TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-29, n. 202100768
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 00768/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n.8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del rigetto del ricorso gerarchico determinato con atto -OMISSIS-e notificato all'odierno ricorrente in data 29.3.2018;
- della "scheda valutativa" redatta per "trasferimento del giudicando" dal 1°.1.2017 al 3.8.2017, notificata il 1°.12.2017;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrete, all’epoca del ricorso -OMISSIS-della Guardia di Finanza, impugna, chiedendone l'annullamento, la determinazione n.-OMISSIS-a firma del Comandante Regionale (Comando Regionale Lombardia) che rigetta, in quanto infondato, il suo ricorso gerarchico presentato avverso la scheda valutativa relativa al periodo dall’1.1.17 al 3.8.17; viene domandato, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, della stessa scheda valutativa, contenente il giudizio “eccellente” senza ulteriori formulazioni elogiative.
Il ricorrente ambisce ad ottenere il ripristino dell’apprezzamento ossia delle espressioni spiccatamente enfatiche riferite al suo rendimento (nel caso della scheda valutativa relativa al periodo immediatamente precedente si riporta “rendimento costantemente elevato, meritevole di vivissimo apprezzamento”) che negli anni pregressi hanno caratterizzato i giudizi valutativi ricevuti.
Il militare, che principalmente si duole che non sia stato rispettato l’obbligo d’astensione dei superiori gerarchici in veste di compilatori, formula tre ordini di censure, più compiutamente esaminate nel prosieguo motivazionale, con le quali deduce l’illegittimità della scheda valutativa e, consequenzialmente, del rigetto del relativo ricorso gerarchico per: violazione di legge; carenza, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta della motivazione; eccesso di potere; violazione del principio di imparzialità.
Espone di aver, per il periodo oggetto di valutazione nel provvedimento impugnato, prestato servizio come-OMISSIS-della sezione operativa della Compagnia di Orio al Serio (BG) ed aggiunge che, in costanza di tale servizio, il 6.3.17, “veniva avviato nei confronti dell’odierno ricorrente un procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo conclusosi con una punizione di due giorni di consegna semplice”.
Evidenzia, altresì, d’aver tempestivamente impugnato, davanti al TAR Lombardia, sezione di SC (ricorso RG n.-OMISSIS-, definito in fase cautelare con ordinanza di rigetto ampiamente motivata, n.d.e.), la determinazione del Comandante della Compagnia di Orio al Serio-OMISSIS-con la quale gli veniva applicata la sanzione disciplinare predetta, unitamente alla determinazione n-OMISSIS-con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso tale provvedimento disciplinare.
Risultando il citato contenzioso, al momento della proposizione del ricorso, ancora pendente e, dunque, di dubbio esito, sostiene che ciò renda “il riferimento a questioni e sanzioni disciplinari non ancora concluse” causa di illegittimità della documentazione caratteristica.
Riferisce, inoltre, d’aver subito un processo-OMISSIS-(di cui, in sede conclusionale, allega la sentenza di assoluzione in I grado del Tribunale di Bergamo-OMISSIS-) per fatti commessi tra il 2.3.17 ed il 19.4.17 ed evidenzia che tale procedimento è scaturito da segnalazione del -OMISSIS- che ha rivestito il ruolo di primo revisore della scheda valutativa impugnata, coadiuvato, nella segnalazione, dal Luogotenente che ha rivestito il ruolo di compilatore del provvedimento oggetto del gravame.
A tanto aggiunge che, a seguito dell’avvio del procedimento penale, veniva, altresì, intrapreso un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato al quale il ricorrente partecipava difendendosi e depositando “un’articolata memoria difensiva” che, a suo dire, sarebbe stata presupposto di valutazione comportamentale del -OMISSIS-, primo revisore, da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Espone “d’essersi visto rigettare”, nello stesso arco temporale, la proroga del trasferimento temporaneo per-OMISSIS-dal -OMISSIS-, primo revisore.
Afferma, infine, d’aver subito un danno esistenziale, del quale chiede “il calcolo in via equitativa" ai sensi dell’art.1226 c.c., per il comportamento “antigiuridico” dell’Ufficio avendo, quest’ultimo, respinto il su citato ricorso gerarchico nonostante vertesse su “provvedimento affetto da evidenti vizi di legittimità sotto diversi profili”.
L’Amministrazione si è costituita il 20.7.18 ed ha depositato, unitamente ad altri allegati (tra i quali le controdeduzioni del compilatore e dei due revisori), relazione illustrativa con la quale l’Ufficio ha controdedotto alle censure proposte da parte ricorrente, chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Ministero della difesa, nella propria relazione, ha rappresentato la sussistenza dell’obbligo di astensione solo allorché si presentino latenti e ipotetici rancori personali con il valutando, occorrendo considerare che l’istituto dell’astensione è una facoltà attribuita al superiore gerarchico qualora rilevi l’impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo.
Aggiunge che le autorità, pur nell’ambito di una valutazione nel complesso positiva, hanno ritenuto di dare rilievo ad atteggiamenti del valutato che non gli hanno consentito di conseguire una valutazione pienamente apicale.
Evidenzia, altresì, che il documento valutativo gravato, pur nella sua naturale sinteticità, non solo sarebbe coerente con le capacità ed il rendimento del ricorrente ma assolverebbe pienamente l’onere motivazionale richiesto.
Non sono pervenute memorie difensive.
Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n.290/2018, rimasta inappellata, all’udienza pubblica del 14.4.2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è infondato e, pertanto, va rigettato.