TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-09-18, n. 201500668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-09-18, n. 201500668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500668
Data del deposito : 18 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00237/2015 REG.RIC.

N. 00668/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2015, proposto da:
D M, S A, rappresentati e difesi dagli avv. R L, D P, con domicilio eletto presso Avv. R L in Ancona, corso Stamira, 49;

contro

Astea Energia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso Avv. L P in Ancona, viale della Vittoria, 6;

per l'annullamento

- della richiesta di accesso agli atti del 10/2/2015 al fine di poter visionare gli atti di Astea Energia spa società controllata dalla municipalizzata Astea s.p.a.;- di poter esaminare i crediti in contenzioso verso clienti limitatamente ai periodi 31/12/2011, 30/6/2012, 30/9/2012, 31/12/2012, 31/12/2013, 30/6/2014 e 31012/2014 con posizioni debitorie superiori ad euro 30.000,00;- di poter visionare ogni singola posizione con le relative comunicazione dell'Ufficio legale interno e/o esterno in merito all'esigibilità dei crediti suddetti, di conoscere lo stato delle eventuali azioni di recupero credito e il loro esito, conoscere le motivazioni di eventuali scelte di porre in perdita il relativo credito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Astea Energia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso i ricorrenti, consiglieri appartenenti al gruppo Movimento 5 Stelle nel comune di Osimo (AN) impugnano il silenzio-diniego sulla loro richiesta di accesso agli atti effettuata il 10.2.2015 nei confronti di Astea Enegia Spa, società controllata dalla Astea Spa, partecipata con quota di maggioranza relativa (39,59% dal Comune di Osimo) oltre che, con quote minori, da altri comuni (Recanati, Porto Recanati e Montecassiano) e un socio privato.

Con detta istanza, i Consiglieri Comunali chiedevano di poter esaminare i crediti in contenzioso verso clienti limitatamente ai periodi 31/12/2011, 30/6/2012, 30/9/2012, 31/12/2012, 31/12/2013, 30/6/2014 e 31012/2014 con posizioni debitorie superiori ad euro 30.000,00;
di poter visionare ogni singola posizione con le relative comunicazione dell'Ufficio legale interno e/o esterno in merito all'esigibilità dei crediti suddetti, di conoscere lo stato delle eventuali azioni di recupero credito e il loro esito e di conoscere le motivazioni di eventuali scelte di porre in perdita il relativo credito.

Deducono l’illegittimità del silenzio-diniego sulla base del loro interesse ad ottenere l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 267/2000, anche nei confronti di società partecipate, nonché degli obblighi di trasparenza richiesti dalla legge 14/2014.

Si è costituita l’Astea Energia Spa, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 18.6.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Deve essere respinta l’eccezione dedotta da Astea Energia Spa relativa alla tardività del ricorso. L’istanza su cui è maturato il silenzio diniego sarebbe, a detta della resistente, una mera riproposizione dell’istanza presentata inizialmente in data 26.8.2014 e respinta da ASTEA energia in data 10.9.2014, poi reiterata con vari solleciti nel mese di settembre 2014.



1.1 L’eccezione deve essere respinta. Difatti, l’istanza è differente sia con riguardo all’identificazione delle posizioni debitorie nei confronti della Società (30.000 invece che 25.000) sia nello specificare l’interesse dell’accesso dei ricorrente quali consiglieri comunali, con la specificazione dei principi giurisprudenziali che legittimano il loro diritto all’accesso, a fronte di una formulazione generica della prima istanza. Come è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato che la mancata impugnazione nei termini del diniego di accesso non consente di impugnare il nuovo atto di diniego (nel caso in esame silenzio rigetto) laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso (sentenze 20.4.2006, n. 6 e n. 7). Nel caso in esame si è sicuramente di fronte alla una specificazione e argomentazione della legittimazione all’accesso, assente nella prima istanza, oltre a un parziale mutamento dell’oggetto, per cui l’istanza non può essere ritenuta confermativa rispetto alla precedente (ivi comprese le diffide successive al diniego, che facevano sempre riferimento all’originaria istanza).

2 Nel merito, il ricorso deve essere accolto, come di seguito specificato.

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