TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-11-28, n. 202421398

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-11-28, n. 202421398
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202421398
Data del deposito : 28 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2024

N. 21398/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09053/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9053 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lezhan Volaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno datato 19 marzo 2019 di rigetto della domanda di concessione cittadinanza K10/-OMISSIS- avanzata in data 25 febbraio 2015 dal sig. -OMISSIS- Vladimir.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 19 marzo 2019, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 3 maggio 2019, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 25 febbraio 2015, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».

A sostegno della propria decisione il Ministero ha evidenziato che in sede istruttoria era emerso che nei confronti del ricorrente era stata emessa « una sentenza del Tribunale di Milano in data 25 novembre 2004, irrevocabile l’11 novembre 2005, per il reato di cui all’art. 489 del c.p e ha notato inoltre che « il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, [aveva] autocertificato di non aver mai subito condanne» .

2. Con l’atto introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale provvedimento per « violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione, difetto di motivazione per carenza di istruttoria e manifesta illogicità, incoerenza e

irragionevolezza della motivazione e abnormità della valutazione [nonché per] violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 » (cfr. ricorso sub 1), per « violazione dell’art. 9, l. 92/1991, eccesso di potere per difetto istruttorio, incoerenza, illogicità e

irragionevolezza della valutazione» (cfr. ricorso sub 2) e infine per « violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. 5 febbraio 1992 n. 91, eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancata valutazione complessiva della personalità del richiedente » (cfr. ricorso sub 3) evidenziando, in sintesi, che:

- l’amministrazione resistente aveva adottato il diniego solo sulla base di « un unico e lieve rilevo penale risalente al 2001 » che non poteva essere ragionevolmente ritenuto ostativo alla concessione della cittadinanza;

- il fatto di non aver dichiarato l’esistenza del precedente penale era dovuto al fatto che il sig. -OMISSIS- era dovuto al fatto che lo stesso non aveva mai avuto conoscenza della condanna, in quanto il processo penale si era svolto senza che l’imputato venisse raggiunto dalle notifiche di rito;

- il Ministero non aveva adeguatamente valutato la posizione del ricorrente (e motivato il suo diniego), omettendo di considerare il livello di integrazione sociale e lavorativa del richiedente.

3. In data 23 luglio 2019, il Ministero si è costituito in giudizio.

4. In data 11 maggio 2023, l’amministrazione resistente ha depositato gli atti del procedimento – in uno con una dettagliata relazione sulla vicenda – e ha insistito per il rigetto del ricorso.

5. All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 15 novembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Tutti i motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione) sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.

7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).

8. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi