TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-07-27, n. 202003351
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Pubblicato il 27/07/2020
N. 03351/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03492/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2018, proposto da
S.A.L.I.N. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Napoli, via G. Carducci n. 37;
contro
Comune di Casavatore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 29.5.2018, mai notificata e pubblicata sull'Albo Pretorio al n. 704 dell'1.6.2018, mercè la quale il Comune di Casavatore formulava atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico nel senso di dare avvio al procedimento di annullamento in autotutela del P.d.C. n. 18/2011 e successive varianti nn. 43/2012 e 12/2016, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la convenzione rep. n. 618 del 30.6.2011;
b) della relazione prot. n. 10192 del 14.5.2018, a firma del Segretario Generale, giammai conosciuta dalla ricorrente, ma richiamata nella delibera commissariale gravata quale presupposto dell'adottata decisione;
c) della relazione prot. n. 11365 del 29.5.2018, a firma del Responsabile dell'Area GTC, parimenti non conosciuta, ma richiamata nella delibera commissariale gravata quale presupposto dell'adottata decisione;
d) quatenus opus ed in parte qua degli atti tutti richiamati nella delibera commissariale gravata per relationem , benché non conosciuti, preordinati all'adozione del D.P.R. del 24.1.2017, recante lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Casavatore, con specifico riguardo alle relazioni del Ministero dell'Interno del 19.7.2017 e della Prefettura di Napoli;
e) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compreso - se e per quanto occorra - la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela prot. n. 13132 del 20.6.2018;
nonchè
per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente ex art. 30 C.P.A. in conseguenza dell'illegittima emanazione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020 celebrata nelle forme e modalità di cui all’art. 84 del d.l. 17.3.2020 n.18, conv. in legge 24.4.2020 n. 27 la dott.ssa A L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27.07.2018 la società S.A.L.I.N. Costruzioni S.r.l. invoca l’annullamento degli atti in epigrafe lamentando:
- Violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge - Violazione dell'art. 97 cost. ed in particolare dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - Eccesso di potere - Sviamento – Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Illogicità manifesta - Irragionevolezza - Altri profili;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies - Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 del d.lgs. n. 267/2000 - Violazione dell’art. 97 della costituzione - Eccesso di potere - Sviamento - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta - Ingiustizia manifesta - Altri profili;
- Violazione dell'art. 28 bis del d.lgs. n. 380/2001 - Violazione dell'art. 11 della legge n. 241/1990 - Violazione dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19/2009 - Violazione dell'art. 97 cost. ed in particolare dei principi di legalità e proporzionalità dell'azione amministrativa - Eccesso di potere - Sviamento - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Illogicità manifesta - Irragionevolezza - Altri profili;
- Violazione degli artt. 47, 97 e 117 della Costituzione - Violazione degli artt. 1 e 7 della legge regionale n. 19/2009 - Falsa applicazione del D.M. 22.4.2008 - Falsa applicazione della legge n. 80/2014 - Eccesso di potere - Sviamento - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta - Ingiustizia manifesta - Altri profili;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 138 del d.lgs. n. 267/2000 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 380/2001 - Assoluta carenza di potere - Eccesso di potere - Sviamento - Illogicità manifesta - Ingiustizia manifesta - Altri profili.
La ricorrente invoca altresì la condanna del Comune di Casavatore al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 30 C.P.A. in conseguenza dell'illegittima emanazione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente impugna la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 29.5.2018, mai notificata e pubblicata sull'Albo Pretorio al n. 704 dell'1.6.2018, con la quale il Comune di Casavatore ha formulato atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico nel senso di dare avvio al procedimento di annullamento in autotutela del P.d.C. n. 18/2011 e successive varianti nn. 43/2012 e 12/2016 ottenuti dalla ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la convenzione rep. n. 618 del 30.6.2011 a suo tempo intervenuta tra l’Amministrazione Comunale intimata e la dante causa della ricorrente.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Casavatore e all’udienza pubblica del 21.07.2020 celebrata nelle forme e modalità di cui all’art. 84 del d.l. 17.3.2020 n.18, conv. in legge 24.4.2020 n. 27, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, non resta al Collegio che dichiarare il presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità con la dichiarazione versata agli atti del giudizio dalla difesa della società ricorrente in data 13.07.2020, attesa l’adozione da parte dell’Amministrazione intimata della delibera n. 1 del 28.1.2020 (versata in atti) mercè la quale il Responsabile dell’area UTG è stato autorizzato a definire e sottoscrivere con la ricorrente accordo sostitutivo, mediante monetizzazione
delle aree a standards ritenute non adeguate e rispetto della quota ERS del 30% secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, della L.R. n. 19/2009 e delle relative modalità di cessione.
Sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, attesa la dichiarazione resa in tal senso dalla stessa parte ricorrente.