautelare proposta.

5. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, appuntandosi, entrambi, sui vizi dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.

L'art. 9 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168, norma vigente al momento dell’emissione della gravata determinazione, statuisce che: " Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva ".

La giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata nel ritenere che la misura prevista da tale norma ha la funzione di tutelare l'interesse dell'amministrazione a non vedere compromesso il regolare svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché a salvaguardare il proprio prestigio;
interessi che potrebbero essere pregiudicati qualora il militare sottoposto a procedimento penale continuasse a prestare servizio (cfr. Cons. St. sez. IV, 20 agosto 1991 n. 664;
TAR Campania Napoli, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 4656;
TAR Lazio Latina, 8 novembre 2005, n. 1315).

Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio è stato disposto, dalla competente autorità amministrativa, sulla base dell’emissione di decreto di citazione a giudizio dell’odierno ricorrente per un reato di particolare gravità (reto di truffa aggravata continuata).

Questo collegio reputa il provvedimento congruamente e correttamente motivato, essendo, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale in materia, pienamente legittima la sospensione precauzionale dal servizio, disposta ai sensi dell' art. 9, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, di un carabiniere sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado (come nel caso, truffa aggravata continuata), essendo in re ipsa l'apprezzamento dell'amministrazione circa l'inopportunità di trattenere in servizio - durante lo svolgimento del processo penale - un appartenente all'arma inquisito per il suddetto reato, per il discredito che deriverebbe alla stessa arma ove continuasse ad utilizzarlo per i suoi compiti istituzionali (in tal senso, ancora, Cons. St. Sez. IV, 20 agosto 1991, n. 664).

2. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione dell’art. 10, l. n. 241/1990 in relazione all’art. 6, d.m. n. 603/1993.

Al ricorrente è stata infatti data comunicazione di avvio del procedimento con nota del 16 marzo 2007, con l’espressa previsione della possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di giorni 140 dall’inizio del procedimento “sempre che questo non sia già concluso”, come disposto dall’art. 6, d.m. n. 603/1993.

Essendo stato consentito al ricorrente, nell’arco temporale di più di 30 giorni, di esercitare il proprio di diritto di partecipazione procedimentale sino alla conclusione del procedimento, intervenuta in data 20 aprile 2007, senza che tale diritto sia stata esercitato per cause imputabili al medesimo soggetto interessato, la censura risulta essere destituita di fondamento.

3. Infine, l’interesse del ricorrente all’ostensione dei documenti risulta essere stato pienamente soddisfatto dalla produzione documentale effettuata dalla resistente amministrazione nel corso del presente giudizio.

4. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso non merita di essere accolto e come tale deve essere respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi