TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300401
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00401/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL - Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-e tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito relativa alla ASL - Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, approvata con deliberazione del Direttore generale della ASL di Teramo n. -OMISSIS- e successivamente rettificata con deliberazioni n. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione del Direttore generale della ASL di Teramo n.-OMISSIS-, di ulteriore rettifica della graduatoria a seguito di pronunce cautelari del TAR;
- della deliberazione del Direttore generale della ASL di Teramo n. -OMISSIS-, recante “Rettifica deliberazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (codice concorso C17) … Approvazione delle graduatorie di merito”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la ASL di Teramo non ha accolto l’istanza di rettifica della graduatoria in autotutela, avanzata dalla ricorrente;
- della deliberazione del Direttore generale della ASL di Teramo n. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria definitiva, successivamente modificata;
- del verbale della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;
- della scheda di valutazione dei titoli, nella parte in cui viene attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, antecedente, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL - Azienda Sanitaria Locale Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazioni del Direttore generale n. -OMISSIS-, la ASL di Teramo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di Operatori Socio Sanitari (d’ora in avanti solo OSS) presso le ASL di Teramo (22 posti), di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- (162 posti) e di Avezzano-Sulmona L’Aquila (12 posti).
In data-OMISSIS- la signora -OMISSIS- (d’ora in avanti solo la ricorrente) ha inoltrato la domanda di partecipazione al concorso, compilata in modalità telematica, per la ASL di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, nella quale ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver prestato, presso privati, i seguenti servizi:
a) di essere stata dipendente, nella mansione di operatrice socio-assistenziale (d’ora in avanti solo OSA), presso la casa di cura accreditata RSA <<-OMISSIS->> di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra-OMISSIS-, per n. 38 ore settimanali, nonché presso l’azienda privata RSA <<-OMISSIS->> di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra -OMISSIS-, per n. 38 ore settimanali;
b) di essere stata dipendente, nella mansione di OSS, presso l’azienda privata Cooperativa <<-OMISSIS->> di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra il -OMISSIS-, per n. 42 ore settimanali, presso l’azienda privata Cooperativa <<Servizi Integrati>> di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra-OMISSIS-, per n. 26 ore settimanali, e presso l’azienda privata Cooperativa <<-OMISSIS->> di -OMISSIS-, per il periodo compreso tra -OMISSIS-, per n. 32 ore settimanali.
Con deliberazione n. -OMISSIS- il Direttore generale della ASL di Teramo ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla ASL di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, nella quale la ricorrente si collocava nella posizione n. -OMISSIS-, con un punteggio complessivo di -OMISSIS-, di cui 1,105 punti per i titoli dichiarati e 44,250 punti per la prova unica d’esame (unificata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76).
Con istanza del -OMISSIS- la ricorrente, premesso di aver erroneamente dichiarato nella domanda di partecipazione di aver prestato alcuni periodi di servizio presso imprese private anziché presso aziende ospedaliere, ha lamentato l’errata valutazione sia del servizio svolto nella mansione di OSS che del servizio svolto nella mansione di OSA ed ha perciò chiesto alla ASL di Teramo di rettificare la propria posizione in graduatoria, mediante l’attribuzione del maggior punteggio per i titoli, pari a 11,600, e del maggior punteggio complessivo, pari a 55,850.
Con nota del -OMISSIS-, a firma del segretario della commissione di concorso, la ASL di Teramo ha riscontrato la predetta istanza di autotutela dando conto della correttezza della valutazione dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente in qualità di OSS nonché della mancata valutazione dei periodi di servizio prestati in qualità di OSA, siccome relativi ad un profilo che non può considerarsi corrispondente od inferiore rispetto a quello messo a concorso.
In data -OMISSIS- la ASL di Teramo ha pubblicato la deliberazione n. -OMISSIS-, con la quale il Direttore generale, in seguito all’accoglimento delle istanze di riesame in autotutela presentate da altri concorrenti, ha rettificato le graduatorie definitive già approvate con la deliberazione n. -OMISSIS-.
Nella graduatoria definitiva relativa alla ASL di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, la collocazione della ricorrente è tuttavia rimasta immutata.
Con deliberazione del Direttore generale n.-OMISSIS-, la ASL di Teramo, in esecuzione di due decreti cautelari emessi da questo Tribunale in favore di altri concorrenti, ha disposto un’ulteriore e definitiva rettifica della graduatoria del concorso.
1.1. Con ricorso notificato in data 10 agosto 2022 e depositato in data 11 agosto 2022, la ricorrente ha domandato, previa adozione delle misure cautelari ritenute necessarie per la tutela interinale del suo interesse pretensivo, l’annullamento della graduatoria definitiva relativa alla ASL di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-, approvata con la citata deliberazione n.-OMISSIS-, e di tutti gli atti ad essa presupposti, nella parte in cui la ASL di Teramo non ha provveduto a rettificare il punteggio complessivo di -OMISSIS-, attribuitole dalla commissione esaminatrice.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
a) la violazione della clausola 11 del bando di concorso, il difetto di istruttoria, la manifesta irragionevolezza della mancata valutazione del servizio, prestato come OSA alle dipendenze della casa di cura accreditata RSA <<-OMISSIS->> di -OMISSIS-, nonché la disparità di trattamento - a parità di mansioni svolte - tra i lavoratori del comparto pubblico e quelli del settore privato (primo motivo);
b) la violazione della clausola 11 del bando di concorso, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di parità di trattamento, in relazione alla mancata rettifica del punteggio conseguente alla scoperta dell’errore materiale, per cui il servizio prestato come OSS alle dipendenze di cooperative private, dichiarato come servizio prestato <<presso privati>>, in realtà è stato svolto presso il presidio ospedaliero di -OMISSIS- e pertanto avrebbe dovuto essere considerato - come avvenuto per altri candidati - come <<Altre Esperienze presso P.A.>> (secondo motivo);
c) la violazione della clausola 11 del bando di concorso, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di parità di trattamento, rispetto ad altri candidati che hanno svolto i medesimi servizi (terzo motivo).
La ricorrente ha