TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-04-08, n. 201900326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-04-08, n. 201900326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900326
Data del deposito : 8 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2019

N. 00326/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2013, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Massone n. 14;



contro

I.N.P.S. ex I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t. ente rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M N e R S, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Legale Inps in Bologna, via Gramsci n.6/8;



per ottenere

l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere risarcito da I.N.P.S. -ente succeduto ex lege a I.N.P.D.A.P.- per il danno derivatogli a causa del ritardo con cui l’ente previdenziale ha concluso tardivamente il procedimento avviato per la ricongiunzione, da parte del ricorrente, di periodi lavorativi pregressi, fatto che ha impedito al medesimo di accedere e fruire dei trattamenti di quiescenza all’epoca vigenti (pensione ordinaria e/o assegno una tantum etc.) e per ottenere la condanna di I.N.P.S. al pagamento dei suddetti danni, nella misura quantificata, allo stato, in €. 100.000,00 ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. ente succeduto ex lege a I.N.P.D.A.P.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. A T e avv. M N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Riferisce il ricorrente di avere riassunto dinanzi a questo giudice amministrativo il precedente ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Ravenna – sezione Lavoro – avendo ritenuto tale plesso giurisdizionale, con sentenza in data 17/4/2013, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto controversia rientrante nella cognizione del giudice amministrativo. L’interessato sostiene, a supporto dell’azione risarcitoria, che essendo risultato vincitore del relativo concorso pubblico per titoli ed esami, ha fu assunto in servizio, con decorrenza 20/12/1989, presso l’Unità Sanitaria n. 23 di Imola, quale Assistente Medico di Odontoiatria e Stomatologia a tempo pieno. Successivamente, in data 11/6/1990, il dott. M presentava domanda di riscatto ex lege n. 152 del 1968 e, in data 5/3/1992, domanda di ricongiunzione di periodi lavorativi pregressi maturati presso E.N.P.A.M. ai sensi della L. n. 45 del 1992, con esclusione dei periodi richiesti con la precedente istanza. Con riferimento alla domanda presentata nel 1992, il Ministero del Tesoro gli richiedeva taluni documenti che, su sollecito

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