TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-11-26, n. 202100651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-11-26, n. 202100651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100651
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2021

N. 00651/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2016, proposto da
C.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, V V ed E M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma Viale G. Mazzini 11;

contro

Comune di Ceprano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A F in Fondi Via Roma 72;

per l'esatto adempimento

dell’atto di concessione sottoscritto in data XX.

9.2011 Rep. n. XX tra il Comune di Ceprano e la C.E. S.r.l., portante “Concessione del diritto d’uso irrevocabile delle coperture di capannoni industriali di proprietà comunale in località S. per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici”;

nonché per la condanna

del suddetto Comune all’integrale risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente a causa dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla richiamata concessione a carico dell’A.C.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceprano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 ottobre 2016 e depositato il successivo giorno 24, la società C.E. S.r.l., premesso:

- che si è aggiudicata il bando di gara (D.D. n. XX del XX.06.2010) ad oggetto la concessione del diritto d'uso irrevocabile delle coperture dei capannoni industriali di proprietà comunale siti in località S. per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, previa bonifica del sito da cemento amianto";

- che successivamente alla realizzazione e alla attivazione di n. 2 impianti fotovoltaici, in data XX.04.2013, il GIP presso il Tribunale di Frosinone ha disposto il sequestro preventivo degli impianti fotovoltaici in oggetto, in ragione della realizzazione dell’impianto in zona gravata da vincolo paesistico (aree boscate) in mancanza dell'autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
e del “deposito incontrollato” di materiali contenenti amianto all’esterno dei capannoni;

- che all’esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è stata accertata e riconosciuta l’estraneità della ricorrente alle ipotesi di reato che avevano condotto al sequestro preventivo;

- che pur non essendovi la Società tenuta, la bonifica delle aree esterne ai capannoni è stata eseguita, secondo il piano approvato dalla ASL di Frosinone e tramite Ditta specializzata, a cura e spese della ricorrente;

- che tuttavia permane l’amianto (lastre di fibrocemento) nella struttura muraria dei capannoni, la cui bonifica spetta al Comune di Ceprano, proprietario dei manufatti;

- che stante tale situazione, il GUP presso il Tribunale di Frosinone, su istanza della Società, ha autorizzato in data XX.04.2016 il dissequestro dei (soli) impianti fotovoltaici, mantenendo però il sequestro sul sito in ragione della presenza dell’amianto nei capannoni;

- che il provvedimento di dissequestro (parziale) è stato trasmesso all’A.C. via PEC il XX.05.2016, con invito ad attivarsi per quanto di competenza al fine di ottenere il totale dissequestro ed evitare ulteriori gravi pregiudizi alla Società;

- che con la nota citata la Società ha manifestato la propria disponibilità a supportare economicamente l’Amministrazione, accollandosi i costi della bonifica (mediante incapsulamento dell’amianto) e degli urgenti e indifferibili lavori di manutenzione dei capannoni;

- che la richiesta è rimasta priva di ogni riscontro, così’ come nessun esito ha avuto il successivo sollecito in data XX.07.2016;

- che perdurando tale atteggiamento del Comune, che si pone peraltro in evidente contrasto con gli obblighi assunti dall’Amministrazione in seno al citato atto di Concessione del XX.09.2011 (cfr. art. 7 lettere a-b-c-e), l’Amministrazione, con pec del 24.07.2016, è stata nuovamente diffidata ad attivarsi per garantire al Concessionario la regolare gestione dell’impianto;

- che anche tale ultima intimazione non ha avuto alcun seguito da parte del Comune;

Tanto premesso, la ricorrente propone il presente ricorso per ottenere la condanna del Comune di Ceprano all’esatto adempimento dell’atto di concessione sottoscritto in data XX.09.2011 Rep. n. XX ed all’integrale risarcimento dei danni subiti a causa dell’inosservanza da parte dell’A.C. agli obblighi previsti a suo carico dalla richiamata concessione.

2) A sostegno della propria azione, la ricorrente deduce che l’art. 7 della Concessione, nel disciplinare gli obblighi a carico del concedente, prevede, tra l’altro:

- l’impegno a collaborare con il concessionario al fine di raggiungere la migliore gestione dell’opera (lett. a);

- l’impegno ad eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dell’opera “inclusa la gestione della stessa” (lett. b);

- l’impegno a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività previste dal Concessionario “nell’ambito della propria programmazione e gestione dell’opera” (lett. e).

La lett. c) dello stesso art. 7 impone, inoltre, all’Amministrazione di consegnare le aree con i soprastanti capannoni industriali “libere da qualsiasi impedimento”.

Infine, l’art. 3 della Concessione riconosce al Concessionario una servitù di passaggio “sull’accesso principale e su tutti i passaggi necessari per l’accesso ai vari capannoni, alle relative coperture, alle cabine elettriche interne all’area recintata”.

Sulla base di tali clausole, deve ritenersi sussistente un preciso obbligo del Comune di attivarsi e fare quanto di sua competenza per eliminare ogni impedimento alla regolare, efficiente e remunerativa gestione degli impianti fotovoltaici, ai quali deve essere inoltre garantito il sicuro ed agevole accesso ai fini del corretto esercizio dell’attività e della manutenzione delle attrezzature.

3) Con atto depositato il 9 Novembre 2017, si è costituito in giudizio il Comune di Ceprano deducendo, con successive memorie, l’infondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 17 Novembre 2021, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) In primo luogo, rileva il Collegio che la ricorrente elencata la normativa contrattuale asseritamente violata (art. 7 lett. a), b) c) e), non indica espressamente quali sarebbero le violazioni commesse dal Comune;
non indica in che modo, con quali atti o comportamenti, il Comune avrebbe violato le disposizioni citate.

7) In realtà, come riferito dal Comune resistente, sin dalla presentazione della offerta finalizzata all’ottenimento della concessione la “T. &
C. Srl” (che successivamente avrebbe costituito la società concessionaria, odierna ricorrente), nella propria domanda dichiarava “di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione”, e con la sottoscrizione delle concessione si impegnava (art.3 dell’atto di concessione, pag.7) a provvedere “alla bonifica delle coperture attuali in cemento amianto dei capannoni industriali mediante rimozione delle coperture esistenti, smaltimento a discarica autorizzata dei materiali nonché alla bonifica del sito di insediamento dei capannoni stessi”.

E’ accaduto, però, che con decreto del XX.

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