TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2014-11-06, n. 201400426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2014-11-06, n. 201400426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400426
Data del deposito : 6 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00322/2014 REG.RIC.

N. 00426/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00322/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2014, proposto da:


VALERIA CATTANEO, DANIELA CATTANEO, rappresentate e difese dagli avv. E R, L P, con domicilio eletto presso Stefania Gatto in Torino, Via Cernaia, 27;


contro

ANAS S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. C B, E L P, con domicilio eletto presso E L P in Torino, corso Matteotti, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del PROVVEDIMENTO FINALE NEGATIVO - Prot. n. CTO-0000039-P, emesso in data 02/01/2014 a firma "Il Dirigente Amministrativo", notificato a mezzo del servizio postale il 17/01/2014, con il quale ANAS SPA ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla regolarizzazione di n. 1 accesso carraio posto al Km. 65+882 lato destro S.S. n. 33 - Comune di Arona, avanzata dalle sigg.re Valeria e Daniela Cattaneo il 24/10 - 14/11/2012, in quanto "... l'accesso risulta sito a meno di mt. 100 da altro accesso, pertanto in contrasto con quanto stabilito dall'art. 45 comma 3 Regolamento C.d.S. ..." ed in base al quale è stato intimato alla ricorrente sig.ra Valeria Cattaneo di "... presentare, entro 20 gg. dalla data di ricezione della presente, documentazione di progetto finalizzata alla chiusura definitiva dell'accesso carraio in essere e ripristino dei luoghi";

- di ogni altro atto o provvedimento del procedimento ad esso presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, l’impugnato provvedimento appare anzitutto sufficientemente motivato, con riferimento all’inderogabilità del limite minimo di metri 100 per la distanza da altro accesso carraio già autorizzato;

che, del resto, la disciplina sull’autorizzazione degli accessi carrai, di cui all’art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, appare senz’altro applicabile anche agli accessi già esistenti alla data della sua entrata in vigore – senza che, al riguardo, possa apprezzarsi alcuna problematica di “retroattività” – , in quanto la necessità di un’autorizzazione era già stata introdotta, in passato, dal legislatore e il nuovo codice della strada ha anzi stabilito la regolarizzazione degli accessi già esistenti, ove provvisti di autorizzazione (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992), ed ha previsto un’apposita sanzione amministrativa per chi mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione (art. 22, comma 11, d.lgs. n. 285 del 1992);

che, inoltre, anche a voler aderire all’orientamento che ammette la disapplicazione degli atti normativi di natura regolamentare, anche a prescindere da una loro rituale impugnazione e pur nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, non si apprezza alcun contrasto tra il richiamato art. 45, comma 3, del regolamento e le norme primarie di cui al d.lgs. n. 285 del 1992 (o di cui alla legge-delega n. 190 del 1991);

che, quanto alla censura incentrata sul legittimo affidamento, essa appare recessiva a fronte dell’esigenza preminente di garantire la sicurezza nella circolazione dei veicoli;

che, in definitiva, alla luce dello stato di fatto esistente, non si apprezzano profili di fumus boni iuris nell’impugnazione proposta, con la conseguenza che l’accesso carraio delle ricorrenti potrà essere autorizzato solo ai sensi dell’art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 285 del 1992, ossia subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, opere la cui concreta fattibilità spetterà ad entrambe le parti valutare nella necessaria reciproca cooperazione;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

che è opportuno fissare, sin d’ora, la pubblica udienza di discussione del merito all’8 luglio 2015;

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