TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-23, n. 202000469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-04-23, n. 202000469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000469
Data del deposito : 23 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2020

N. 00204/2020 REG.RIC.

N. 00469/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00204/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2020, proposto da Gaetano Aiello, Michele Abbate, Maria Alaimo, Giuseppe Ludovico Alessi, Antonella Aluia, Lucia Amenta, Gianfranco Anselmo, Liboria Maria Antista, Anna Maria Arato, Gerlando Argento, Anna Maria Aronica, Anna Attinasi, Daniela Bagnasco, Rosalia Balsamo, Giovanna Barbagallo, Carola Barone, Rosa Bazzano, Giuseppe Bellone, Rina Bennardo, Maria Bianco, Assunta Maria Binati, Paolo Biuso, Sebastiano Bonanno, Teresa Bonello, Dario Bonura, Giuseppe Bramante, Maurizio Bruno, Daniela Buccola, Rosalia Buonaventura, Rosaria Busalacchi, Emilia Cacia Stuto, Salvatore Calafiura, Patrizia Calandrino, Corrado Cammarata, Rosa Rita Candiotta, Grazia Canepa, Giuseppe Cardone, Francesco Paolo Cardullo, Serenella Carmineo, Daniela Caruso, Rosalba Caruso, Lorenza Castronovo, Sandro Catalano, Giuseppa Catanzaro, Giovanni Cavarretta, Roberta Cavarretta, Maria Pia Cecala, Antonino Celicola, Francesco Chiaramonte, Margherita Chimento, Giuseppe Cicero, Silvia Cicero, Antonella Cipriano, Giovanna Cipriano, Maria Maddalena Cipriano, Rosalinda Cirrincione, Concetta Maria Collura, Daniela Conigliaro, Francesco Cordaro, Pasquale Corrao, Carmela Corsaro, Francesca Corsello, Daniela Costamante, Antonina Crino', Antonina Cucuzza, Giovanni Cucuzza, Pasqualina Curcio, Maddalena Cuschera, Filippa Cusenza, Claudia Cusumano, Sandra Cusumano, Francesca Teresa Cutro, Rosalia D’Amico, Diana D’Angelo, A Damiano, Carmelo D'Amico, Angela Davi’, Rosa Marica De Luca, Salvatore A Destro, Cristofaro Di Carlo, Lorenzo Di Carlo, Rosa Maria Di Maggio, Renzo Di Maio Lo Nigro, Vincenzo Di Marco, Matilde Di Marzo, Giorgio Di Matteo, Liberata Di Mauro, Rossana Di Noto, Vincenza Maria Di Noto, Vincenzo Maria Di Palermo, Daniela Di Stefano, Donatella Di Stefano, Maria Di Stefano, Fabrizio Dome’, Salvatore Dominici, Francesco Paolo Fantauzzo, Orazio Ferrante, Rosangela Ferranti, Salvatore Fiamingo, Patrizia Filippone, Stefania Finazzo, Ignazio Fontana, Salvatore Fragale, Girolama Galati, Paolo Gallo, Andrea Ganci, Cosimo Garufi, Vincenzo Geluso, Giovanni Genova, Laura Anna Maria Giardina, Tiziana Giardina, Tommaso Gioietta, Brigida Giordano, Lidia Giordano, Claudia Gippetto, Teresa Girgenti, Maria Godel, Antonia Graffeo, Giuseppe Grisanti, Graziella Guarrella, Luigi Gueci, Giacomo Guglielmo, Maria Inchiappa, Paola Interdonato, Patrizia Interdonato, Giuseppe La China, Enzo La Rocca, Matteo Lannino, Caterina Eleonora Lardizzone, Gaetano Leonardo, Rosalba Leonelli, Loris Liberto, Serafina Librera, Maddalena Lipara, Loredana Lo Buglio, Marisa Lo Buglio, Giuseppina Lo Cascio, Angela Lo Nardo, Maria Antonella Lo Presti, Rosalba Lonardo, Giovanna Longo, Adele Lucchese, Marianna Macera, Caterina Madonia, Anna Maggio, Sara Magri’, Maria Gabriella Mancuso, Antonina Manfredi, Rosanna Mangiapane, Giacomina Mantegna, Giuseppina Marchisotta, Francesco Marsolo, Ignazio Martines, Salvatore Masuzzo, Antonina Mazzara, Anna Maria Mazzola, Francesca Mercadante, Lucia Merlini, Venera Messina, Daniela Milana, Carmela Mirabella, Maria Mirona, Natale Modica, Caterina Moncada, Maria Moncada, Viviana Morello, Antonia Morrone, Giuseppa Musso, Teresa Musso, Vincenza Musso, Cataldo Nivoli, Tullio Ocelli, Domenica Luisa Oliveri, Lea Rita Orlando, Salvatore Orlando, Giuseppa Pace, Antonina Paglino, Concetta Paladino, Giovanna Paladino, Francesca Papa, Maria Concetta Pardo, Nicola Parrino, Massimo Passantino, Rosario Pergolizzi, Vincenzo Piazza, Angelo Pillitteri, Pietro Pillitteri, Francesco Pitti, Giuseppe Pizzo, Giacinta Gemma Polizzi, Rosalia Pollina, Celestina Poma, Pietro Portera, Anna Pricone, Giovanna Pucci, Giovanni Raccuglia, Pietro Raia, Giuseppa Rita Ramaccia, Rosa Angela Randazzo, Antonia Raspanti, Angela Re Rosa, Bruno Tiziana Recupero, Giuseppa Renna, Luigi Restivo, Vincenzo Riggio, Rosa Rizzo, Rosanna Rizzo, Rosa Rosciglione, Giovanna Rubino, Mariano Rubino, Paola Ruggero, A Russo, Francesca Paola Russo, Sabina Salemi, Antonietta Salvaggio, Maurizio Salvaggio, Luciano Sangiorgi, Roberto Saporito, Francesco Sapuppo, Enzo Scarcella, Gianfranco Scarpinato, Caterina Scicchigno, Rosalia Scozzaro, Maria Sinagra, Maria Grazia Sottile, Vittorio Spampinato, Maria Spatafora, Rosa Spinoso, Anna Concetta Taormina, Giuseppe Tarantino, Rosaria Sandra Termerissa, Ubaldo Testafredda, Rosa Ticci, Maurizio Tomasello, Maria Teresa Tornello, Maria Stella Tranchida, Maria Concetta Tuzzolino, Maria Urso, Maria Gabriella Vaccaro, John Victor Vassallo, Maria Grazia Vassallo, Mariano Vazzano, Mariano Vignieri, Francesco Violante, Franco Virga, Maria Grazia Virga, Antonia Vitale, Camilla Zanghi’, Maria Tiziana Zappone, Francesco Zito, Isabella Zummo, Confintesa Federazione Dipendenti Regionali Categoria A e B, rappresentati e difesi dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, è per legge domiciliata;

nei confronti

Famoso A, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
M B, A A, P A, G A, F A A, M B, D M G B, Roberto Busardo', V C, M C, D D, A F, A G, G I, C L F, G L I, M C M, T M, P M, G O, D P, G P, S S, L T, N V, rappresentati e difesi dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Dirigente Generale n. 7850 del 21.11.2019 di approvazione del “Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale, di cui all’art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia Anno 73, n. 13 del 29.11.2019),

- per quanto possa occorrere, del D.P. Reg. n. 9189 del 20.12.2018 con cui è stato adottato il “Piano Triennale dei Fabbisogni dell’Amministrazione Regionale Siciliana anni 2018/2020” e del D.P. Reg. n. 531 del 28.2.2019 con cui è stata adottata la modifica integrativa al medesimo Piano Triennale, della deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 10 ottobre 2019 “Piano triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro – Apprezzamento”;
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 28.11.2019 “Articolo 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Rideterminazione dotazione organica dell’Amministrazione regionale anno 2019”;
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 12.12.2018 “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020 Approvazione”;
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 28.11.2019 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021” Approvazione”, nella parte in cui tati atti prevedono la stabilizzazione del personale precario nel numero di 277 unità ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 senza prevedere la riserva del 50% per accesso dall’esterno;

- della successiva nota prot. n. 3007 del 10.01.2020 recante l’”Avviso sorteggio pubblico componenti commissione esaminatrice”, con allegato elenco A1L “Tipologia professionale giuridico-amministrativa di 2° livello” approvato con Decreto 31.01.2012 dell’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

- del Verbale n. 2 del 17.01.2020 della Commissione del Sorteggio delle Commissioni esaminatrici di cui dell’Articolo 1 del D.P.REG. 22 aprile 1992, n. 79, per quanto di ragione quali atti consequenziali,

- di ogni altro atto, precedente, contemporaneo o successivo ai suddetti atti, che attenga alla procedura di stabilizzazione del personale precario della Regione Sicilia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 7 febbraio 2020;

Vista la documentazione depositata dalla Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 240/2020;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Relatore il consigliere M C alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;


Considerato che i ricorrenti hanno gravato il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, di approvazione del “Bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B) di cui all’art.32 della L.R. n.5/2014, ai sensi del comma 2 dell’art.20 del D.Lgs.n.25/05/2017 n.75”;
nonché i presupposti piani triennali dei fabbisogni anni 2018/2020 e 2019/2021;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris , in quanto:

- sussistono seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso – profilo rilevabile d’ufficio, e già indicato nel decreto cautelare n. 240/2020 – nella parte in cui è stato impugnato il provvedimento di approvazione del bando di concorso adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica dell’Assessorato regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, non evocato in giudizio (v. relata di notifica);
con conseguente carenza di immediata lesività dei gravati Piani triennali dei Fabbisogni di Personale;

- il ricorso è stato, invero, notificato alla “Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore”, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, laddove, nella Regione Siciliana, ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa allo stesso riferibile;
e l’Avvocatura dello Stato si è costituita solo per la Presidenza della Regione (v. articolo 20 dello Statuto della Regione Siciliana;
articoli 3 e 16 della l.r. n. 28/1962 e articolo 52 della l. n. 1611/1933);

- non appaiono, pertanto, sussistere i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, richiesta dalla difesa di parte ricorrente (v. art. 37 cod. proc. amm.);

Ritenuto, in ogni caso, quanto al fumus boni iuris sulle singole censure, che:

- la contestata riserva dei posti ai precari “storici” della Regione, assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 5/2014, appare in linea con la disposizione contenuta nell’art. 20, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017, oltre che con il dettato normativo di cui all’art. 26, co. 6, della l.r. n. 8/2018, applicabile al personale in servizio presso la Regione in virtù del comma 10 dello stesso art. 26;

- “la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno” fatta salva dall’art. 20, co. 2 cit. – come evidenziato dagli stessi ricorrenti, anche con rinvio all’interpretazione fornita dal Giudice contabile – non impone la simultanea apertura della procedura di reclutamento contemplata dalla norma a soggetti estranei all’amministrazione che bandisce il concorso, quanto piuttosto obbliga l’amministrazione a destinare alle stabilizzazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, una quota non superiore al 50 % del totale (in tal senso, la locuzione “posti disponibili”);

- in ogni caso, tenuto conto dell’obiettivo delle procedure di cui al richiamato art. 20 del d. lgs. n. 75/2017 (la stabilizzazione dei lavoratori precari), ai ricorrenti – dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione – deve ritenersi preclusa la partecipazione a tale procedura concorsuale riservata (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2020, n. 872);

Ritenuto, altresì, che sussistono seri dubbi anche sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum – peraltro, sempre notificato alla “Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore”, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo – in quanto proposto da dipendenti a tempo indeterminato, inquadrati nelle categorie A e B (alcuni dei quali hanno presentato domanda di partecipazione);

Ritenuto che non sussiste – né è specificamente allegato – il presupposto del periculum in mora , in quanto, come già chiarito, i ricorrenti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Siciliana (cat. A e B);

Ritenuto, peraltro, che – avuto riguardo alla materia trattata – si ritiene opportuno fissare la data dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito;

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l’istanza cautelare;

- va fissata la data della trattazione del ricorso nel merito;

- le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Presidenza della Regione Siciliana, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.

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