TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2010-12-03, n. 201005205
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N. 05205/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 09703/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9703 del 2010, proposto da:
Gianfranco Rava', rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio eletto presso F A in Roma, via Pisa, 30;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Questore della Provincia di Roma del 02 luglio 2010, notificato il 10 settembre 2010, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che – attesa la natura dell’atto impugnato – non sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile;