TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2019-12-04, n. 201902791
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Pubblicato il 04/12/2019
N. 02791/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01703/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2019, proposto da
Comune di Ferla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di Ragusa, Comune di Santa Elisabetta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.G n. 448 del 16.05.2019 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - ha approvato l'elenco delle domande ammesse alla fase di valutazione inerenti al bando pubblico Azione 4.1.1 del P0 FESR Sicilia 2014/2020 volto alla “promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo” nella parte in cui include la domanda di partecipazione del ricorrente Comune di Ferla nell'elenco delle istanze non ammesse alla fase di valutazione perché “la domanda di contributo non è corredata da progetto”;
- ove occorra, della nota n. 16379 del 10.04.2019 del Servizio 4 - “Gestione POR e finanziamenti” - della cui esistenza il ricorrente è venuto a conoscenza poiché menzionata nel DDG sopra citato e di cui è entrato in possesso in data 21.06.2019 - relativa alla valutazione ed approvazione delle domande oggetto di istruttoria e riportante l'esclusione dalla fase di valutazione della domanda del Comune di Ferla per il progetto n. 242219090069, in quanto qualificata “irricevibile”;
- di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ordinanza collegiale istruttoria n.2248 del 23/09/2019 questa Sezione ha disposto acquisirsi documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa con particolare riferimento al motivo di non ammissione della ricorrente e alle censure articolate nel ricorso;facendo carico del predetto adempimento il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia;
CONSIDERATO che l’ordinanza non risulta tuttavia ottemperata dall’amministrazione e che all’udienza camerale del 28 novembre 2019 la difesa erariale nulla ha saputo riferire al riguardo;
RITENUTO:
- di dover pertanto reiterare l’ordinanza istruttoria e di fare carico del relativo adempimento il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia del medesimo Assessorato, il quale vi provvederà mediante deposito, presso la segreteria di questa Sezione, di apposita relazione sui fatti di causa corredata dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del decidere (oltre a quelli specificamente richiesti);
- di assegnare l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata se anteriore, della presente ordinanza, per depositare presso la Segreteria della Sezione la relazione e i documenti sia in formato digitale (modalità del PAT) che in formato cartaceo (copia di cortesia);
- di evidenziare che il comportamento ingiustificatamente omissivo di ottemperare all’ordine del giudice può astrattamente integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e 328 (rifiuto di atti d’ufficio) del codice penale;
- di evidenziare, altresì, che ferme restando le eventuali responsabilità, anche penali, conseguenti all’inottemperanza dell’ordine del giudice da parte dell’Amministrazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ai sensi dell’art.64 cod. proc. amm;
- di rinviare, per il seguito della trattazione della causa, all’udienza camerale del giorno 13 febbraio 2020, restando nel frattempo sospesa ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese.