TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202202171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202202171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202171
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2022

N. 02171/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01022/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mida Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Minico', C C e F I con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catanzaro, corso Giuseppe Mazzini 74;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'A M, domiciliataria ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
Regione Calabria-Dipartimento Ambiente e Territorio, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Rvl Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I, Gianfranco Minico', C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il RICORSO PRINCIPALE:

a) del decreto del dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria dell’1 luglio 2020, n. 6916 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, con il quale la Regione Calabria ha disposto di assoggettare alla procedura di VIA il progetto per la realizzazione di un parco eolico;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

con i MOTIVI AGGIUNTI:

c) del decreto dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria dirigenziale del 30 settembre 2020, n. 9922.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 9.9.2020 e depositato in pari data la Società

MIDA

Tecnologie Ambientali srl ha esposto:

-) con nota prot del 28.5.2019 presentava alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gironda", nei Comuni di Caraffa, Maida e San Floro (CZ), composto da n. 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 2,2 MW, per una potenza complessiva pari a 24.2 MW;

-) con nota del 21.6.2019 la Regione comunicava l'avvio del procedimento agli enti interessati, con pubblicazione del link su cui risultava disponibile il progetto per la consultazione ed eventuali osservazioni;

-) il successivo 9.8.2019, la Regione Calabria – Valutazioni Ambientali, trasmetteva a mezzo pec le osservazioni pervenute (n.1 del Comune di Caraffa di Catanzaro - Area Tecnica Manutentiva;
n. 2 di F D da Caraffa di Catanzaro;
n. 3 "Borgo Santa Rosa s.s. Agricola", Contrada Profeta snc - Caraffa di Catanzaro;

-) con nota del 24.6.2020, la Struttura Tecnica di Valutazione - VAS - VIA - AIA – VI (di seguito STV) esprimeva parere di assoggettabilità a VIA, recepito con decreto dirigenziale n°6916 dell’1.7.2020.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento e gli atti presupposti, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:

1. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PERENTORI DI CUI ALL’ART. 19

DLGS

152/2006-RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

Viene contestata la violazione dei termini di cui all’art. 19 comma 12 d.lgs. n. 152/2006, foriero di conseguenze risarcitorie e disciplinari per l’Amministrazione inerte.

2. MANCATA CONSIDERAZIONE DEL RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI TRASMESSE DALLA REGIONE CALABRIA -

VALUTAZIONI AMBIENTALI IN DATA

09.08.2019 (Eccesso di potere per sviamento del provvedimento e difetto dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà, perplessità dell’atto, sviamento, difetto di motivazione).

Viene contestato l’assunto della STV per cui la ricorrente non avrebbe replicato nulla in merito alle sopracitate osservazioni, alla data di redazione del parere, avendo invece trasmesso osservazioni a confutazione di quanto dedotto dall’Amministrazione. Inoltre un’eventuale mancata trasmissione di controdeduzioni e/o chiarimenti avrebbe dovuto obbligare stessa alla immediata archiviazione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19, commi 5 e 6 del d.lgs. n.152/2006. Infine si deduce travisamento fattuale poichè gli stralci dello Studio Preliminare Ambientale richiamati dalla S.T.V. nel parere del 17.6.2019, non trovano corrispondenza nel testo trasmesso dalla stessa alla Regione.

3. ASSENZA DI PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO LA DECLARATORIA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA (Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2016;
Nullità per carenza di elementi essenziali dell'atto amministrativo;
Violazione del principio di legalità e tassatività tipico dell'azione amministrativa;
Violazione del principio della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione)

Si contesta la sussistenza dei presupposti materiali e giuridici che giustifichino l’esigenza di un procedimento di valutazione di impatto ambientale. Inoltre la ricorrente contesta le motivazioni indicate dalla STV alle pagg.

5-6 del parere rilasciato nella seduta del 17.06.2019.

3- Con decreto n. 501/2020 pubblicato il 12.9.2020 è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

4- In data 1.10.2020 si costituiva la Regione Calabria eccependo improcedibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, depositando:

-) il decreto dirigenziale n. 9552 del 18.9.2020, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’impugnato decreto dirigenziale n. 6619/2020;

-) il decreto dirigenziale n. 9922 del 30.9.2020, con il quale, a seguito di rinnovazione parziale dell’istruttoria presso la S.T.V. è stata confermata l’assoggettabilità a V.I.A. dell’intervento.

5- Fissata la trattazione dell’istanza cautelare per la camera di consiglio del 7.10.2020, con nota d’udienza depositata il 6.10.2020 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di misure cautelari.

6- Con successivo atto notificato il 18.11.2020 e depositato in pari data l’odierna ricorrente ha impugnato il sopravvenuto decreto dirigenziale n. 9922/2020, adducendo i seguenti motivi:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR. N. 2009/28/CE, RECEPITA CON D.LGS. 3

MARZO

2011, N. 28. - ILLEGITTIMITÀ. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE N. 2014/C 200/01, RECANTE LA “DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL’AMBIENTE E DELL’

ENERGIA

2014- 2020” - ILLEGITTIMITÀ.

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, 42 E 117 COST. - ILLEGITTIMITÀ. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 29

DICEMBRE

2003 N. 387 E DELL’ART. 23 D.LGS. 3

MARZO

2011, N. 28. - ILLEGITTIMITÀ. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITÀ. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E MASSIMA DIFFUSIONE DELL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE - ILLEGITTIMITÀ

7- Con decreto n. 607/2020 del 19.11.2020 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

8- In data 12.12.2020 la Regione Calabria ha depositato memoria, eccependo l’improcedibilità del ricorso principale e contestando la fondatezza dei motivi aggiunti.

9- Alla camera di consiglio del 17.12.2020, con ordinanza n. 774/2020 pubblicata in pari data è stata rigettata l’istanza cautelare.

10- In data 28.10.2022 la RVL Energy ha spiegato intervento ad adiuvandum ex art. 28 c.p.a. allegando di essere cessionaria della RVL &
Co. Srl del ramo d’azienda ricomprendente il parco eolico in questione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

11- All’udienza pubblica del 9.11.2022 l’Amministrazione regionale ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento per omessa notifica dello stesso e per la mancata prova del subentro e l’interventore ha chiesto un rinvio evidenziando che comunque rimane inalterata la legittimazione in capo al ricorrente.  Dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

12- Preliminarmente è da disattendere la richiesta di rinvio formulata in udienza, in quanto, in base all’art. 73, comma 1-bis, il rinvio dell’udienza di discussione è disposto unicamente per motivi eccezionali, non adeguatamente allegati né riscontrabili nella fattispecie.

13- In accoglimento dell’eccezione formulata dalla Regione resistente va dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum proposto da RVL Energy s.r.l., tenuto conto che:

-) premesso che “ Nel giudizio amministrativo è inammissibile l'intervento ad adiuvandum qualora la relativa costituzione in giudizio sia avvenuta con il semplice deposito della memoria non notificata alle parti, per come invece prescritto dall'art. 50, comma 2, c.p.a., la cui disciplina preclude quindi -per evidenti finalità di tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost.- l'ingresso nel giudizio di soggetti ulteriori, diversi da quelli che abbiano ricevuto la notifica del ricorso o che siano stati chiamati in causa successivamente, i quali non abbiano a loro volta notificato alle altre parti il proprio atto di intervento ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16.11.2020, n.1842), l’aver l’interveniente unicamente spiegato intervento con memoria solo depositata e non notificata alle altre parti, rende quest’ultimo inammissibile;

-) rilevato che “ Nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto soltanto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale (cd. intervento adesivo-dipendente), escludendosi la possibilità di litisconsorzio successivo volontario con il cd. cointeressato (cd. intervento autonomo/principale), i.e. colui il quale vanti un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura ” ( ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 2.3.2022, n. 325), nella fattispecie l’interveniente ha affermato, ma non anche adeguatamente comprovato, la sussistenza dell’interesse di fatto, non avendo allegato alcunchè all’atto di costituzione, men che meno l’atto notarile dichiaratamente accluso da cui si evincerebbe la qualità di cessionaria del compendio aziendale ove è ricompreso il parco eolico “Gironda”.

14- Tanto chiarito, viene scrutinato anzitutto il ricorso principale.

14.1- Il ricorso è improcedibile.

14.2- Giurisprudenza pacifica rileva che “ L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato comporta improcedibilità della relativa domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse ” ( ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27.9.2013, n. 807).

14.3- Nella fattispecie, l’intervenuto annullamento in autotutela dell’impugnato decreto dirigenziale n. 6619/2020 a mezzo del decreto dirigenziale n. 9552 del 18.9.2020, rende il ricorso principale improcedibile.

15- Viene quindi scrutinato il ricorso per motivi aggiunti.

15.1- Il ricorso è infondato.

15.2- Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno ricostruire di seguito le censure di parte ricorrente, che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto sostanzialmente argomentate in modo unitario e comunque tra loro interconnesse.

15.3- In particolare, la ricorrente:

i) deduce contrasto dell’impugnato decreto dirigenziale con i vincolanti principi comunitari e nazionali in materia di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

ii) contesta la scelta regionale di sottoporre alla procedura di VIA il progetto per la realizzazione del parco eolico “Gironda”, ritenendo insussistenti ragioni di necessità e anche solo di opportunità e soggiungendo che gli approfondimenti svolti siano da equipararsi, nella sostanza, a quelli di una VIA vera e propria;

iii) rileva che, in ipotesi analoghe interessanti le medesime aree, la Regione abbia ritenuto non necessario procedere alla VIA, da cui deriverebbe disparità di trattamento.

iv) osserva che lo Studio preliminare ambientale (SPA) a suo tempo presentato, nonché le successive osservazioni presentate dai tecnici rechino connotati tali da integrare tutti gli step previsti da un’eventuale VIA con riferimento a quest’ultimo aspetto:

iv.a) contesta la correttezza delle conclusioni della S.T.V. quanto alle certificazioni urbanistiche cui si riferiscono i riscontri alle osservazioni pervenute e la correttezza delle certificazioni rilasciate dai competenti comuni, nello specifico il Comune di Caraffa (par. 1.1, pag.

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