TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2012-08-30, n. 201202198
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04123/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4123 del 2001, proposto da:
Nokia Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. N P, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Giuliano in Milano, Via F. Cavallotti, 13
contro
Comune di Bollate, rappresentato e difeso dagli avv.ti C A e M Luisa Celoria, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Corso Porta Vittoria, 28
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 197 del 23 agosto 2001 a firma del Responsabile U.O. Edilizia privata del comune di Bollate di demolizione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Bollate, e di ogni altro atto presupposto, tra cui gli artt. 12 e 20 del vigente regolamento edilizio ed il provvedimento ignoto di archiviazione della pratica edilizia in data 3 luglio 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bollate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 13 dicembre 2001, Nokia Italia S.p.A. impugnava, chiedendone la sospensione in via incidentale, il provvedimento con il quale il comune di Bollate le aveva ordinato la demolizione di una stazione radio base per telefonia cellulare alla stessa appartenente, in quanto installata in assenza di idoneo provvedimento abilitativo all’esercizio dell’attività edificatoria.
Costituitosi il comune convenuto, questa Sezione concedeva la cautela richiesta, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse relativo ad un palo di altezza di circa 4 metri recante antenna, e che, ai fini della necessità di concessione edilizia, tale apparato non potesse essere considerato di notevoli dimensioni.
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. – successore a titolo universale di Nokia Italia S.p.A. – formulava istanza per la trattazione del ricorso, e la causa passava in decisione all’udienza pubblica dell’11 luglio 2012.
Il ricorso è manifestamente fondato in relazione a quanto già motivato in sede di concessione della sospensiva richiesta.
In particolare, appare evidente come la modestia dell’impianto installato (antenna di altezza pari a circa 4 metri) escluda la necessità di una concessione edilizia, poiché non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da alterare stabilmente lo stato di luoghi.
Invero, “deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’installazione di una antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n.10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia (per tutte, C.S., sez. V, 6 aprile 1998, n. 415). Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal T. U. n. 380 del 6 giugno 2001, il quale, all’art. 3, assoggetta a permesso di costruire (è questa la nuova denominazione della concessione edilizia) “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, in quanto “interventi di nuova costruzione”. Anche il nuovo Codice delle Comunicazioni ha previsto specifici procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione (artt. 87 e 88 del D.lgs. 1.8.2003, n. 259)” (così, Cons. di Stato, sez. IV, n. 3193/2004).
Siccome nel caso di specie il manufatto di cui si discute non può essere paragonato ad un traliccio o ad una torre, ma più appropriatamente ad una mera antenna, esso, per dimensioni e volume, appare sottratto al regime autorizzatorio evidenziato dal comune nel suo provvedimento.
Di conseguente, l’atto impugnato va annullato;sussistono peraltro gravi ragioni, in relazione alle oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato in giurisprudenza la materia de qua , per compensare le spese del giudizio tra le parti.