TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300633

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300633
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 00633/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00610/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di NA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvestro Carboni, Pierluigi Torelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli – D.T. Lazio e Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio per i Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di-OMISSIS-, ha rigettato l’istanza per la istituzione di un patentino nel Comune di-OMISSIS-, alla via -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli – D.T.- Lazio e Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come richiesto dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 10 ottobre 2022 e depositato il 30 ottobre successivo, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento – dettagliatamente indicato in epigrafe – con il quale l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio per i Monopoli per il Lazio, Sezione Operativa Territoriale di-OMISSIS- (d’ora innanzi solo “Agenzia”), ha respinto l’istanza dallo stesso presentata in data -OMISSIS- per il rilascio del patentino di vendita di tabacchi lavorati di cui alla Legge n. 1293/1957 e del d.m. n. 38/2013.

2. In fatto, espone di essere titolare della ditta individuale “-OMISSIS-”, che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in-OMISSIS-, -OMISSIS-, nel centro storico della città, e di avere presentato, nella data indicata, istanza per l’autorizzazione alla vendita, in tale esercizio, di tabacchi lavorati (c.d. “patentino”) allegando la documentazione prescritta; che, tuttavia, l’Agenzia delle Dogane gli comunicava i motivi ostativi al rilascio del provvedimento e successivamente, nonostante la presentazione di osservazioni nelle quali esponeva la fondatezza delle proprie ragioni, comunicava il provvedimento definitivo di rigetto, motivato con esclusivo riferimento alla presenza, nelle vicinanze, di altre rivendite.

3. Di tale provvedimento, nonché degli atti allo stesso presupposti, lamenta l’illegittimità in relazione ai seguenti motivi:

I - « violazione dell’art. 23 legge n. 1293/1957, degli artt. 7 e 8 del d.m. 21 febbraio 2013 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo” e della circolare n. -OMISSIS- del direttore generale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli» ;

II - « violazione dell’art. 3 per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti e difetto di adeguata attività istruttoria» ;

III - « violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90».

3.1. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la determinazione impugnata, motivata con esclusivo riferimento alla presenza, nel raggio di -OMISSIS- metri dall’esercizio da lui gestito, di altre rivendite, sarebbe viziata - in primo luogo - dall’omissione della necessaria valutazione in merito agli ulteriori elementi, dettagliatamente elencati nell’art. 7, comma 3, del d.m. 21 febbraio 2013 n. 38, i quali dovrebbero concorrere al giudizio complessivo che l’Agenzia è chiamata ad esprimere; l’esercizio del ricorrente, peraltro ubicato a più di -OMISSIS- mt. dai limitrofi esercizi di rivendita di tabacchi (nonché a -OMISSIS- mt. dai distributori automatici), sarebbe infatti destinato al potenziamento del servizio, nell’interesse degli utenti, e non alla concorrenza con questi ultimi; l’esame dell’istanza non sarebbe stato, dunque, condotto con la prevista finalità di razionalizzazione delle reti di vendita, considerata l’ubicazione dell’attività nel pieno centro storico, ben illustrata nell’istanza e nella documentazione presentata a supporto della stessa, peraltro raggiungibile anche in automobile a differenza di quelle più vicine, anche in violazione delle disposizioni di cui alla circolare n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’Agenzia, che pure imporrebbe le valutazioni omesse. Il provvedimento sarebbe, inoltre, affetto da motivazione insufficiente, frutto del già lamentato difetto di istruttoria in ordine agli elementi della concreta situazione che l’Agenzia avrebbe dovuto adeguatamene ponderare; la discrezionalità di cui la stessa gode sarebbe stata pertanto esercitata in modo del tutto arbitrario, anche in ragione della mancata considerazione delle osservazioni spiegate ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, con particolare riferimento all’inattività dal 2018, del patentino concesso in favore dell’esercizio posto a -OMISSIS- metri dall’esercizio del ricorrente.

4. Nel giudizio così proposto si è costituita l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli – D.T.- Lazio e Abruzzo, che con articolata memoria ha controdedotto ai motivi di ricorso, chiedendone la reiezione.

5. Con ordinanza n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi