TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-16, n. 202102330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-07-16, n. 202102330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102330
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2021

N. 02330/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02584/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Enna, Segreteria;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex INPDAP e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 26 maggio 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, cessato dal servizio in data 19 novembre -OMISSIS-, ha formalmente impugnato innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, la determinazione n. -OMISSIS-

La Corte dei Conti, con sentenza n. -OMISSIS-ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, osservando, in particolare, quanto segue: a) il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione in godimento e condannarsi l’ente previdenziale alla restituzione di quelle operate, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) con decreto del Ministero dell’Interno n. 2893 in data 30 maggio -OMISSIS-è stato liquidato in favore dell’interessato l’equo indennizzo nella misura minima per -OMISSIS-c) con decreto n. 532 in data 27 gennaio -OMISSIS- il Ministero, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 738/1981, ha concesso all’interessato l’indennità speciale una tantum, VI categoria, nella misura massima per le infermità -OMISSIS-”;
d) con determina n. -OMISSIS-è stato conferito al ricorrente l’assegno privilegiato rinnovabile di VII categoria dal -OMISSIS-;
e) con determinazione n.-OMISSIS-è stata concessa all’interessato, con decorrenza dal -OMISSIS-, la pensione privilegiata diretta;
f) con determinazione n.-OMISSIS-è stato disposto il recupero della complessiva somma di € 6.176,28, in relazione alla metà dell’equo indennizzo concesso con decreto del Ministero dell’Interno n. 2893 in data 30 maggio -OMISSIS-e alla metà dell’indennità liquidata con decreto ministeriale n. 52 in data 27 gennaio -OMISSIS-;
g) come risulta da quanto esposto, la somma di cui è stata chiesta la restituzione attiene ad elargizioni per equo indennizzo e indennità una tantum concesse durante il rapporto di servizio, le quali nulla hanno a che vedere con la pensione privilegiata in godimento, essendo quest’ultima solo lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione ha inteso recuperare coattivamente, in assenza di spontaneo adempimento, il proprio credito;
h) la stessa ragione del recupero trova, invero, fondamento nell’art. 144 del D.P.R. n. 1092/1973 (“ nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l’equo indennizzo venga successivamente attribuita, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari al 10% dell’ammontare di questa”), nonché nell’art. 60 del D.P.R. n. 686/1957 (“nel caso in cui l’impiegato al quale si è stato liquidato l’equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari al 10% dell’ammontare di questa”);
i) tale normativa è espressamente richiamata dall’art. 7 del D.P.R. n. 738/1981 (“si applicano le disposizioni relative all’equo indennizzo, ad eccezione dell’art. 49, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 683/1957”), in base al quale è stata concessa l’indennità speciale una tantum di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 532 in data 27 gennaio -OMISSIS-;
l) vengono, quindi, in rilievo controversie che non attengono al rapporto pensionistico, ma che scaturiscono da altri istituti e che sono di competenza del giudice deputato conoscerli (nel caso di specie quello amministrativo).

Tanto precisato, la Sezione osserva che la domanda è stata riproposta dall’interessato mediante notifica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, perfezionatasi per il destinatario in data 1 dicembre 2016.

Nei confronti del Ministero dell’Interno, che nella domanda è stato indicato quale soggetto controinteressato, la riassunzione è invece avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, non però presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, come prescritto, ma direttamente presso il Gabinetto del Ministro, nonché presso altro indirizzo dell’Amministrazione (e non dell’Avvocatura).

Senonché, come correttamente evidenziato dalla Corte dei Conti, la controversia sostanziale, riguarda direttamente il Ministero dell’Interno, mentre il recupero sulla pensione costituisce solo lo strumento con cui l’Amministrazione ha inteso tutelare la propria posizione debitoria.

Pertanto, il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto essere evocato in giudizio già in occasione della proposizione del gravame innanzi al giudice contabile e a maggior ragione in questa sede, trattandosi, nella sostanza, del soggetto che effettivamente vanta la posizione creditoria disconosciuta dal ricorrente.

Anche volendo astrattamente ipotizzarsi che la posizione di tale Amministrazione corrisponda a quella di un soggetto controinteressato, come ritenuto dal ricorrente (sebbene la questione in esame involga diritti soggettivi, mentre possono configurarsi soggetti controinteressati solo nel caso di azioni di annullamento), poiché la notifica del presente ricorso nei confronti del Ministero è del tutto irrituale, il Tribunale dovrebbe comunque pronunciarsi sotto il profilo del rito, dichiarando inammissibile il ricorso per omessa sua notifica ad almeno un controinteressato.

Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite in quanto le amministrazioni non si sono costituite in giudizio.

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