TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202401516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-05-06, n. 202401516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401516
Data del deposito : 6 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2024

N. 06A605C85A373" data-article-version-id="a810ff38-f21d-567c-9e00-5d7b815aaa1b::LR4B4C9FB16A605C85A373::2021-12-31" href="/norms/laws/itatextm3nlfxb7ymcaehe/articles/itaartg7o2nw34bneofe?version=a810ff38-f21d-567c-9e00-5d7b815aaa1b::LR4B4C9FB16A605C85A373::2021-12-31">1516/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00922/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 922 del 2022, proposto da

MOTOMAR

Cantiere del Mediterraneo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 40;

contro

- l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 13107 del 3 marzo 2022, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento Ambiente, avente ad oggetto “Comunicazione di efficacia della CDM di cui all’istanza n. 912 del 10/8/2020 sino alla data del 31/12/2023”;

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 13111 del 3 marzo 2022, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Comunicazione di efficacia della CDM di cui all’istanza n. 902 del 10/8/2020 sino alla data del 31/12/2023”;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali e che ne abbiano determinato l’adozione;

per l’accertamento

- del diritto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in ragione dell’illegittimità delle determinazioni assunte dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con i gravati atti;

- e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. della resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’esponente;

in subordine, per l’accertamento

del diritto all’indennizzo dovuto per gli investimenti effettuati e non ripagati nonché per l’avviamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente, e viste le deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il consigliere M C, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 2 maggio 2022 e depositato il 31 maggio, l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’intimato Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha comunicato che l’efficacia di due concessioni demaniali marittime è delimitata alla data del 31 dicembre 2023.

Espone, in punto di fatto:

- di essere titolare, sin dal 15 febbraio 1973 in virtù di atto di sottomissione n. 20 del 22 febbraio 1973 e giusta atto pubblico del 5 ottobre 2007, della concessione demaniale marittima relativa ad un’area demaniale, e della concessione demaniale marittima di ormeggio imbarcazioni da diporto n.71/2005, entrambe in località Mondello-Fossa del Gallo;
e di essere proprietaria di edifici ed appezzamenti di terreno confinanti con la medesima area demaniale all’interno del Porto di Fossa del Gallo;

- che il sito è costituito da un’area di riserva, un’area di cantiere, un asse stradale, un’area portuale, un’area di espansione del porto e del cantiere;
e l’area di cantiere, l’area portuale e la relativa area di espansione sono in parte aree demaniali gestite dalla ricorrente in regime di concessione ed in parte sono aree (fabbricati e terreni) di proprietà privata della stessa ricorrente, la quale, in base agli atti concessori, occupa complessivi mq 31.245 di area demaniale marittima, di cui mq 16.923 di specchio acqueo “per realizzare e gestire un approdo turistico utilizzando e ripristinando le costruzioni preesistenti a terra ed a mare integrandoli con nuovi impianti ed attrezzature fisse e mobili”, a fronte di un investimento sostenuto con capitali privati;
nonché, di ulteriori mq 3.610 di aree di proprietà privata limitrofe alle aree demaniali in concessione, su cui insistono gli edifici destinati alle varie attività produttive svolte;

- che la ricorrente, nelle more della stipula dell’atto di sottomissione del 22 febbraio 1973, era subentrata, giusta autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile n. 5206231/203 del 16 giugno 1970, alla società per azioni in liquidazione, poi dichiarata fallita, General Craft, nella licenza di concessione di mq 12.155 di suolo demaniale ubicato nella stessa località Fossa del Gallo, suolo poi incluso nella maggiore superficie assentita con il predetto atto di concessione per mantenere un cantiere navale;

- che su tale area è presente, sin dagli anni sessanta, un cantiere navale, mentre in precedenza era attiva una cava per l’estrazione di materiali utilizzati anche per la realizzazione del porto di Palermo;
sicché, l’attività cantieristica correlata al diporto nautico, tradizionalmente esercitata nell’area portuale di Fossa del Gallo, è riconducibile alle “attività produttive di tipo tradizionale costituente elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi” agevolate dall’art. 75, co. 3, della l.r. n. 15/2003, come indicato nel parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 208.2001.11 del 2001;

- che lo stabilimento gestito dall’odierna istante è composto: a) dall’appezzamento di terreno di proprietà (mq. 3,610) sul quale insistono un capannone industriale, un edificio destinato ad uffici amministrativi e la sede del Club nautico;
b) dall’area demaniale a terra (mq. 14.322) costituita da piazzali ed aree di lavorazione su cui insistono due capannoni industriali, gru di sollevamento, carro ponte, impianto di distribuzione carburanti e scalo di alaggio;
c) dallo specchio acqueo antistante il complesso immobiliare (mq. 16.923);

- che, in quasi quarant’anni, la ricorrente svolge la propria attività cantieristica nel rispetto della particolarità del contesto naturalistico nel quale sono inserite le relative strutture ed è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod. Nav. – con autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Palermo in data 11 e 26 aprile 1988, 25 maggio 1990, 18 settembre 1991 e 22 gennaio 2003 – ad eseguire vari lavori, taluni di consistente importo, di ammodernamento e manutenzione ordinaria e straordinaria ai beni demaniali concessi;

- che la predetta ha svolto lavori di adeguamento del complesso cantieristico alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e tutela ambientale, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Palermo su espresso provvedimento n. 4243/2001 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

- che con decreto 16 novembre 2001 l’Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti ha approvato il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione siciliana, nonché il relativo piano di investimenti a valere sulle risorse del POR 2000-2006 Misura 4.4.3, nel quale si prevedeva un progetto di completamento delle opere di difesa del mare del piano regolatore portuale di Fossa del Gallo, con importo stimato in 4 milioni di euro per la realizzazione di 140 ulteriori posti barca;
e, in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.19 relativa alla valorizzazione delle strutture portuali esistenti, con D.D.G. 844/S3/TUR del 29 settembre 2002 è stata approvata la graduatoria dei progetti di investimento a valere sulla misura del POR in esame al cui bando la ricorrente ha partecipato, con conseguente approvazione, con D.D.G. 11 novembre 2002, dell’investimento della ricorrente pari ad €. 2.871.000,00 concedendo alla stessa un contributo di € 1.146.762,00 previsti dal POR Sicilia 2000-2006 Misura 4.19;

- che buona parte degli interventi strutturali in questione sono contenuti nel progetto d’intervento edilizio destinato alla mitigazione ambientale, alla manutenzione, al risanamento ed adeguamento alle nuove normative (anche ambientali) delle aree e dei manufatti, presentato dall’istante al Comune di Palermo nel quadro di una riqualificazione e di un potenziamento aziendale dell’area portuale assegnata;
opere migliorative in corso di realizzazione;

- che nel frattempo è entrata in vigore la l.r. n. 24/2019, il cui art. 1, co. 1 – come modificato dall’art. 7, co. 7, della l.r. n. 9/2020 – in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145/2018 ha previsto l’estensione della validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al Dipartimento regionale dell’ambiente entro il 31 agosto 2020;

- che l’odierna istante ha presentato il 10 agosto 2020 all’intimato Assessorato l’istanza per l’estensione del periodo di validità delle concessioni demaniali marittime n. 1633/2007 e n. 71/2005, con accoglimento di tali istanze e attestazione, ai sensi del D.A. 137/GAB del 21 maggio 2020, della validità delle concessioni fino al 31 dicembre 2033;

- che, tuttavia, l’Assessorato ha adottato gli impugnati provvedimenti, disponendo che le due concessioni demaniali continuino ad avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2023, in applicazione delle sentenze gemelle del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021.

Si duole degli atti impugnati, deducendo le censure di:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21

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