TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-05-21, n. 201007798
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Testo completo
N. 07798/2010 REG.SEN.
N. 03653/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3653 del 2008, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avv. A O, A F, con domicilio eletto presso A O in Napoli, via del Parco Comola Ricci, n. 165;
contro
Comune di Nola;
nei confronti di
G R, rappresentato e difeso dall'avv. V N, con domicilio eletto presso E P in Napoli, c.so V.Emanuele, n.670;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del permesso di costruire in sanatoria n. 68 del 7 dicembre 2007 rilasciato dal dirigente tecnico della comune di Nola alla signora G R, per i lavori eseguiti in difformità alla DIA n. 1487 del 21 gennaio 2001;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G R;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Nola, Via San Massimo, n. 208, int. 1, sostiene di essere anche comproprietaria di una tettoia e di alcuni locali (adibiti a forno ed accessori per lo stesso) siti al piano terra, all'interno del cortile condominiale adiacente alla sopra indicata unità abitativa, identificati al nuovo catasto edilizio di Nola al foglio 17, particella 1464, sub 2 e sub 3.
Con denuncia di inizio attività n. 1487 del 21 gennaio 2001, la sig.ra G ha chiesto di eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul laboratorio, sulla restante porzione di fabbricato adibita ad accessorio di forno e sulla tettoia adibita a deposito di attrezzi agricoli.
Tali lavori hanno riguardato la sostituzione della copertura inclinata esistente in legno con una in calcestruzzo armato, la sostituzione di elementi esistenti, senza variazione delle preesistenti superfici e destinazioni in conformità con le previsioni del piano regolatore vigente che prevede la destinazione a zona B1 - edificata satura.
La controinteressata, viceversa, avrebbe realizzato opere in difformità rispetto alla D.I.A., tra le quali un ampliamento delle superfici adibite a laboratorio, con accorpamento al forno dell’adiacente tettoia, trasformata abusivamente in locale laboratorio mediante la realizzazione di opere murarie perimetrali. Sarebbe stato altresì variata la pendenza della copertura, che, essendo stata resa orizzontale, avrebbe determinato un aumento di volumetria.
Nonostante l'opposizione dell’interessata, il Comune intimato ha rilasciato il provvedimento di sanatoria in data 7 dicembre 2007, n. 68, chiesto dalla sig.ra G.
Avverso tale atto, ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l'istante, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del testo unico 6 giugno 2001, n. 380; violazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione dell'articolo 9 del piano regolatore vigente; violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; sviamento; eccesso di potere; difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto le opere realizzate non sarebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del testo unico 6 giugno 2001, n. 380; violazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione dell'articolo 9 del piano regolatore vigente; violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi; sviamento; eccesso di potere; difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato (che si limiterebbe a dar conto della sola modifica della inclinazione del solaio di copertura) non avrebbe tenuto conto del fatto che nel caso di specie sarebbe stata realizzata abusivamente la trasformazione di una tettoia deposito in un laboratorio artigianale, in contrasto con gli strumenti urbanistici.