TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-12-07, n. 201706620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-12-07, n. 201706620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201706620
Data del deposito : 7 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2017

N. 04335/2017 REG.RIC.

N. 06620/2017 REG.PROV.CAU.

N. 04335/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2017, proposto da:


Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S D C, A C e V F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S D C in Roma, via Aureliana, 63;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza Sulle Concessionarie Autostradali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia, Andrea Zoppini, Francesco Giovanni Albisinni e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. 6767 del 14.4.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – adottato dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, con cui il Dirigente, Ing. Placido Migliorino, “ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 7 del D.M. 346 del 04/08/2014, condivide in linea tecnica la proposta di Codesta Società con le condizioni sopra rappresentate” per le ragioni che saranno spiegate in ricorso e nelle parti in cui ha posto talune pregiudizievoli ed illogiche, quanto illegittime, prescrizioni e limitazioni (doc. 1);

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, tra cui: le note del 3 maggio 2017, prot. 7685, e del 5 maggio 2017, prot. 7943 (doc. 2 e 3), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali – adottate dall'Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, a firma del Dirigente, Ing. Placido Migliorino;

nonché per la condanna

degli Enti intimati al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario mediante corresponsione alla ricorrente dell'importo che sarà quantificato in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Anas s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con l’ordinanza cautelare n. 2844/2017 la Sezione, su istanza della odierna ricorrente, disponeva “nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell’intero impianto infrastrutturale, che gli interventi per il c.d. antiscalinamento per cui è controversia, vengano proseguiti, utilizzando le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016 […] accantonate dalla ricorrente”;

che il Consiglio di Stato, con pronuncia cautelare n. 3628/2017, confermava la suddetta ordinanza, sottolineando “la necessità che i lavori necessari all’adeguamento sismico e alla messa in sicurezza delle arterie autostradali oggetto di concessione procedano in modo sollecito” e tanto “nelle more della definizione del merito in primo grado”;

che l’udienza pubblica per la discussione del ricorso veniva fissata al 17 gennaio 2018;

Rilevato che, con nuova istanza di misure cautelari, la ricorrente ha rappresentato che i lavori sono in corso di esecuzione ma che, tuttavia, in mancanza di impegno di risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili – stante la preclusione per la società del ricorso al credito bancario e la perdurante mancata approvazione di un nuovo PEF - non sarà possibile corrispondere per intero le somme da contabilizzarsi al prossimo Stato di avanzamento dei lavori, previsto per il 10 dicembre 2017;

che la ricorrente ha pertanto chiesto a questo giudice la concessione di misure cautelari, ivi compresa la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di una somma a titolo di provvisionale, con contestuale nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di mancata ottemperanza;

Ritenuto di dover favorevolmente apprezzare le ragioni prospettate dalla ricorrente sulla necessità di realizzare con la massima urgenza tutti quegli interventi atti ad evitare il fenomeno dello scalinamento per cui è controversia e di dover pertanto condannare l’Amministrazione intimata all’erogazione di una somma a titolo di provvisionale, di importo pari alla differenza tra la somma utilizzata dalla società per l’esecuzione dei lavori a valere su quella già concessa (euro 111.720.000,00) e quella stimata nel provvedimento gravato con il ricorso introduttivo, e pari ad euro 169.456.289,05, al fine di consentire a Strada dei Parchi di non interrompere e proseguire i lavori;

Ritenuto di fissare per l’ottemperanza al suddetto ordine il termine perentorio di giorni 15 (=quindici) dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, riservandosi il Collegio di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione intimata;

Ritenuto pertanto di dover accogliere, nei termini di cui sopra, la domanda cautelare, con compensazione delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;

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