TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-05-24, n. 202308802

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-05-24, n. 202308802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308802
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2023

N. 08802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07631/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati P G, C B, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V C, A F, A C, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

(1) della Scheda definitiva di valutazione della performance “Funzionari” per l'anno 2016 relativa al Dott. B, comprensiva della allegata scheda di valutazione performance anno 2016 sezione “Competenze” relativa al medesimo Dott. B, a firma dei Valutatori di prima istanza e del Nucleo di Valutazione dell'Autorità, conosciute dal ricorrente in data 26 maggio 2017 e inviate al medesimo in data 29 maggio 2017 nonché della Scheda di Valutazione di prima istanza della performance “Funzionari” per l'anno 2016 relativa al Dott. B, sezione “Competenze”, a firma del Dott. Improta, e della Scheda di Valutazione di Prima istanza di prima istanza della performance “Funzionari” per l'anno 2016 relativa al Dott. B, sezione “Competenze”, a firma della Dott.ssa Paniccia, recanti entrambe la data del 31 gennaio 2017, conosciute all'esito dell'istanza di accesso agli in data 5 giugno 2017;

(2) del provvedimento del Nucleo di Valutazione dell'Autorità del 16 giugno 2017, conosciuto dal ricorrente in pari data a seguito di trasmissione a mezzo e-mail con nota di accompagnamento del Segretario Generale, con il quale il Nucleo di Valutazione ha confermato, per quanto di sua competenza, la valutazione oggetto di richiesta di riesame;

(3) del provvedimento di rigetto dell'istanza di conciliazione adottato in data 26 giugno 2017 dal Conciliatore delegato, Dott. Vincenzo Accardo, e comunicato al ricorrente in data 26 giugno 2017;

(4) per quanto occorrer possa e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti all'esito dell' istanza di accesso agli atti presentata in data 19 luglio 2017, delle controdeduzioni acquisite dal Nucleo di Valutazione in sede di riesame, di cui si è avuta notizia in data 16 giugno 2017 in occasione della comunicazione del provvedimento del Nucleo di Valutazione di cui si è sopra detto;

(5) della delibera 6 aprile 2017 del Consiglio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 53/2017, avente ad oggetto “Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità. Adozione.”, conosciuta in pari data dal ricorrente e soltanto ove la stessa fosse ritenuta integralmente applicabile al biennio di valutazione della performance 2015-2016 e non soltanto limitatamente agli artt. 4 e 2 del Regolamento secondo quanto concordato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con le Organizzazioni sindacali in data 27 marzo 2017;

(6) della delibera 27 giugno 2017 del Consiglio dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 90/2017, avente ad oggetto “Progressioni di carriera del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti relative al biennio valutativo 2015/2016.”, conosciuta in pari data dal ricorrente nonché e per quanto occorrer possa della “proposta motivata del Segretario Generale” cui viene fatto espresso riferimento nelle premesse della stessa;

(7) di ogni altro provvedimento connesso, correlato, prodromico e/o consequenziale agli atti impugnati e sopra elencati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONADIO GIUSEPPE il 9\11\2017 :

per la proposizione di nuovi ed ulteriori motivi di ricorso e per l'annullamento

per quanto occorrer possa, delle controdeduzioni acquisite dal Nucleo di Valutazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in sede di riesame della valutazione della performance relativa al Dott. B, di cui si è avuta notizia in data 16 giugno 2017 in occasione della comunicazione del provvedimento del Nucleo di Valutazione conosciuto dal ricorrente in pari data, già impugnate con il ricorso principale e di cui si è avuto copia in data 26 luglio 2017 all'esito dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 19 luglio 2017;

di ogni altro provvedimento connesso, correlato, prodromico e/o consequenziale agli atti impugnati e sopra elencati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – Primo funzionario dell’Autorità di regolazione dei trasporti (dinnanzi, per brevità, ART) che ha svolto per l’anno 2016 la sua attività presso l’Ufficio Servizi e Mercati Retail della sede di Roma dell’ART, presso la quale tuttora presta servizio – ha impugnato la Scheda definitiva di valutazione della performance “Funzionari” per l’anno 2016 relativa al Dott. B, comprensiva della allegata scheda di valutazione performance anno 2016 sezione “Competenze” relativa al medesimo Dott. B e i provvedimenti successivi di rigetto delle sue istanze di riesame e di conciliazione.

Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per violazione del Documento Performance Management 2015-2016 (approvato in data 25 marzo 2015 con delibera Consiglio ART n. 30/2015) e, in ogni caso, violazione del Documento Performance Management 2015-2016 – Violazione e falsa applicazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016- 2018 (Allegato A alla delibera Consiglio ART 120/2016) e, in ogni caso, eccesso di potere per violazione di detto Piano - Violazione falsa applicazione del Regolamento ART sul trattamento giuridico ed economico del personale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990 - Eccesso di potere per motivazione insufficiente, apodittica, contraddittoria e tautologica - Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti del medesimo provvedimento valutativo - Eccesso di potere per istruttoria insufficiente – Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti della medesima amministrazione – Violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

Sostiene il ricorrente:

- che dalle schede di valutazione per l’anno 2016, dalla documentazione relativa al processo di valutazione del ricorrente ed infine dalle note valutative dei due Dirigenti trasmesse dall’Amministrazione al medesimo non emergono alcuna contestazione o rilievo mossi al Dott. B, né l’indicazione di specifici fatti commissivi o omissivi da parte del medesimo posti a giustificazione del giudizio sostanzialmente negativo espresso;

- che il provvedimento non è motivato limitandosi a rilevare come la circostanza che il punteggio complessivo conseguito dal ricorrente - pari a 75/100 dovesse attribuirsi necessariamente alla correlazione tra le prestazioni svolte e la qualifica di appartenenza (nel caso di specie, la qualifica di Primo Funzionario), ed a tale correlazione sia esclusivamente dovuto il punteggio attribuibile e poi conseguito per l’Obiettivo 3 – “Competenze”;

- che nessuna specificazione in tal senso è rinvenibile, o almeno è stata rinvenuta, né nella disciplina recata dal Documento Performance Management 2015-2016 approvato in data 25 marzo 2015 né nei regolamenti in materia di personale dipendente dell’autorità e, segnatamente, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

- che comunque questa motivazione è stata espressa solo oralmente;

- che il procedimento valutativo si è svolto in violazione sia del Sistema di Performance Management sia del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato le controdeduzioni acquisite dal Nucleo di Valutazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in sede di riesame della valutazione della performance in esame.

Il ricorrente deduce che le motivazioni addotte nelle controdeduzioni sono una motivazione postuma e come tale non ammessa.

Con memoria del 7 aprile 2023 il ricorrente ha dedotto che “ le ragioni alla base della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio riguardano la valutazione conseguita, a livello di performance individuale, per il secondo anno di valutazione (2016) e, comunque, la delibera ART 90/2017 con cui è stato applicato il Regolamento per le progressioni carriera di ART approvato con delibera ART 53/2017 (doc. 5) senza rispettare l’accordo siglato dalle OO.SS. e da ART in data 27 marzo 2017 . Il predetto accordo era diretto a circoscrivere l’applicazione dell’emanando regolamento per le progressioni di carriera, pienamente operante soltanto per il biennio successivo ”.

L’Autorità ha eccepito la tardività del ricorso e il sopravvenuto difetto di interesse in quanto il ricorrente, a far data dal 1° luglio 2022, non è più dipendente dell’Autorità e ha poi controdedotto nel merito.

All’udienza di smaltimento del 12 maggio 2023, avvertite le parti ex art. 73 c.p.a. su un possibile difetto di giurisdizione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

È anzitutto da rilevare che non risultano precedenti che hanno affrontato il tema della giurisdizione con particolare riferimento all’ART, con la conseguenza che si devono ritenere applicabili, al caso in esame, i principi generali desunti dall’art. 3, d.lgs. n. 165/2001, per il quale “ in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691, art. 1, e dalla L. 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e L. 10 ottobre 1990, n. 287 ”.

L’articolo in esame individua esattamente e con precisione il personale sottratto alla giurisdizione ordinaria e il personale dell’Autorità resistente non rientra nell’ambito delle eccezioni previste da questo articolo.

In sostanza, la cognizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni è devoluta, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, fanno eccezione a tale regola i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni indicate nell’art. 3 citato, con la conseguenza che solo le controversie relative ai rapporti di lavoro delle amministrazioni elencate nell’articolo citato sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

L’art. 133 c.p.a., nell’elencare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevede alla lett. l): “ le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui al D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, artt. 112-bis, 113 e 128- duodecies, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della L. 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione,, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 326 ”.

In relazione all’articolo ultimo citato, le Sezioni Unite hanno precisato che “ Non risulta, infatti, fondata l'interpretazione dell'art 133 citato nel senso che con esso si sia inteso sottrarre alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie lavorative del personale delle suddette autorità amministrative indipendenti, qualificando i relativi rapporti come di impiego pubblico privatizzato.

La norma processuale, lungi dal modificare la precedente normativa in tema di pubblico impiego di cui al d.lgs. 2001 citato, rispetto alla quale ha mera valenza ricognitiva, si limita a specificare che sono sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quei rapporti di impiego, stipulati dagli enti ivi indicati, che siano qualificabili di impiego privato … Le ragioni fondanti la previsione dell'art 3 citato non sono, pertanto, venute meno con l'approvazione dell'art 133 del d.lgs. n. 104/2010 che è norma processuale e nella quale non è ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare le ipotesi di lavoro pubblico privatizzato fino a pervenire ad abrogare l'art 3 del d.lgs. 165 citato ” (Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16156).

L’Autorità resistente non rientra all’interno delle pubbliche amministrazioni escluse dal disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 e non può farsi ricomprendere neanche nel disposto dell’art. 133 c.p.a., anche alla luce del fatto che i rapporti di lavoro sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Considerato l’esito della controversia, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi