TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-08, n. 202402497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/02/2024
N. 02497/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07684/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2023, proposto da So.Ge. S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E-Distribuzione S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva e/o l'adozione di idonee misure cautelari:
a) della nota del 27.02.2023, pervenuta a mezzo P.E.C. in data 01.03.2023 (e solo allora conosciuta dalla ricorrente), con cui il G.S.E. ha concluso il procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della tariffa fissa omnicomprensiva rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, nonché determinato il conguaglio per gli anni 2021 e 2022 relativamente all'impianto fotovoltaico della ricorrente denominato SO.GE. 850 identificato con il numero 1002290;
b) della precedente nota a mezzo P.E.C. dell'8.02.2023 con cui sempre il G.S.E. comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 91/2014 e per la rideterminazione del conguaglio per l'anno 2021 e le successive erogazioni;
c) se ed in quanto lesiva della “comunicazione telematica dell'ottobre 2022”, richiamata nel provvedimento sub a), atto ignoto alla ricorrente;
d) delle “Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 26 della legge 116/2014” pubblicate sul sito web del G.S.E. in data 03.11.2014, se e in quanto lesive degli interessi della ricorrente;
e) in ogni caso, del nuovo algoritmo individuato dal GSE nella nota sub a) ai fini dell'applicazione nei confronti della ricorrente della tariffa fissa omnicomprensiva in pretesa applicazione dell'art. 26 del D.L. 91/2014, incluso ogni altro atto e/o provvedimento, e/o circolare anche interna, ove esistente, con cui è stato determinato (o si è concorso a determinare) il suddetto algoritmo.
f) di tutti gli atti connessi, prodromici, conseguenziali e collegati a quelli oggetto del presente ricorso, cogniti e non cogniti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
e per l'accertamento:
- del diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione dei quantitativi di energia valorizzata e ceduta al GSE dall'impianto SO.GE 850 codice CENSIMP IM_0575358 nel periodo dal 2021 al 2022, alla luce dei criteri di cui alla vigente normativa e tenuto in ogni caso conto del dato storico di produzione negli anni antecedenti.
Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento della tariffa fissa omnicomprensiva così come rimodulata dal citato art. 26, comma 4, del D.L. 91/2014 e dal D.Lgs. n. 28 del 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La SO.GE. Srl è titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 846,72 kW, ubicato nel Comune di Battipaglia (SA) e ammesso alle tariffe di cui al D.M. 5 luglio 2012 per l’importo di euro 142 per mW. La convenzione prevede la cessione totale dell’energia al GSE.
2. Dopo una comunicazione a mezzo mail del 20 ottobre 2022, il GSE avviava il procedimento per la revisione dell’algoritmo di calcolo della tariffa, che si concludeva con nota del 27 febbraio 2023.
3. Tale nota veniva impugnata unitamente agli atti presupposti con ricorso affidato ai seguenti motivi:
I. Manifesta sproporzionatezza e abnormità del provvedimento;abusivo esercizio delle potestà pubbliche;violazione del principio di legalità (tipicità dei provvedimenti e delle sanzioni);violazione di legge: artt. 41 e 97 Cost.;art. 26 D.L. 91/2014;artt. 5 e 6 dei DD.M. Sviluppo Economico del 05.07.2012 e del 16.10.2014;art. 3, l. 241/1990 (difetto di motivazione);violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi;eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e irragionevolezza;insufficienza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento;violazione di legge: violazione degli artt. 16 e 25 del T.I.M.E. (Testo Integrato Misura Elettrica), del T.I.Q.E. (Testo Integrato della Regolazione dei servizi di distribuzione e misura dell’Energia elettrica), del T.I.S. (Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del Servizio di dispacciamento), e della delibera ARERA 200/99 e s.m.i.
Parte ricorrente si duole del fatto che, ai fini della determinazione del reale quantitativo di energia immessa in rete, il GSE non avrebbe tenuto conto della percentuale di scarto per l’assorbimento dei servizi ausiliari dell’impianto, la quale è pari all’1% per gli impianti su edifici, qual è quello di cui si tratta.
Inoltre, nella nota del GSE sarebbero riportati valori errati con riferimento agli anni 2021 e 2022, dove si è verificato un guasto, segnalato e oggetto di sopralluogo da parte del GSE (non funzionava il misuratore).
II. Sotto altro profilo: manifesta sproporzionatezza e abnormità del provvedimento;abusivo esercizio delle potestà pubbliche;violazione del principio di legalità (tipicità dei provvedimenti e delle sanzioni);violazione di legge: artt. 41 e 97 Cost.;art. 26 D.L. 91/2014;art. 5 dei DD.M. Sviluppo Economico del 05.07.2012 e del 16.10.2014;art. 3, L. 241/1990 (difetto di motivazione);violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi;eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e irragionevolezza;insufficienza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento.
Parte ricorrente sostiene che non sarebbe comprensibile il percorso logico seguito dal GSE nell’adozione del provvedimento, in quanto la modifica dell’algoritmo sarebbe motivata sulla base di presupposti generici.
III. Sotto altro profilo: manifesta sproporzionatezza e abnormità del provvedimento;abusivo esercizio delle potestà pubbliche;violazione del principio di legalità (tipicità dei provvedimenti e delle sanzioni);violazione di legge: artt. 41 e 97 Cost.;art. 26 d.l. 91/2014;art. 5 dei dd.m. sviluppo economico del 05.07.2012 e del 16.10.2014;art. 3, l. 241/1990 (difetto di motivazione);violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi;eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e irragionevolezza;insufficienza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento.
Parte ricorrente lamenta la violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo nonché della disciplina prevista dallo Spalmaincentivi in materia di conguagli, poiché il GSE avrebbe effettuato il conguaglio in spregio dei termini di legge previsti.
IV. Sotto altro profilo: manifesta sproporzionatezza e abnormità del provvedimento;abusivo esercizio delle potestà pubbliche;violazione del principio di legalità (tipicità dei provvedimenti e delle sanzioni);violazione di legge: artt. 41 e 97 Cost.;art. 26 D.L. 91/2014;art. 5 dei DD.M. Sviluppo Economico del 05.07.2012, del 16.10.2014 e del 17.10.2014;art. 3, L. 241/1990 (difetto di motivazione);artt. 1 e ss. D.Lgs. n. 28 del 2011;violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi;eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e irragionevolezza;insufficienza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento;violazione dell’art. 2 dell’allegato A della delibera