TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-18, n. 202206297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-18, n. 202206297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206297
Data del deposito : 18 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2022

N. 06297/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11453/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11453 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e M G, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Toscana n. 30;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna n. 27;
-OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Achille Papa, n. 21;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione -OMISSIS-n. 324 del 24 luglio 2017, con la quale si rendono note alla Regione Lazio le dimissioni di sette consiglieri su dodici componenti il Consiglio -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta regionale 9 agosto -OMISSIS-, con la quale si è provveduto al commissariamento -OMISSIS-per intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

- della delibera della Giunta regionale 12 settembre -OMISSIS-, con la quale si è disposto l'annullamento in autotutela della delibera n. -OMISSIS-

- dell'atto con protocolli diversi del 21 settembre 2017, contenente la convocazione del Consiglio dell'Università e avente ai primi quattro punti dell'ordine del giorno la surroga dei consiglieri -OMISSIS-, e al punto cinque la dichiarazione di decadenza del consigliere -OMISSIS-e surroga del medesimo;

- della delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Università n. -OMISSIS-relativa alla inversione dell'ordine del giorno, alla decadenza del consigliere -OMISSIS-e alla surroga di quest'ultimo;

- per quanto di ragione, delle delibere del Consiglio d'amministrazione nn. -OMISSIS-, del 25 settembre 2017, relative alla surroga dei consiglieri -OMISSIS-, e della delibera n.-OMISSIS-ottobre 2017 recante approvazione di lavori stradali con impegno spesa.


Visti il ricorso ed i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10 novembre 2017, parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti adottati dall’Ente regionale, a seguito delle dimissioni di sette Consiglieri su dodici componenti il Consiglio dell’-OMISSIS-.

In particolare, rappresenta che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, veniva disposto il commissariamento dell’ente, sul presupposto che era venuta meno la maggioranza dell’organo di amministrazione.

Tale deliberazione era successivamente oggetto di annullamento in autotutela, mediante la deliberazione n. -OMISSIS-, una volta riscontrato che le dimissioni dei -OMISSIS-non erano state presentate personalmente.

In seguito, il Consiglio provvedeva, giusta deliberazioni nn. 7, 8 e 9 del 25 settembre 2017:

- alla presa d’atto delle dimissioni ritualmente presentate (-OMISSIS-);

- alla declaratoria di decadenza dalla carica del-OMISSIS-ed alla relativa surroga a causa dell’assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive dell’organo consiliare.

2. Il ricorso è affidato a due ordini di motivi.

I - Violazione dell’art. 38, comma 8, e 141, comma 1, punto 3 del d.lgs. n. 267/2000 per errata applicazione e degli artt. 34 e 35 dello Statuto dell’Ente Agrario di Valmontone .

Parte ricorrente sostiene che essendo intervenute le dimissioni dei consiglieri, che rappresentavano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, non poteva essere applicata la relativa disciplina integrativa sull’ordinamento giuridico degli enti locali, giacché lo Statuto dell’Ente, all’art. 35, disciplina autonomamente le dimissioni dalla carica di consigliere, prevedendo che “ le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”.

II – Violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 267/2000.

I ricorrenti deducono che il Consiglio di Amministrazione ha consentito la partecipazione del Sig. -OMISSIS-alla seduta del -OMISSIS-senza una formale investitura quale consigliere.

3. Concludono con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

4. Si sono costituite le controparti processuali che eccepiscono l'inammissibilità e l’infondatezza del gravame, replicano alle censure e producono documentazione.

5. Con ordinanza n. 6858/2017, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare in quanto “appare dubbio l’interesse ad agire dei ricorrenti” ed “in ogni caso, il gravame non si profila suscettibile di una successiva favorevole valutazione nel merito”.

6. All'udienza del 22 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio osserva preliminarmente come - con riferimento alla questione controversa - non sia discutibile la natura giuridica dell’Ente in esame, alla luce del quadro normativo di riferimento. A tal proposito, va rilevato che l’espressa qualificazione giuridica privata dell’Ente è intervenuta solo successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 20 novembre n. 168 (contenente “ norme in materia di domini collettivi ”, entrata in vigore il 13 dicembre 2017 e, quindi, ratione temporis non applicabile nel caso di specie), nella parte in cui ha chiarito che agli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, nonché autonomia statutaria.

In altre parole, con l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. Un., 24/06/2020, n.12482 si chiarisce che la natura pubblica dei beni non incide sulla intervenuta connotazione privatistica – come espressamente prevista dalla stessa legge – degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all’attività gestionale e alla struttura interna organica.

In conseguenza di tale configurazione, deve ritenersi che la disciplina in esame ha natura costitutiva ed è suscettibile di radicare la giurisdizione del giudice ordinario sugli atti con i quali l’ente – siccome soggetto associativo privato – esercita i poteri di autonomia conferitigli dal codice civile o da altra specifica fonte normativa, compresi gli atti relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello Statuto, che rappresentano una delle principali espressioni della capacità di autonormazione dello stesso soggetto giuridico.

Poste tali coordinate ermeneutiche è evidente che, all’epoca dei fatti di causa, era in vigore la disciplina normativa previgente, ed infatti, l’art. 1 dello Statuto dell’Ente, prevede espressamente che, tra le finalità del medesimo, vi sia quella “ di amministrare i beni di proprietà dell’Associazione secondo le norme del [d.lgs.] 18.08.2000 n. 267 -alla quale aderisce volontariamente- Ordinamento delle Autonomie Locali” .

Inoltre, l’art. 68 del medesimo Statuto prevede espressamente che “ per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nell’ordinamento generale in materia rappresentato dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali …”.

Tanto basta a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia posta al centro del presente gravame.

8. Il Collegio può, quindi, passare all’esame della dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto meritevole di accoglimento.

La difesa regionale chiarisce, infatti, che i ricorrenti sono tutti ex consiglieri che hanno personalmente presentato le proprie dimissioni, ad eccezione del -OMISSIS-(che le ha presentate a mezzo di delega irrituale).

Le dimissioni, una volta acquisite al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili (ai sensi dell’art.35 dello Statuto dell’Ente);
per l’effetto, non si comprende quale vantaggio conseguirebbero i ricorrenti dall’annullamento degli atti impugnati;
infatti, il venir meno degli atti impugnati, non determinerebbe comunque la revoca delle loro dimissioni.

Peraltro, avendo reso le proprie dimissioni, gli ex consiglieri, da un lato non sono più legittimati a sindacare l’operato del Consiglio di amministrazione di cui non sono più componenti, dall’altro hanno manifestato la propria volontà di non volerne più fare parte.

9. Quanto poi al -OMISSIS-, parimenti occorre osservare che, in concreto, non sussiste alcuna possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile dalla decisione in quanto:

a. è controverso il provvedimento di revoca del Commissariamento precedentemente disposto dell’Università Agraria per la riscontrata assenza del requisito della maggioranza dei consiglieri dimissionari;

b. in particolare, atteso che il C.d.A. è composto da dodici elementi, la maggioranza necessaria ai fini del commissariamento è di sette consiglieri;

c. la Regione, però, ha riscontrato che di questi solo quattro avevano validamente rassegnato le dimissioni mentre gli altri tre – tra cui il -OMISSIS-- si erano avvalsi di forme irrituali e, comunque, in contrasto con lo Statuto e la normativa da questo richiamata;

d. soltanto il -OMISSIS-, però, ha presentato l’odierna impugnativa mentre gli altri hanno definitivamente prestato acquiescenza rispetto alle decisioni assunte dalla Regione, manifestando con siffatta condotta di voler conservare la qualifica di consigliere cui avevano (irritualmente) dichiarato di rinunciare, con atto reputato privo di effetti dalla Regione;

e. il perimetro dell’azione del -OMISSIS-, dunque, risulta limitato alla verifica della validità delle modalità di presentazione delle proprie dimissioni;

f. una eventuale pronuncia favorevole in tal senso, pertanto, non avrebbe comunque alcun effetto utile sull’interesse fatto valere in giudizio, in quanto mancherebbe - in ogni caso - il requisito della maggioranza dei consiglieri dimissionari.

10. Conclusivamente, assorbita ogni altra eccezione in rito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

11. Nondimeno, e per completezza si osserva che il ricorso risulta infondato nel merito.

L'articolo 35 dello Statuto dell'-OMISSIS- intitolato Dimissioni dalla carica di Consigliere prevede espressamente che " le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ...".

Per l’effetto, la norma è suscettibile di eterointegrazione mediante l’applicazione richiamata dal citato art. 68 ( Norme finali e di rinvio ) dello Statuto, il quale, come detto, al comma 1, prevede che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si fa riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in poi T.U.E.L.).

Ciò significa che risulta correttamente applicabile l’art. 38 del T.U.E.L. nella parte in cui contempla l’ipotesi, che ricorre nel caso in esame, in cui le dimissioni non vengano presentate personalmente dal consigliere dimissionario, prevedendo appunto, per tale ipotesi, che le stesse debbano essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto anch’esso autenticato.

Pertanto, il ricorso non è favorevole di positivo accoglimento neanche sotto tale autonomo profilo.

11. Privo di pregio risulta pure il secondo profilo di doglianza, in merito alla presunta partecipazione, prima della rituale proclamazione, del consigliere subentrante -OMISSIS- nell’ambito della delibera del 25 settembre 2017.

Tale motivo, in effetti, sulla scorta di quanto prospettato, oltre a non radicare alcun interesse di parte ricorrente per le ovvie considerazioni già espresse, è totalmente infondato, in quanto il nominativo del consigliere surrogante non compare né tra i consiglieri presenti né, men che meno, tra quelli votanti nel testo dell’atto deliberativo.

In conclusione, il ricorso è pure manifestamente infondato.

12. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste, quindi, a carico, in solido, di parte ricorrente nella misura complessiva di euro duemilacinquecento a favore di ciascuna parte del giudizio.

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