TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-02-03, n. 201401294
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Testo completo
N. 01294/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2004, proposto da:
Soc Gruppo Gamma Srl, in persona del LR p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N P, con domicilio eletto presso Stefano D'Ercole in Roma, l.go del Teatro Valle, 6;
contro
Ice - Istituto Nazionale Per il Commercio Estero, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Studio 80 Sas;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per locazione strutture di allestimento e arredamento per le fiere di Mosca Upakovka e Mosca interplastica 24/27.02.04 nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ice - Istituto Nazionale Per il Commercio Estero;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente partecipava alla gara con procedura ristretta accelerata per l’affidamento della “locazione strutture di allestimento e arredamento per le fiere di Mosca Upakovka e Mosca interplastica del 24/27.02.04” indetta dall’ICE con Bando del 12.12.2003, ai sensi del d.lgs.358/92 con licitazione privata quale procedimento di aggiudicazione, con adozione del criterio del prezzo più basso di cui all’art.19 del d.lgs.358/92.
Con il provvedimento impugnato la ricorrente veniva esclusa, per non avere trasmesso la copia del disciplinare di prequalifica, l’assenza del quale costituiva motivo di esclusione, non sanabile ad integrazione, come indicato al punto 1 del disciplinare medesimo, recante “Norme generali e oggetto della gara”, al quale rimandava il punto VI.4 del Bando integrale di gara.
LaSoc. Gruppo Gamma Srl ha pertanto proposto il presente ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento in epigrafe nonché, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente.
La ricorrente assume, infatti, che la procedura descritta in precedenza è certamente contraria al principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché di massima partecipazione.
Il bando,infatti, fissava i termini e le modalità con cui doveva essere presentata la domanda di partecipazione alla gara, senza alcuna puntale indicazione che, unitamente alla domanda, dovesse essere depositata una copia del disciplinare, timbrato e sottoscritto dalla Ditta concorrente e senza alcuna indicazione relativa a come reperire il disciplinare stesso.
Tale prescrizione, quindi – prevista dallo stesso disciplinare di prequalifica- sarebbe stata illegittimamente imposta in contrasto con la lex specialis di gara, a sua volta formulata in modo non chiaro con riferimento alle cause di esclusione ivi contemplate.
Peraltro, ad avviso della ricorrente, attesa la natura del documento richiesto - che non contiene prescrizioni di carattere negoziale inerenti all’appalto ma riporta solo norme di carattere generale e esclusivamente relative alla procedure di gara e si traduce in una mera copia fotostatica del disciplinare stesso- l’esclusione della ricorrente per mancata allegazione di tale documento all’atto di presentazione della domanda si pone in violazione con l’art.15 del d.lgs.358/92, in quanto sarebbe stato dovere dell’amministrazione attivare il cd.”dovere di soccorso” (C.d.S.,n.6965 del 28.12.2011).
L’aver agito in tale modo sarebbe quindi sintomatico di un eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, art.97 Cost.,legge n.241/90, e dei principi fondamentali in materia di appalti pubblici, in quanto l’esclusione della ricorrente sarebbe stata disposta per una irrilevante “irregolarità formale”.
La ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento di esclusione e,in subordine, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, per un importo pari al 10% del corrispettivo dell’esecuzione del contratto.
L’ICE si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.
Alla camera di consiglio del 16.02.2004 è stata respinta l’istanza cautelare.
Nella udienza pubblica del 19 dicembre 2013, vista la memoria difensiva depositata da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va evidenziata la permanenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, ai sensi dell’art.34 comma 3 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ed invero, il Bando di cui trattasi- depositato agli atti di causa- con riferimento alle informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico posseduti dal prestatore di servizi, al punto III.